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Document 31984K0161

    Raccomandazione n. 161/84/CECA della Commissione del 20 gennaio 1984 relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari dei paesi terzi

    GU L 19 del 24.1.1984, p. 5–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1984/161/oj

    31984K0161

    Raccomandazione n. 161/84/CECA della Commissione del 20 gennaio 1984 relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari dei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 019 del 24/01/1984 pag. 0005 - 0010


    *****

    RACCOMANDAZIONE N. 161/84/CECA DELLA COMMISSIONE

    del 20 gennaio 1984

    relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari dei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

    considerando che con la raccomandazione n. 1399/82/CECA (1), prorogata con la raccomandazione n. 3419/82/CECA (2), le importazioni di taluni prodotti siderurgici, contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dei paesi terzi, sono soggette a sorveglianza comunitaria;

    considerando che, data la recente evoluzione verificatasi nelle condizioni d'importazione dei prodotti siderurgici suindicati, è opportuno modificare e completare le disposizioni attuali e, vista l'entità delle modifiche precedenti, procedere ad un rifacimento della suddetta raccomandazione;

    considerando che è opportuno affidare agli Stati membri il compito di raccogliere presso gli importatori, per conto della Commissione, le informazioni necessarie per conseguire gli scopi previsti dal sistema di sorveglianza,

    FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

    Articolo 1

    1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati negli allegati III A e III B e originari dei paesi terzi, sono subordinate al rilascio di un documento di importazione.

    2. Sino a prova contraria fornita dall'importatore, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati di prima scelta.

    3. Il documento d'importazione è rilasciato o vistato dagli Stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa debitamente compilata e corredata di due copie del o dei contratti d'acquisto che l'hanno motivata e della o delle conferme dell'ordinazione da parte del venditore. Se l'autorità che rilascia le licenze lo richiede, deve essere presentato anche l'originale di tali atti. Se si dichiara che il prodotto è di seconda scelta o declassato, nel documento d'importazione devono essere indicate le caratteristiche precise, che possono giustificare la categoria del prodotto.

    4. L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicato il mantenimento delle restrizioni quantitative applicate da taluni Stati membri per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di determinati paesi terzi.

    5. Il periodo di validità del documento d'importazione è fissato a due mesi, fatta salva un'eventuale modifica del regime d'importazione in vigore.

    6. I documenti d'importazione completamente utilizzati saranno rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I documenti non utilizzati o utilizzati soltanto in parte dopo due mesi dal rilascio saranno rispediti all'ufficio competente, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

    Articolo 2

    1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati, per i prodotti di qualsiasi origine elencati negli allegati III A e III B:

    a) il paese d'origine e quello di provenienza;

    b) la designazione della merce, con la relativa sottovoce della tariffa doganale comune e il numero del codice Nimexe;

    c) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

    d) la quantità dei prodotti, in tonnellate, ripartita per lotto;

    e) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex del venditore;

    f) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'importatore;

    g) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'eventuale acquirente finale quando sia noto;

    h) la data e la località (ufficio doganale) previste per l'importazione;

    i) il luogo di destinazione in base al quale viene calcolato il prezzo fatturato;

    j) la data del contratto d'acquisto dei prodotti e il numero del contratto, o ogni altra indicazione fornita dal venditore per individuare la

    k) l'eventuale destinazione dei prodotti all'esecuzione di un contratto di lavoro per conto terzi e successiva riesportazione, previo perfezionamento attivo, in un paese terzo (da precisare).

    2. Per i prodotti di cui all'allegato III A l'importatore deve fornire le seguenti informazioni supplementari:

    A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei paesi elencati nell'allegato II (importazione diretta):

    a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna secondo il listino prescelto;

    b) il prezzo franco consegna per tonnellata, indicando i dazi doganali, il costo del trasporto, tutti gli extra, tutte le riduzioni e tutti gli elementi presi in considerazione per calcolare il prezzo franco consegna;

    c) l'indicazione:

    i) del listino del produttore comunitario scelto per calcolare il prezzo franco consegna precisando la data di detto listino,

    ii) o, se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento, completa di tutti gli elementi necessari per la sua individuazione, precisando la data di detta offerta,

    iii) o, se del caso, di altri prezzi (da giustificare);

    d) la data di emissione della polizza di carico marittima, se disponibile.

    B. Per i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato II, ma provenienti da qualsiasi paese terzo differente da quello d'origine (importazione indiretta), per i prodotti originari del Brasile, diversi dalle ghise di cui alla voce 73.01 della tariffa doganale comune, e per i prodotti originari di un paese terzo non elencati negli allegati I e II:

    a) la designazione completa corrispondente a quella dell'elenco dei prodotti cui si applicano i prezzi di base in vigore;

    b) il prezzo cif frontiera comunitaria, per tonnellata, espresso nella valuta del contratto e comprendente i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico.

    C. Per i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato I, a scelta dell'importatore:

    a) la designazione completa corrispondente a quella dell'elenco dei prodotti cui si applicano i prezzi di base in vigore;

    b) il prezzo cif frontiera comunitaria, per tonnellata, espresso nella valuta del contratto e comprese le spese di scarico;

    oppure:

    a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna secondo il listino prescelto;

    b) il prezzo franco consegna per tonnellata, indicando il costo del trasporto, tutti gli extra, tutte le riduzioni e tutti gli elementi presi in considerazione per calcolare il prezzo franco consegna;

    c) l'indicazione:

    i) del listino del produttore del paese terzo in questione scelto per calcolare il prezzo franco consegna, precisando la data di detto listino,

    ii) o del listino del produttore comunitario scelto per calcolare il prezzo franco consegna, precisando la data di detto listino,

    iii) o, se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento, completa di tutti gli elementi necessari per la sua individuazione, precisando la data di detta offerta,

    iv) o, se del caso, di altri prezzi (da giustificare);

    d) la data di emissione della polizza di carico marittima, se disponibile.

    3. L'importatore dichiara che, per l'operazione commerciale, né lui stesso, né l'acquirente beneficiano di alcuna riduzione, sconto o altra forma di rimborso non previsti dal contratto relativo a detta operazione e che non ne beneficeranno nemmeno in futuro.

    4. L'importatore deve attestare che la domanda presentata per il rilascio del documento d'importazione è esatta.

    5. L'importatore deve precisare se la sua domanda riguarda una fornitura per la quale ha già presentato una precedente domanda per il rilascio del documento d'importazione.

    Articolo 3

    1. Non appena le autorità competenti lo abbiano accertato, gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza:

    - fra il prezzo risultante dalle disposizioni in materia di prezzi applicabili ai paesi terzi di cui agli allegati I e II, calcolato franco consegna, alla data prevista per l'importazione, ed - il prezzo praticato, calcolato in base al listino del produttore comunitario scelto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, punto A, lettera c), o altrimenti giustificato.

    Essi trasmettono tutti i documenti necessari, cioè le copie delle licenze o dei contratti d'acquisto e delle conferme di ordinazione da parte del venditore, ogniqualvolta la differenza di prezzo constatata è rilevante oppure quando riguarda un'ingente quantità di merce.

    2. Non appena le competenti autorità lo abbiano accertato, gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza:

    - fra il prezzo base, più se del caso l'extra, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ed

    - il prezzo cif frontiera comunitaria, compresi i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico,

    espressa in ECU per tonnellata, per i seguenti prodotti:

    i) i prodotti originari di uno dei paesi elencati negli allegati I e II, ma provenienti da un paese terzo diverso da quello d'origine;

    ii) i prodotti originari dei paesi terzi diversi da quelli elencati negli allegati I e II;

    iii) i prodotti originari del Brasile, diversi dalle ghise di cui alla voce 73.01 della tariffa doganale comune.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese, la quantità e gli importi (calcolati sulla base del prezzo cif) per i quali sono stati rilasciati i documenti d'importazione nel mese precedente.

    4. Le comunicazioni degli Stati membri devono contenere:

    a) la ripartizione per prodotto, secondo le sottovoci della tariffa doganale comune e i numeri del codice Nimexe con indicazione separata delle quantità relative ai prodotti di seconda scelta o declassati;

    b) la ripartizione per paese d'origine;

    c) l'indicazione distinta, all'interno del totale per paese d'origine e per singolo prodotto, delle quantità che non sono state importate direttamente dal paese d'origine, precisando il paese di provenienza;

    d) l'indicazione, per singolo prodotto, delle quantità riesportate nei paesi terzi dopo perfezionamento attivo.

    5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese, le quantità e gli importi (calcolati sulla base del prezzo cif) per i quali i documenti d'importazione sono scaduti nel mese precedente senza che gli importatori li abbiano utilizzati.

    Articolo 4

    Ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione, si considera paese di provenienza l'ultimo paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

    Articolo 5

    La raccomandazione n. 1399/82/CECA è abrogata.

    Articolo 6

    La presente raccomandazione entra in vigore per ciascuno degli Stati membri il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Essa si applica fino al 31 dicembre 1984.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1984.

    Per la Commissione

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 5.

    (2) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 25.

    ALLEGATO I

    Austria

    Finlandia

    Norvegia

    Svezia

    ALLEGATO II

    1.2 // Sudafrica Australia Brasile (1) Bulgaria Corea Spagna // Ungheria Giappone Polonia Romania Cecoslovacchia

    (1) Unicamente per le ghise di cui alla voce 73.01 della tariffa doganale comune.

    ALLEGATO III A

    Elenco dei prodotti la cui importazione è subordinata al rilascio di un documento di importazione

    (controllo delle quantità e dei prezzi)

    1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // // // // 73.01 B // 73.01-21, 23, 25, 27 // Ghise ematiti // 73.01 C // 73.01-31, 35 // Ghise fosforose // 73.01 D // 73.01-41, 49 // Ghise diverse da ghisa specolare (spiegel), da ghise ematiti e da ghise fosforose // 73.02 A I // 73.02-01, 09 // Ferro-manganese contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato) // 73.07 A I // 73.07-12 // Blumi e billette di ferro o di acciaio, laminati (1) // 73.07 B I // 73.07-21, 24 // Bramme e bidoni di ferro o di acciaio, laminati (1) // 73.08 // 73.08-01, 03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45, 49 // Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio // 73.10 A I // 73.10-11 // Vergella o bordione di ferro o di acciaio // 73.10 A II // 73.10-13 // Barre di ferro o di acciaio per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza ottenuti durante la laminazione e che hanno subito o no una torsione dopo la laminazione // // 73.10-16 // Altre barre per cemento armato o calcestruzzo, diverse da quelle che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza subiti dopo la laminazione // // // Barre piene di ferro o di acciaio, semplicemente laminate o estruse a caldo, diverse dalle barre per cemento armato o calcestruzzo // 73.11 A I // 73.11-11, 12, 14, 16, 19 // Profilati di ferro o di acciaio, semplicemente laminati o estrusi a caldo // 73.12 A II // 73.12-19 // Nastri di ferro o di acciaio, fatta eccezione dei magnetici, semplicemente laminati a caldo // 73.13 A II // 73.13-16 // Lamiere dette « magnetiche », di ferro o di acciaio, diverse da quelle aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt // 73.13 B I a) // 73.13-17, 19, 21, 23, 26 // Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 2 mm o più // 73.13 B II a) // 73.13-41 // Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di 3 mm o più // 73.13 B II b) // 73.13-43, 45 // Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di più di 1 mm, ma meno di 3 mm // 73.13 B II c) // 73.13-47, 49 // Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di 1 mm o meno // 73.13 B IV c) 1 + 2 // 73.13-67, 68, 72 // Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », zincate // 73.15 B I b) 2 aa) // 73.71-53 // Blumi, billette, bramme, bidoni in acciaio inossidabili o refrattari (1) // 73.15 B V b) 1 aa) // 73.73-23 // Vergella in acciai inossidabili o refrattari // 73.15 B V b) 1 cc) // 73.73-25 // Vergella in acciai al S, Pb e P // 73.15 B V b) 1 dd) // 73.73-26 // Vergella in acciai mangano-silicosi // 73.15 B V b) 1 ee) // 73.73-29 // Vergella in altri acciai legati (esclusi gli acciai rapidi) // 73.15 B V b) 2 aa) // 73.73-33 // Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in acciai inossidabili o refrattari // 73.15 B V b) 2 cc) // 73.73-35 // Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in acciai al S, Pb e P // 73.15 B V b) 2 dd) // 73.73-36 // Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in acciai mangano-silicosi // // // // // //

    (1) Compresi i prodotti nella stessa forma di colata continua.

    1.2.3 // // // // // // // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // // 73.15 B V b) 2 ee) // 73.73-39 // Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in altri acciai legati (esclusi gli acciai rapidi) // 73.15 B VII a) 2 // 73.75-19 // Lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt superiore a 0,75 watt // 73.15 B VII b) 1 aa) 11 // 73.75-23 // Lamiere semplicemente laminate a caldo di spessore superiore a 4,75 mm in acciai inossidabili e refrattari // 73.15 B VII b) 1 bb) 11 // 73.75-33 // Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore da 3 mm a 4,75 mm in acciai inossidabili e refrattari // 73.15 B VII b) 1 cc) 11 // 73.75-43 // Lamiere semplimente laminate a caldo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai inossidabili e refrattari // 73.15 B VII b) 2 aa) 11 // 73.75-53 // Lamiere, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di 3 mm o più, inossidabili o refrattari // 73.15 B VII b) 2 aa) 22 // 73.75-54 // Lamiere, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di 3 mm o più, rapidi // 73.15 B VII b) 2 bb) 11 // 73.75-63 // Lamiere semplicemente laminate a freddo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai inossidabili e refrattari // // //

    ALLEGATO III B

    Elenco dei prodotti la cui importazione è subordinata al rilascio di un documento di importazione

    (controllo delle quantità)

    1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // 73.15 A I b) 2 // 73.61-50 // Blumi, billette, bramme, bidoni in acciai fini al carbonio, non fucinati (1) // 73.15 A V b) 1 // 73.63-21 // Vergella in acciai fini al carbonio // 73.15 A VII b) 1 // 73.65-53 // Lamiere semplicemente laminate a freddo dello spessore di 3 mm o più // 73.15 B I b) 2 cc) // 73.71-55 // Blumi, billette, bramme, bidoni in acciai al S, Pb e P (1) // 73.15 B I b) 2 dd) // 73.71-56 // Blumi, billette, bramme, bidoni in acciai mangano-silicosi (1) // 73.15 B I b) 2 ee) // 73.71-59 // Blumi, billette, bramme, bidoni in altri acciai legati (1) // 73.15 B V b) 1 bb) // 73.73-24 // Vergella in acciai rapidi // 73.15 B V b) 2 bb) // 73.73-34 // Barre, vergella e profilati in acciai rapidi semplicemente laminati estrusi a caldo // 73.15 B VII b) 1 aa) 33 // 73.75-29 // Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore superiore a 4,75 mm in acciai legati (esclusi gli acciai rapidi e inossidabili) // 73.15 B VII b) 1 bb) 33 // 73.75-39 // Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore da 3 mm a 4,75 mm, in acciai legati (esclusi gli acciai rapidi e inossidabili) // 73.15 B VII b) 1 cc) 22 // 73.75-44 // Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore inferiore a 3 mm, in acciai rapidi // 73.15 B VII b) 1 cc) 33 // 73.75-49 // Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore inferiore a 3 mm, in acciai legati (esclusi gli acciai rapidi e inossidabili) // 73.15 B VII b) 2 aa) 33 // 73.75-59 // Lamiere, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di 3 mm o più, altri // 73.15 B VII b) 2 bb) 33 // 73.75-69 // Lamiere semplicemente laminate a freddo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai legati (esclusi gli acciai rapidi e inossidabili) // // //

    (1) Compresi i prodotti nella stessa forma in colata continua.

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