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Document 31984D0248

84/248/CEE: Decisione della Commissione del 24 aprile 1984 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare, all'atto dell'introduzione nel suo territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari previste per la produzione locale di determinati vegetali da frutto destinati alla piantagione (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 130 del 16.5.1984, p. 27–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/248/oj

31984D0248

84/248/CEE: Decisione della Commissione del 24 aprile 1984 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare, all'atto dell'introduzione nel suo territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari previste per la produzione locale di determinati vegetali da frutto destinati alla piantagione (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 16/05/1984 pag. 0027 - 0029


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1984

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare, all'atto dell'introduzione nel suo territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari previste per la produzione locale di determinati vegetali da frutto destinati alla piantagione

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(84/248/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci non sono assoggettati, all'atto della loro introduzione nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro, a divieti o restrizioni in relazione con misure fitosanitarie, salvo nei casi specificati nella direttiva;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari, purché tali misure siano previste anche per la produzione locale;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha introdotto, con il « Verordnung zur Bekaempfung von Viruskrankheiten im Obstbau », del 26 luglio 1978 (Bundesgesetzblatt, parte I, pag. 1120), modificato dal regolamento del 22 novembre 1979 (Bundesgesetzblatt, parte I, pag. 1948), misure fitosanitarie particolari per la commercializzazione di determinati vegetali da frutto destinati alla piantagione;

considerando che tali misure risultano adeguate per controllare taluni organismi nocivi ricorrenti nella Repubblica federale, al fine di ridurli al limite massimo, e per prevenirne la diffusione;

considerando che tali misure possono essere efficaci soltanto se non sono limitate alla produzione locale;

considerando che la Repubblica federale di Germania dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare tali misure anche ai prodotti originari di altri Stati membri introdotti nel suo territorio;

considerando che tale autorizzazione non pregiudica di un futuro sistema di certificazione comunitario per i materiali di moltiplicazione dei vegetali di specie da frutto, di durata limitata con possibilità di proroga, se un sistema di certificazione comunitario non è ancora definito al momento della scadenza dell'autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare, a decorrere dal 1o ottobre 1984, le disposizioni del « Verordnung zur Bekaempfung von Viruskrankheiten im Obstbau », in conformità dell'allegato della presente decisione, anche alle piante introdotte nel suo territorio in provenienza da altri Stati membri.

2. La prova del rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 si considera addotta, a richiesta delle autorità tedesche, tramite presentazione, da parte del destinatario, sia di un documento ufficiale rilasciato nello Stato membro speditore, sia di un documento rilasciato dal produttore del materiale che certifichi che il materiale deriva da materiale esente da quegli organismi nocivi enumerati nell'allegato.

3. Al momento dell'introduzione del materiale nella Repubblica federale di Germania non si avrà alcun controllo specifico per appurare l'osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

L'autorizzazione prevista dall'articolo 1 scade il 31 dicembre 1986.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 14 del 16. 1. 1981, pag. 23.

ALLEGATO

Le misure di cui all'articolo 1 si applicano ai vegetali menzionati nella colonna 1, con riferimento agli organismi nocivi menzionati nella colonna 2, a decorrere dalle date indicate nella colonna 3.

1.2.3 // // // // Colonna 1 // Colonna 2 // Colonna 3 // Vegetali // Organismo nocivo // Data di applicazione // // // // // // // 1. Vegetali di Cydonia oblonga, destinati alla piantagione, diversi dalle sementi e dai semenzali // Maculatura bianca delle foglie del melo Litiasi delle pere Venature gialle del pero // Immediatamente // 2. Vegetali di Malus pumila, destinati alla piantagione, diversi dalle sementi e dai semenzali // Plastomania del melo Mosaico del melo Ruggine ulcerosa del melo Legno di gomma del melo // Immediatamente // 3. Vegetali di Prunus armeniaca L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, nel caso di innesti prodotti per via vegetativa e di vegetali innestati su tali portinnesti // Maculatura bianca delle foglie del melo Maculatura lineare del susino (europea) Nanismo del susino Maculatura anulare delle drupacee // Immediatamente // 4. Vegetali di Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus mahaleb L., nel caso di portinnesti prodotti per via vegetativa o di vegetali innestati su tali portinnesti // Nanismo del susino Maculatura anulare necrotica delle drupacee Maculatura anulare del lampone // Immediatamente // 5. Vegetali di Pyrus communis L., destinati alla piantagione, diversi dalle sementi e dai semenzali // Maculatura bianca delle foglie di melo Venature gialle del pero // Immediatamente // // //

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