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Document 31984D0108

    84/108/CEE: Decisione della Commissione del 16 febbraio 1984 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio

    GU L 61 del 2.3.1984, p. 36–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/108/oj

    31984D0108

    84/108/CEE: Decisione della Commissione del 16 febbraio 1984 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 02/03/1984 pag. 0036 - 0041
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0314
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0314


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 febbraio 1984

    che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio

    (84/108/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

    viste le domande presentate da alcuni Stati membri,

    considerando che la produzione dei materiali di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato è attualmente deficitaria in tutti gli Stati membri e non permette dunque di sopperire all'approvvigionamento in materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti della direttiva 66/404/CEE;

    considerando che anche i paesi terzi non possono fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione di queste specie che presentino le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e siano conformi alle norme della predetta direttiva;

    considerando, di conseguenza, che è necessario autorizzare gli Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo limitato, materiali di moltiplicazione delle specie di cui trattasi, soggetti a esigenze ridotte;

    considerando che, per ragioni genetiche, detti materiali di moltiplicazione debbono essere raccolti nei luoghi d'origine nell'area delle specie di cui trattasi; che, per assicurare l'identità di detti materiali, è necessario che siano fornite le migliori garanzie possibili;

    considerando che è necessario, inoltre, autorizzare ogni Stato membro ad ammettere alla commercializzazione sul proprio territorio le sementi soggette ad esigenze ridotte, nonché le piantine da esse ottenute la cui commercializzazione sia stata ammessa negli Stati membri in virtù della presente decisione; che questa misura è idonea a permettere gli scambi intracomunitari dei materiali di moltiplicazione di cui trattasi e a meglio soddisfare i fabbisogni degli Stati membri interessati;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi soggette ad esigenze ridotte conformemente all'allegato, a condizione che sia fornita la prova prevista dall'articolo 3 per quanto riguarda il luogo di provenienza e l'altitudine in cui le sementi sono state raccolte.

    2. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi che sono state ammesse alla commercializzazione negli Stati membri ai sensi della presente decisione.

    3. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio anche le piantine ottenute dalle sementi suddette.

    Articolo 2

    1. La prova prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, si considera addotta se si tratta di sementi della categoria « matériels de reproduction identifiés » del « Système OCDE pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international ».

    2. Se nel luogo di provenienza non si applica il « sistema OCDE » di cui al paragrafo 1, sono ammesse altre pezze giustificative ufficiali.

    3. Qualora per la specie Pinus strobus non possano essere presentate pezze giustificative ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

    Articolo 3

    Le autorizzazioni previste dagli articoli 1, paragrafo 1, e 2, concernenti la prima commercializzazione nel territorio degli Stati membri, scadono il 28 febbraio 1985. Le autorizzazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, e non concernenti la prima commercializza

    zione, nonché quelle previste dall'articolo 1, paragrafo 2, scadono il 31 dicembre 1987.

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 1985, le qualità di sementi o, eventualmente, le piantine sottoposte ad esigenze ridotte che sono state ammesse alla prima commercializzazione nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1984.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

    LEGGENDA

    Gli Stati membri e gli Stati di provenienza sono elencati nell'ordine delle sigle che designano gli Stati membri secondo il codice internazionale utilizzato per gli autoveicoli.

    1. Stati membri

    1.2 // B // - Regno del Belgio // D // - Repubblica federale di Germania // DK // - Regno di Danimarca // F // - Repubblica francese // GB // - Regno Unito // GR // - Grecia // I // - Italia // IRL // - Irlanda // L // - Granducato del Lussemburgo // NL // - Regno dei Paesi Bassi

    2. Stati di provenienza

    1.2 // A // - Austria // BG // - Bulgaria // CDN // - Canada // CH // - Svizzera // CS // - Cecoslovacchia // DDR // - Repubblica democratica tedesca // H // - Ungheria // J // - Giappone // N // - Norvegia // PL // - Polonia // PL(Ca) // - Polonia (Carpazi) // R // - Romania // SU(Li) // - Unione Sovietica (Lituania) // SU // - Unione Sovietica // USA // - Stati Uniti d'America // YU // - Yugoslavia

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