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Document 31983S2177
Commission Decision No 2177/83/ECSC of 28 July 1983 on the extension of the system of monitoring and production quotas for certain products of undertakings in the steel industry
Decisione n. 2177/83/CECA della Commissione del 28 luglio 1983 che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica
Decisione n. 2177/83/CECA della Commissione del 28 luglio 1983 che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica
GU L 208 del 31.7.1983, p. 1–43
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1984
Decisione n. 2177/83/CECA della Commissione del 28 luglio 1983 che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 31/07/1983 pag. 0001 - 0044
++++ DECISIONE N . 2177/83/CECA DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1983 che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell ' industria siderurgica LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 47 e 58 , considerando quanto segue : 1 . Persistenza della situazione di crisi manifesta La produzione di acciaio grezzo delle imprese siderurgiche della Comunità è passata da 126 milioni di tonnellate nel 1981 a 111 milioni di tonnellate nel 1982 . Da un raffronto effettuato su un lungo periodo risulta che la produzione di acciaio della Comunità si è ridotta al livello del 1966 . Inoltre , le previsioni fatte per il 1983 indicano un nuovo calo della produzione di acciaio . Questa nuova flessione della produzione siderurgica della Comunità , messa in ' evidenza dai dati , è dovuta alla diminuzione del fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità e al calo delle esportazioni di acciaio verso i paesi terzi . La contrazione della domanda di acciaio ha indotto la Commissione ad aumentare notevolmente i tassi di riduzione fissati per i prodotti compresi nella disciplina delle quote . I prezzi dell ' acciaio , in netta flessione nel secondo semestre del 1982 , sono aumentati grazie alla fizzazione di quote relativamente basse . Fanno eccezione , tuttavia , le lamiere quarto e i profilati pesanti . Prescindendo da questi due prodotti , non compresi nella disciplina delle quote di produzione , si rileva che la disciplina delle quote ha consentito un certo consolidamento del mercato malgrado la contrazione della domanda . Sono stati ulteriormente intensificati gli sforzi di ristrutturazione dell ' industria siderurgica europea . Malgrado siano state operate nuove riduzioni delle capacità nel periodo di applicazione della decisione n . 1696/82/CECA della Commissione ( 1 ) , rimangono ancora notevoli eccedenze di capacità . La Commissione ha in conseguenza invitato i governi degli Stati membri , conformemente alla decisione che stabilisce le norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia , a ridurre ulteriormente le proprie capacità . Nel 1982 sono stati soppressi circa 35 000 posti di lavoro ; le nuove necessarie riduzioni di capacità comporteranno ulteriori licenziamenti in massa . Queste constatazioni evidenziano che la crisi del mercato dell ' acciaio è ulteriormente peggiorata . La Commissione ritiene pertanto che il conseguimento degli obiettivi enunciati all ' articolo 3 del trattato CECA risulterebbe seriamente compromesso qualora venisse abolita la disciplina delle quote di produzione . 2 . Mantenimento del sistema attuale La disciplina delle quote di produzione introdotta dalla decisione n . 1696/82/CECA ha consentito alla Commissione di adeguare la produzione siderurgica alla diminuzione della domanda e di fare aumentare i prezzi dei prodotti compresi nel sistema . La disciplina delle quote di produzione si è dimostrata pertanto ampiamente efficace . Inoltre la Corte di giustizia ha confermato in numerose sentenze i principi fondamentali del sistema . La Commissione ritiene pertanto opportuno mantenere il sistema attuale , pur ricorrendo ad alcune modifiche . 3 . Adeguamento delle produzioni di riferimento delle categorie I a ) , I b ) , I c ) e I d ) ( articolo 6 ) Alcuni produttori procedono regolarmente a scambi o cessioni di una parte delle rispettive quote . Qualora tali scambi o cessioni abbiano acquisito carattere strutturale a causa della loro ripetitività , è opportuno tenerne conto nel calcolo delle produzioni di riferimento . 4 . Estensione della disciplina di quote di produzione alla lamiere quarto e ai profilati pesanti ( articolo 7 ) La domanda delle lamiere quarto si è ridotta maggiormente rispetto a quella degli altri prodotti siderurgici ; inoltre , per tale prodotto le capacità eccedentarie sono particolarmente importanti , così che il mercato ha subito un sempre maggiore deterioramento . Praticamente le imprese produttrici si erano impegnate tutte , nei confronti della Commissione , a rispettare un sistema di autolimitazione delle forniture , tuttavia , il progressivo affievolimento del mercato ne ha reso sempre più difficile il rispetto . È pertanto risultano necessario rafforzare la disciplina inserendo tale prodotto nella disciplina di quote di produzione altrimenti non si potrà riportarne i prezzi a livelli appropriati . Il sistema di autolimitazione ha dato risultati ancora più limitati per i profilati pesanti , il che è dovuto essenzialmente al fatto che tale autolimitazione è stata rifiutata da un certo numero di imprese . È risultato quindi impossibile , vista la situazione , mantenere il sistema di autolimitazione delle forniture . L ' estensione della disciplina di quote di produzione alle lamiere quarto e ai profilati pesanti è inoltre resa necessaria dal fatto che le misure di ristrutturazione , che per tali due prodotti devono comportare una notevole riduzione delle capacità , richiedono scambi di produzione o di quantità di riferimento , che non possono essere opportunamente controllati se non nel quadro di una disciplina che comprenda tutti i principali prodotti siderurgici . Per quel che riguarda le lamiere quarto , le imprese che hanno partecipato al sistema di autolimitazione sono inserite nel calcolo per le produzioni di riferimento risultanti dal sistema stesso . Per le altre , i calcoli verranno effettuati a partire dalla media aritmetica di due cifre , di cui al prima è funzione di una serie di produzione « storiche » , e la seconda , delle quote , ivi compresi i relativi adeguamenti , attribuite conformemente alla decisione n . 2794/80/CECA della Commissione ( 2 ) . Tale formula era servita ad elaborare i riferimenti del sistema di autolimitazione . Nel quadro di tale sistema , le imprese partecipanti hanno effettuato scambi strutturali , che devono essere inseriti nel calcolo . Per quel che riguarda i profilati , le regole di calcolo delle produzioni di riferimento sono uguali a quelle adottate per il gruppo dei laminati mercantili . In altri termini , il calcolo delle produzioni di riferimento viene effettuato in base alle quote , cui si aggiungono tutti gli adeguamenti concessi in virtù della decisione n . 2794/80/CECA . Per ambedue i prodotti , i nuovi treni di laminazione , messi in servizio durante la fase di applicazione del sistema su base volontaria , saranno presi in considerazione in base alle regole enunciate all ' articolo 13 della decisione n . 1831/81/CECA ( 3 ) e all ' articolo 15 della decisione n . 1696/82/CECA . 5 . Cessione di impianti e cessazione definitiva di attività ( articolo 9 , paragrafi 3 e 4 ) Sono prevedibili trasferimenti di proprietà delle unità di produzione , in particolare sotto l ' impulso della ristrutturazione in corso e a seguito di chiusure . È pertanto opportuno prevedere che il trasferimento di proprietà comporti , nel contempo , quello delle produzioni e quantità di riferimento relative all ' impianto ceduto , e che in caso di cessazione definitiva di attività , i riferimenti siano annullati . Comunque , nell ' interesse generale del mercato , è opportuno evitare qualsiasi maggiorazione dei riferimenti . 6 . Costituzione di una riserva ( articolo 9 a ) Nel quadro della trasparenza , e per mostrare chiaramente che gli adeguamenti di quota previsti dalla presente decisione non sono tali da perturbare il buon funzionamento del sistema , è opportuno costituire una riserva . Per garantire alle imprese, che non ricevono quote addizionali , che la loro parte di mercato verrà modificata da tali quote solo in modo trascurabile , la riserva è limitata al 3 % della domanda prevedibile . La riserva sarà utilizzata soprattutto per gli adeguamenti di cui all ' articolo 14 e 14 d , e solo successivamente per gli adeguamenti di cui agli articoli 14 a , 14 b e 14 e . 7 . Prodotti destinati alla fabbricazione di tubi ( articolo 10 ) Vista l ' eccezionale portata degli adeguamenti , concessi per i prodotti destinata alla fabbricazione nella Comunità di tubi saldati di piccole dimensioni , ed il crollo dei prezzi dei prodotti suddetti , nonchù di quelli connessi , la Commissione ritiene necessario controllare in modo migliore tali adeguamenti e far si che essi dipendano , in alcuni casi , dai rapporti elaborati da fiduciari sull ' acquisto e l ' impiego di detti prodotti . È pertanto opportuno prevedere l ' introduzione di un massimale per tali adeguamenti . Ogni adeguamento complementare sarà subordinato all ' autorizzazione preventiva dalla Commissione . 8 . Ammende ( articolo 12 ) Finora le ammende erano fissate a 75 ECU per tonnellate . Dato che , dopo l ' entrata in vigore della decisione n . 2794/80/CECA dell ' ottobre 1980 , i prezzi sono aumentati , sembra opportuno aumentare l ' importo dell ' ammenda prevista . 9 . Difficoltà eccezionali ( articolo 14 ) Nel quadro della nuova disciplina di quote di produzione , la Commissione deve continuare a poter operare alcuni adeguamenti nei casi in cui la drasticità dei tassi di riduzione fissati per un trimestre dovesse creare difficoltà eccezionali ad un ' impresa . I progressi compiuti in materia di ristrutturazione o che saranno realizzati in un prossimo futuro esigono che ogni impresa , la cui produzione sia soggetta in gran parte a tassi di riduzione particolarmente drastici , possa beneficiare di tale possibilità a determinate condizioni . Infatti , le disposizioni di cui all ' articolo 14 possono essere applicate esclusivamente alle imprese che non beneficiano di alcun aiuto , salvo eventualmente di aiuti allo smantellamento , e che hanno già pagato eventuali ammende dovute per violazione delle norme relative ai prezzi . Per permettere la gestione corrente del limitato fondo di riserva , fissato all ' articolo 9 , e per tener conto dell ' ampliamento del campo di applicazione della suddetta disposizione , è necessario inoltre che gli adeguamenti abbiano un massimale per ogni impresa . 10 . Adeguamento a profitto delle imprese ristrutturate ( articolo 14 a ) La chiusura di impianti non redditizi comporta in alcune imprese un notevole aumento dei tassi di utilizzazione di altri impianti , mentre quelli delle imprese i cui impianti non debbono essere chiusi resterebbero immunati . Dato che queste ultime sono imprese già ristrutturate e non fruiscono dunque più di nessun aiuto , il congelamento del tasso di utilizzazione non sarebbe compatibile con la competitività da esse già raggiunta . È pertanto opportuno accordare loro un equo adeguamento delle rispettive produzioni e quantità di riferimento , il che non deve però assumere dimensioni tali da far sí che il primo gruppo di imprese perda i vantaggi derivanti dalla chiusura dei propri impianti . 11 . Incitamento a una rapida ristrutturazione ( articolo 14 b ) Onde incitare le imprese a procedere rapidamente alle chiusure , richieste da piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione , è apparso utile prevedere l ' attribuzione di quote supplementari a queste imprese non appena esse abbiano proceduto alla maggior parte di tali chiusure . 12 . Ridistribuzione della parte delle quote che non può essere consegnata nel mercato comune , per agevolare le esportazioni eccezionali ( articolo 14 c ) È opportuno agevolare le esportazioni eccezionali , che potrebbero essere ottenute a prezzi remuneratori , nella misura in cui esse siano di interesse per la Comunità e , in particolare , avvengano nel rispetto delle dichiarazioni , fatte nell ' ambito dell ' OCSE , e non mettano in pericolo gli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi . A tal fine , la Commissione attribuirà quote complementari senza superare l ' importo delle quote non utilizzate per l ' esportazione . 13 . Correzione della deriva delle posizioni relative delle imprese ( articolo 14 d e 14 e ) La stabilità delle posizioni relative delle imprese è necessaria perchù esse possano godere di una sicurezza sufficiente per la loro ristrutturazione . Si introduce qui , per la prima volta , il principio della correzione delle derive delle posizioni relative registrate dalle imprese , da un canto , nel periodo precedente di applicazione della disciplina delle quote e , dall ' altro , durante il periodo coperto dalla presente decisione . Per il periodo passato , si valuta la deriva confrontando i riferimenti ai sensi della decisione n . 1696/82/CECA e i riferimenti risultanti dagli scambi strutturali registrati durante il periodo di applicazione di detta decisione . Saranno attribuite delle quote supplementari , per tutto il periodo di applicazione della presente decisione , per correggere la deriva passata . La Commissione ha l ' intenzione di trasformare in riferimento le quote attribuite per correggere la deriva del periodo precedente , quando la disciplina delle quote sarà prorogata come previsto nelle conclusioni del Consiglio del 25 luglio 1983 . In futuro , e ove nonostante il periodo relativemente breve , si registrasse un ' ulteriore deriva rispetto alle quote iniziali della presente decisione , comprese le eventuali quote supplementari di correzione per la deriva precedente , essa sarebbe corretta mediante prelievo sulla riserva . 14 . Trasferimento e cessioni di produzioni e quantità di riferimento ( articolo 15 ) Le regole enunciate nell ' articolo 15 della decisione n . 1696/82/CECA sono , con alcune leggere modifiche , inserite nel testo della nuova decisione . Gli scambi di produzioni e di quantità di riferimento tra le imprese , che esse sono in grado meglio di ogni altro di giudicare il valore dei prodotti , conservano tutta l ' urgenza loro attribuita . Gli scambi tra imprese hanno il vantaggio di promuovere effetti di sinergismo e sono neutri nei confronti di tutte le altre imprese in quanto non modificano la somma delle produzioni o delle quantità di riferimento delle varie categorie di prodotti . Ciò non vale invece per gli scambi interni di un ' impresa che devono essere sottoposti ad alcune restrizioni , per limitarne le relative ripercussioni sulle imprese che non sono coinvolte . Perciò , i prodotti sono stati articolati in due grandi categorie e si è introdotta una riduzione applicabile ai rapporti di scambio allacciati tra imprese . Si prevede anche che le produzioni e quantità di riferimento da cedere siano ripartite in percentuale sugli altri gruppi di prodotti , in funzione delle possibilità di produzione , per evitare eccessivi slittamenti in alcune categorie di prodotti . Tale riduzione non deve valere per le piccole imprese , che non dispongono di più di due treni di laminazione , per evitare che esse siano riportate ad un livello di produzione eccessivamente basso . Per que che riguarda la categoria I d ) , la sostituzione , attualmente in corso tra le categorie I b ) , I c ) e I d ) , permette di realizzare il trasferimento a partire dai gruppi I b ) e I c ) senza richiedere al contempo la chiusura degli impianti o la vendita in paesi terzi . 15 . Aiuti non autorizzati ( articolo 15 a ) La Commissione può applicare alle quote delle imprese , che fruiscono di aiuti non autorizzati , un ' opportuna riduzione pari agli aiuti stessi per neutralizzare il vantaggio abusivo , di cui esse avrebbero quindi usufruito , ed escluderle dalla possibilità di avvalersi degli articoli che prevedono adeguamenti di quote . 16 . Durata d ' applicazione ( articoli 18 e 19 ) Per garantire la continuità con la disciplina di quote della decisione n . 1696/82/CECA , le cui ultime quote trimestrali si riferivano al secondo trimestre 1983 che si chiudeva il 30 giugno , occorre che la prima quota trimestrale della disciplina attuale si applichi a decorrere dal 1° luglio 1983 . Le imprese ne sono state informate con decisione n . 1809/83/CECA della Commissione ( 4 ) . HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : I . Sistema di sorveglianza Articolo 1 È introdotto un sistema di sorveglianza per la produzione e le consegne di alcuni prodotti della categorie I , II , III , IV , V , VI e di alcune categorie derivate dalla categoria I . Tali categorie , che comprendono tutte le qualità di acciaio e tutte le scelte , sono le seguenti : categoria I : coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati , categoria II : lamiere quarto e larghi piatti , categoria III : profilati pesanti , categoria IV : vergella , categoria V : tondi per cemento armato , categoria VI : acciai mercantili . Le categorie derivate dalla categoria I comprendono i seguenti prodotti : categoria I a ) - nastri larghi a caldo per l ' utilizzazione dirette e per l ' esportazione , - nastri larghi a caldo per la rilaminazione o altre trasformazioni presso altre imprese della Comunità , - lamiere medie e grosse dello spessore di 3 mm e più , ottenute per taglio dei nastri larghi a caldo , - nastri e bande per tubi laminati a caldo di larghezza inferiore a 600 mm ; categoria I b ) -lamiere laminate a freddo in fogli o in rotoli di spessore inferiore a 3 mm , - lamiere laminate a freddo in fogli o in rotoli dello spessore di 3 mm e più , - lamiere laminate a caldo in fogli di spessore inferiore a 3 mm , - lamiere laminate a freddo o a caldo per l ' elaborazione dei prodotti derivati delle categorie I c ) e I d ) presso le altre imprese della Comunità ; categoria I c ) - lamiere zincate a caldo in fogli o in rotoli , - lamiere zincate per l ' elaborazione dei prodotti della categoria I d ) presso le altre imprese della Comunità ; categoria I d ) - altri prodotti piatti rivestiti . L ' elenco particolareggiato dei prodotti è riportato nell ' allegato I . Articolo 2 1 . A decorrere dal luglio 1983 , le imprese sono tenute a dichiarare mensilmente alle Commissione le produzioni e le consegne dei prodotti di cui all ' articolo 1 . Tali dichiarazioni debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla fine del mese . Tali dichiarazioni debbono essere fatte conformemente ai formulari di cui all ' allegato II . Per i prodotti delle categorie II e III , le imprese sono tenute a dichiarare la situazione delle loro scorte al 30 giugno 1983 . Tale dichiarazione deve pervenire alla Commissione entro e non oltre il 30 settembre 1983 e deve essere compilata conformemente al formulario di cui all ' allegato III . 2 . Durante l ' esecuzione dei controlli di cui all ' articolo 3 , le imprese sono tenute a comunicare agli agenti e ai mandatari della Commissione una copia delle dichiarazioni mensili nonchù la ripartizione dei quantitativi per stabilimento . 3 . Le imprese devono tenere per ogni stabilimento un registro numerato dal quale risulti la produzione e le consegne giornaliere e mensili , conformemente ai formulari di cui all ' allegato II . Tale registro dev ' essere tenuto presso ogni stabilimento ed essere esibito agli agenti ed ai mandatari della Commissione . 4 . Va considerata come un ' unica impresa , a norma della presente decisione , un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di concentrazione ai sensi dell ' articolo 66 del trattato , anche se tali imprese sono situate in Stati membri differenti . Articolo 3 1 . La Commissione provvede alla gestione del sistema di sorveglianza . essa accerta sul posta la conformità e l ' esatezza delle dichiarazioni e delle informazioni di cui all ' articolo 2 . La Commissione può farsi assistere da organismi indipendenti o da esperti . Il segreto professionale delle imprese deve essere salvaguardato . 2 . Il mandato dei controllori deve far riferimento alla presente decisione ed indicare quali sono le dichiariazioni fornite dall ' impresa che essi sono incaricati di accertare . Le imprese debbono permettere tali accertamenti senza che sia necessaria una decisione individuale . II . Disciplina di quote di produzione Articolo 4 1 . Per le categorie I a ) , I b ) , I c ) , I d ) II , III , IV , V e VI è introdotta una disciplina di quote di produzione per tutte le qualità di acciaio e per tutte le scelte . 2 . Per quanto riguarda le categorie I a ) , I b ) , I c ) , I d ) , II e III sono esclusi i seguenti prodotti : - gli acciai speciali legati! , salvo gli acciai speciali legati da costruzione a grana fine saldabili ad elevato carico unitario di snervamento ( detti « Sonderbaustahl » ) , - materiale ferroviario , - palancole , - profilati per armature di miniera , e , - a condizione di fornire la prova che sono stati effettivamente trasformati nella Comunità , i materiali destinati alla produzione nella Comunità di : - tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm , - banda stagnata ( compresa la banda nera e i TFS ) , - lamiere magnetiche con un tenore di silicio di 1 % e più . 3 . Per quanto riguarda le categorie IV , V e VI : a ) possono essere prodotti al di là della quota obbligatoria , fissata per la categoria corrispondente di prodotti per una determinata impresa , gli acciai legati il cui tenore di lega è di almeno 5 % , ad eccezione degli acciai contenenti meno dell ' 1 % di carbonio e più del 12 % di cromo e il cui prezzo realmente fatturato è superiore del 30 % almeno al prezzo di listino del prodotto di acciaio comune corrispondente ; b ) la Commissione svolgerà uno studio permanente dell ' evoluzione del mercato consultandosi con i produttori e gli utilizzatori e pubblicherà le informazioni e gli opportuni orientamenti ; c ) se un ' impresa , avvalendosi della facoltà concessale ai sensi della lettera a ) , supera gli orientamenti pubblicati dalla Commissione , quest ' ultima dovrà limitare tale superamento nella misura richiesta dalla situazione del mercato ; d ) in base all ' andamento del mercato ed alle informazioni ricevute , la Commissione può porre fine al regime di deroga per il prodotto considerato . 4 . Fatti salvi gli obblighi di informazione e di controllo previsti dalla presente decisione , non sono soggette alla disciplina delle quote le imprese la cui produzione annua di riferimento , di cui agli articoli 6 e 7 , non superi : - 24 000 tonnellate per quanto riguarda il totale delle categorie I a ) , I b ) , I c ) , I d ) e II , - 12 000 tonnellate per quanto riguarda il totale delle categorie III , IV , V e VI ; tale limite è di 24 000 tonnellate per le imprese che producono soltanto acciai fini e speciali . 5 . Tuttavia , se durante un trimestre , la produzione di un ' impresa supera un quarto della produzione di riferimento annuale di cui sopra , essa è sottoposta alla disciplina a partire dal trimestre successivo . In tal caso la Commissione attribuisce all ' impresa le produzioni di riferimento in base alla produzione dei dodici mesi migliori di calendario compresi nel periodo che va dal luglio 1982 all ' ultimo mese precedente il trimestre di attribuzione delle quote . Le produzioni sono utilizzate per fissare produzioni di riferimento corrispondenti , ricorrendo ai tassi di riduzione dei trimestri interessati . Qualora la produzione di un ' impresa superi i limiti di cui sopra in seguito ad un investimento non dichiarato o che abbia ricevuto parere sfavorevole , l ' impresa è sottoposta alla disciplina di quote e riceve quote corrispondenti ai limiti indicati all ' articolo 5 , paragrafo 2 . Articolo 5 1 . La Commissione fissa trimestralmente , per ogni impresa , le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune ; - sulla base delle produzioni di riferimento di cui all ' articolo 4 , paragrafo 5 , e agli articoli 6 e 7 , e delle quantità di riferimento di cui all ' articolo 8 , - applicando a tali produzioni e quantità i tassi di riduzione di cui all ' articolo 9 . 2 . Le quote di un ' impresa la cui produzione concerne esclusivamente le categorie di prodotti indicate in uno dei trattini seguenti non possono essere inferiori a : - 6 000 tonnellate al trimestre per l ' insieme delle categorie I a ) , I b ) , I c ) , I d ) e II ; - 6 000 tonnellate al trimestre per le imprese che producono soltanto acciai fini e speciali ; - 3 000 tonnellate al trimestre per l ' insieme delle categorie III , IV , V e VI . L ' eventuale adeguamento deve rispettare le proporzioni delle diverse categorie di prodotti indicate in un trattino . Articolo 6 1 . a ) La produzione annua di riferimento dei prodotti della categorie I a ) , I b ) , I c ) e I d ) è calcolata sulla base della somma delle quote di produzione attribuite per il terzo e quarto trimestre 1982 e per il primo e secondo trimestre 1983 sotto la disciplina della decisione n . 1696/82/CECA , nella versione modificata dalle decisioni n . 2751/82/CECA ( 5 ) , n . 3324/82/CECA ( 6 ) , n . 87/83/CECA ( 7 ) e n . 1619/83/CECA ( 8 ) , compresi gli scambi o le cessioni e gli adeguamenti accordati dalla Commissione ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafi 1 e 2 , nonchù i cambiamenti intervenuti nelle produzioni di riferimento derivanti dall ' applicazione dell ' articolo 13 della decisione n . 1696/82/CECA , contabilizzati su base annua . Tali quote sono utilizzate per ricostituire le corrispondenti produzioni di riferimento mediante i tassi di riduzione in vigore nei trimestri in questione . b ) Tali produzioni annue di riferimento sono modificate per tener conto degli scambi e delle cessioni effettuati dalle imprese durante l ' anno d ' applicazione della decisione n . 1696/82/CECA e concernenti le quote attribuite in virtù della suddetta decisione ; scambi e cessioni che , essendo continuati durante tutto il suddetto anno , rivestono un carattere strutturale . Questi scambi e cessioni implicano che l ' aumento della produzione di riferimento di una impresa sia compensato dalla corrispondente diminuzione di quella di un ' altra impresa . 2 . La produzione annua di riferimento dei prodotti delle categorie IV , V e VI , è calcolata sulla base della somma delle quote di produzione accordate per il terzo ed il quarto trimestre 1982 e per il primo e secondo trimestre 1983 , durante la disciplina della decisione n . 1696/82/CECA , nella versione modificata dalle decisioni n . 2751/82/CECA , n . 3324/82/CECA , n . 87/83/CECA e n . 1619/83/CECA , compresi gli scambi o le cessioni e gli adeguamenti concessi dalla Commissione in virtù dell ' articolo 15 , paragrafi 1 e 2 , nonchù dei cambiamenti intervenuti nella produzione di riferimento derivanti dall ' applicazione dell ' articolo 13 della decisione n . 1696/82/CECA , contabilizzati su base annua . Tali quote sono utilizzate per ricostituire le corrispondenti produzioni di riferimento mediante i tassi di riduzione in vigore nei trimestri in questione . Articolo 7 1 . La produzione annua di riferimento della categoria II è calcolata per le imprese che hanno partecipato al sistema volontario di riduzione della produzione , in base alle previsioni individuali che la Commissione ha comunicato nel secondo trimestre 1983 , esclusi i riporti dei trimestri precedenti . A tale fine le cifre in questione vengono trasformate in produzioni di riferimento applicando il tasso di riduzione del trimestre in questione e moltiplicando il risultato per quattro . Queste produzioni annue di riferimento sono modificate per tener conto degli scambi e delle cessioni effettuati dalle imprese , nei limiti delle previsioni individuali comunicate dalla Commissione , quando tali scambi , ripetuti nel periodo dal 19 luglio 1982 al 30 giugno 1983 , hanno acquisito carattere strutturale . Detti scambi e cessioni implicano che l ' aumento della produzione di riferimento di un ' impresa sia compensato da una diminuzione corrispondente di quella di un ' altra impresa . Per quanto riguarda le imprese che non hanno partecipato al sistema volontario di riduzione della produzione della categoria II , la produzione annua di riferimento è calcolata come risultato della media aritmetica semplice di due cifre : a ) la prima è la media aritmetica semplice della produzione raggiunta durante tre periodi : - l ' anno 1974 , - i dodici mesi di calendario del periodo compreso fra il luglio 1977 e il giugno 1980 , durante i quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati da I a IV di cui all ' articolo 2 della decisione n . 2794/80/CECA , è stata più elevata ; i dodici mesi di calendario scelti non devono essere necessariamente consecutivi , - il periodo di dodici mesi compreso tra il luglio 1979 e il giugno 1980 . Tuttavia , se la produzione del 1974 è inferiore a quella che risulta dai dodici mesi migliori di cui al precedente secondo trattino , quest ' ultima sostituisce la prima . Lo stesso accade per quanto riguarda la produzione del periodo compreso tra il luglio 1979 e il giugno 1980 quando un ' impresa durante tale periodo ha subito più di 30 giorni consecutivi di sciopero . b ) La seconda cifra è una produzione annua di riferimento derivante dalle quote di produzione attribuite nel quadro della decisione n . 2794/80/CECA . Questa seconda cifra è calcolata come segue : - sono prese in considerazione le quote attribuite dalla Commissione durante il periodo di applicazione della decisione n . 2794/80/CECA , compresi tutti gli adeguamenti , ma riprendendo su una base annuale gli adeguamenti concessi a norma dell ' articolo 4 , per i prodotti del gruppo II , di cui all ' articolo 2 e all ' articolo 6 , paragrafo 1 , di detta decisione , - tali quote sono utilizzate per ricostituire le produzioni di riferimento corrispondenti ricorrendo ai tassi di riduzione in vigore nei tre trimestri in questione , - i quozienti fra queste produzioni di riferimento ricostituite e le produzioni di riferimento stabilite in conformità dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della decisione precitata costituiscono i coefficienti di aggiustamento , - la media di questi coefficienti di aggiustamento è applicata alle produzioni di riferimento calcolate in conformità all ' articolo 4 , paragrafo 1 , per il terzo trimestre del 1981 , per stabilire la produzione di riferimento ricostituita di tale trimestre , - la somma delle produzioni di riferimento ricostituite per i tre trimestre del periodo di applicazione della decisione di cui sopra e della produzione di riferimento ricostituita per il terzo trimestre del 1981 costituisce la produzione annua ricostituita , - tale produzione annua di riferimento ricostituita viene ridotta dei prodotti esclusi dalla presente decisione sottraendo un ' aliquota pari a quella che questi prodotti rappresentavano nelle produzioni di riferimento dei dodici mesi migliori . 2 . La produzione annua di riferimento della categoria III è una quantità calcolata col metodo descritto per il calcolo della seconda quantità di cui al paragrafo 1 , lettera b ) precedente e applicata ai prodotti del gruppo III di cui all ' articolo 2 e all ' articolo 6 , paragrafo 1 , della decisione n . 2794/80/CECA . 3 . Se tra il 1° luglio 1981 e il 30 giugno 1983 un ' impresa ha messo in servizio nuovi treni di laminazione delle categorie II o III rispondenti : - alle condizioni previste dall ' articolo 13 della decisione n . 1831/81/CECA per quelli messi in servizio fra il 1° luglio 1981 e il 30 giugno 1982 , - alle condizioni previste dall ' articolo 15 della decisione n . 1696/82/CECA per quelli messi in servizio fra il 1° luglio 1982 e il 30 giugno 1983 , la Commissione può procedere ad un appropriato adeguamento delle produzioni annue di riferimento calcolate secondo il metodo descritto nei paragrafi 1 e 2 , purchù detta impresa ne faccia domanda durante il terzo trimestre 1983 . 4 . Le produzioni annue di riferimento risultanti dai calcoli menzionati ai paragrafi 1 , 2 e 3 saranno adeguamente per includervi gli scambi o le cessioni e gli adeguamenti concessi dalla Commissione e norma dell ' articolo 15 , paragrafi 1 e e2 , primo trattino , della decisione n . 1696/82/CECA . Articolo 8 1 . Le quantità di riferimento che servono per fissare quella parte delle quote che può essere consegnata da ogni impresa nel mercato comune sono calcolate applicando alle sue produzioni di riferimento , calcolate prima di tener conto degli scambi e delle cessioni di carattere strutturale di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) , e articolo 7 , paragrafo 1 , secondo comma , la percentuale che rappresentavano le consegne sul mercato comunitario rispetto a tutta le sua produzione nei dodici mesi di calendario , del periodo compreso tra il luglio 1977 ed il giugno 1980 , in cui è risultata più elevata la produzione complessiva dei quattro gruppi di prodotti laminati da I a IV , di cui all ' articolo 2 della decisione n . 2794/80/CECA ; i dodici mesi di calendario così scelti , in appresso denominati « periodo dei dodici mesi migliori » , non devono essere necessariamente consecutivi . Tali quantità annue di riferimento sono modificate per tener conto : - per quanto riguarda le categorie I a ) , I b ) , I c ) e I d ) , degli scambi e delle cessioni effettuate dalle imprese concernenti le parti di quote attribuite in conformità alla decisione n . 1696/82/CECA nel corso dell ' anno di applicazione di detta decisione , scambi e cessioni che , essendo stati proseguiti per tutto l ' anno di applicazione di detta decisione , hanno assunto un carattere strutturale ; - per quanto riguarda la categoria II , degli scambi e delle cessioni effettuati dalle imprese nei limiti delle previsioni individuali comunicate dalla Commissione , quando tali scambi , ripetuti nel periodo dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983 , hanno acquisito un carattere strutturale . Gli scambi e le cessioni implicano che l ' aumento della quantità di riferimento di un ' impresa sia compensato da una diminuzione corrispondente a quella di un ' altra impresa . 2 . Qualora l ' impresa dimostri che le quantità di riferimento annuali fissate secondo il paragrafo 1 le creano gravi problemi , la Commissione può procedere ad un idoneo adattamento delle quantità di riferimento annuali dell ' impresa nel caso in cui : - le consegne complessive di un ' impresa rispetto a tutta la sua produzione siano state modificate di oltre il 20 % in seguito a cambiamenti intervenuti nella struttura delle sue vendite esistente durante il periodo d ' applicazione della decisione n . 2794/80/CECA rispetto alla struttura del periodo dei dodici mesi migliori , oppure - un ' impresa nel periodo dei dodici mesi migliori non abbia esportato verso i paesi terzi più del 5 % della sua produzione e purchù le sue consegne sul mercato comune rispetto a tutta la sua produzione durante il periodo dei dodici mesi migliori sia inferiore al 90 % . 3 . Qualora un ' impresa soggetta alla disciplina delle quote di produzione , che abbia effettuato consegne nel mercato comune inferiori al 10 % della sua produzione nel periodo dei dodici mesi migliori , la parte restante della sua produzione essendo stata trasferita ad un ' altra impresa , nel quadro di un contratto di laminazione in conto trasformazione , chieda , in seguito a una modifica o alla cessazione del contratto suddetto , di porter aumentare le proprie consegne nel mercato comune , dei prodotti oggetto di tale contatto , la Commissione , su richiesta motivata dell ' impresa , procede ad un adattamento delle quantità di riferimento applicando alla produzione di riferimento relativa ai contratti rescissi , una percentuale corrispondente all ' aliquota media comunitaria delle consegne sul mercato comune di questa categoria di prodotti rispetto alla produzione totale del trimestre precedente quello della richiesta . Articolo 9 1 . La Commissione fissa trimestralmente , circa sei settimane prima dell ' inizio del trimestre , i tassi di riduzione per poter stabilire le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune . Al più tardi nel corso della prima settimana del secondo mese del trimestre in questione , la Commissione può modificare tali tassi di riduzione tenuto conto dell ' evoluzione della situazione del mercato . 2 . La Commissione comunica a ciascuna impresa le sue produzioni e le sue quantità di riferimento nonchù le sue quote di produzione e quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune . 3 . Quando un ' impresa cessa la sua attività di produzione nel corso di un trimestre , la Commissione sospende l ' attribuzione delle quote a partire dal trimestre successivo . Le quote e le parti di quote che non hanno dato luogo a produzioni o a consegne non possono essere scambiate o cedute . Quando si tratta di cessazione temporanea di un ' attività , la sospensione è tolta subito dopo la ripresa dell ' attività e implica l ' attribuzione di quote proporzionali alla parte restante del trimestre . Quando si tratta di una cessazione definitiva di attività o di un fallimento , le produzioni e le quantità di riferimento sono annullate dopo dodici mesi , salvo nel caso del paragrafo 4 . 4 . Quando un impianto - stabilimento o impresa - è oggetto di un trasferimento di proprietà , il nuovo proprietario diviene destinatario delle produzioni e delle quantità di riferimento degli impianti e delle quote corrispondenti , escluse le produzioni di riferimento attribuite a norma dell ' articolo 16 . È vietato eludere questo trasferimento di produzioni di riferimento con vendita , scambi o cessioni delle stesse . Se si tratta di un impianto di produzione delle categorie I a ) , I b ) , I c ) o I d ) , la Commissione prenderà le misure necessarie affinchù il totale della produzione di ciascuna delle categorie , I a ) , I b ) , I c ) , e I d ) immesso nel mercato rimanga invariato . Articolo 9 a Fissando i tassi di riduzione , la Commissione costituisce ogni trimestre una riserva massima del 3 % della domanda globale di acciaio . Tale riserva serve in primo luogo ad attribuire le quote supplementari di cui agli articoli 14 e 14 d . Il rimanente può essere utilizzato per l ' applicazione degli articoli 14 a , 14 b e 14 c . Qualora la riserva si riveli insufficiente per soddisfare tutte le domande , la Commissione diminuirà tali aumenti proporzionalmente alle produzioni di riferimento delle imprese interessate . Articolo 10 1 . Per quanto riguarda i prodotti della categoria I a ) , utilizzati come laminati a caldo per la produzione nella Comunità di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm le imprese sono autorizzate au aumentare le loro quote e parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune di una quantità fino a 5 000 tonnellate per trimestre oppure , secondo i casi fino al 30 % della quantità di detti prodotti contenuta nelle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune . Quest ' ultima quantità corrisponde alla parte delle loro consegne destinate alla produzione nella Comunità di detti tubi rispetto alle loro consegne comunitarie totali della categoria I a ) durante i dodici mesi migliori di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 . L ' impresa può procedere a questo aumento soltanto a condizione di fornire , al più tardi nel corso del mese successivo al trimestre in questione , la prova dell ' impiego ai fini previsti delle consegne corrispondenti . 2 . Su richiesta debitamente motivata di un ' impresa , la Commissione può adeguare le quote e la parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune di un importo superiore . La Commissione può subordinare la concessione di tale adeguamento alla esibizione , da parte dell ' impresa interessata e a carico di quest ' ultima , di una relazione elaborata da una società fiduciaria che certifichi il ricevimento dei semiprodotti di detta impresa da parte del o dei clienti tubisti nonchù la loro effettiva utilizzazione per la produzione in questione . Articolo 11 1 . È ammesso un margine di tolleranza di superamento del 3 % per quota di produzione e per parte di tale quota che può essere consegnata nel mercato comune . Tuttavia la produzione e la parte di produzione che può essere consegnata nel mercato comune dell ' insieme delle categorie di prodotti , non possono superare la somma delle quote e delle parti di tali quote che possono essere consegnate nel mercato comune , assegnate per ciascuna di tali categorie . 2 . Per le imprese che producono una sola categoria o la cui produzione di riferimento di una categoria rappresenti almeno il 90 % della sua produzione di riferimento totale dei prodotti di cui all ' articolo 4 , è ammesso un margine di tolleranza di superamento del 3 % della parte della quota di produzione che può essere da esse consegnata nel mercato comune , a condizione che non si superi la quota di produzione della categoria in questione . Tale tolleranza non può essere cumulata a quella del paragrafo 1 . 3 . a ) Le imprese che non hanno esaurito le loro quote di produzione o quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune possono riportarle , per la stessa categoria di prodotti , al trimestre successivo sino al 5 % rispettivamente delle loro quote o parte di quote . b ) I riporti sono autorizzati in questo stesso limite dal secondo trimestre 1983 al terzo trimestre 1983 . c ) Il riporto integrale è consentito per la parte non utilizzata delle quote e parti di quote supplementari attribuite durante l ' ultimo mese del secondo trimestre 1983 . d ) Qualora un ' impresa non abbia raggiunto le sue quote di produzione durante il trimestre al quale si riferiscono , la Commissione , se l ' impresa dimostra che ciò è dovuto ad un caso di forza maggiore o a una fermata per riparazione della durata di almeno quattro settimane consecutive , può consentire all ' impresa di riportare integralmente le quote non utilizzate . e ) Qualora un ' impresa non intenda raggiungere le sue quote di produzione durante il trimestre la quale si riferiscono , la Commissione , alle condizioni precisate alla lettera d ) , può consentire all ' impresa un anticipo sulle quote del trimestre successivo di un importo al massimo pari al 10 % delle quote del trimestre in corso . 4 . Durante il trimestre in corso le imprese , previa informazione preventiva della Commissione da parte di ciascuna delle imprese interessate , possono procedere con altre imprese a scambi o vendite di quote o di parti delle quote che possono essere consegnata nel mercato comune relative allo stesso trimestre . 5 . Qualora un ' impresa , che fabbrichi un prodotto per una parte o per la totalità del quale non abbia una produzione di riferimento nù , quindi , una quota per il fatto che la totalità o una parte di detto prodotto è stata destinata a ulteriori trasformazioni all ' interno dell ' impresa stessa in altri prodotti ( per i quali detta impresa dispone di riferimenti e di quote ) nell ' impresa stessa ( detta « impresa cedente » ) , si accordi con un ' altra impresa affinchù quest ' ultima ( detta « impresa cessionaria » ) produca in sua vece tali semilavorati e a condizione che : - le ulteriori trasformazioni siano effettuate dall ' impresa cedente a partire dai semilavorati fabbricati dall ' impresa cessionaria , e - le quote supplementari concesse siano cedute o scambiate immediatamente con l ' impresa cessionaria , e - l ' impresa cedente si impegni , durante il trimestre nel corso del quale le quote supplementari sono concesse , a rinunciare alla produzione di una quantità di detti semilavorati pari alle quote supplementari concesse , la Commissione può attribuire all ' impresa cedente , se quest ' ultima lo richiede , nel corso del trimestre in questione , una quota supplementare . 6 . Le consegne per le quali l ' impresa non dimostra l ' avvenuta esportazione fuori del territorio della Comunità , sono considerate come effettuate all ' interno del mercato comune . La prova dell ' avvenuta esportazione può essere costituita da : a ) una copia vistata dall ' ufficio doganale di esportazione del modulo di dichiarazione di esportazione Ex , previsto dal regolamento ( CEE ) n . 2102/77 del Consiglio ( 9 ) ; b ) i documenti commerciali relativi alle istruzioni di spedizione dei prodotti in questione ed al loro trasporto , in particolare copia degli ordini di carico su nave , delle polizze marittime , dei contratti di nolo fluviali , delle lettere di vettura per il trasporto per ferrovia o su strada . 7 . La produzione di nastri larghi a caldo di un ' impresa che , in un trimestre dato , non rientri nella categoria I a ) , primo e secondo trattino , è considerata , ai sensi della presente decisione , produzione di coils destinati alla rilaminazione o ad altre trasformazioni presso l ' impresa stessa . La produzione di nastri larghi a caldo di cui sopra , destinata nei trimestri successivi all ' utilizzazione diretta , all ' esportazione , alla rilaminazione o ad altre trasformazioni presso imprese della Comunità diverse dal produttore , è imputata sulla quota di produzione della categoria I a ) , primo e secondo trattino , di tale produttore per i trimestri successivi in questione . Articolo 12 Alle imprese che superano le loro quote di produzione o quella parte di queste quote che può essere consegnata nel mercato comune verrà inflitta un ' ammenda pari , in genere , a 100 ECU per tonnellata di superamento . Se la produzione di un ' impresa supera la quota del 10 % o più , o se l ' impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote , le ammende potranno ammontare fino al doppio di detti importi per tonnellata . Si applicano le stesse regole se vengono superate le quantità che possono essere consegnate nel mercato comune . Questo importo sarà maggiorato dell ' 1 % per ogni mese iniziato di ritardo del pagamento , a decorrere dalla data fissata nella decisione di sanzione . Articolo 13 Qualora imprese o gruppi di imprese soggette alla disciplina delle quote di produzione abbiano proceduto a concentrazioni , separazioni o costituzione in comune di nuove imprese , dopo il 1° luglio 1980 , o effettuino tali operazioni mentre vige la presente decisione , la Commissione prende , per quanto riguarda le produzioni e le quantità di riferimento , esclusi i riferimenti derivanti dall ' applicazione dell ' articolo 16 , a seconda dei casi , le seguenti misure : 1 . In caso di concentrazione ai sensi dell ' articolo 66 del trattato , e a tal titolo autorizzata , la produzione di riferimento e le quantità di riferimento sono costituite dalla somma dei riferimenti precedentemente calcolati per ciascuna delle imprese interessate dalla concentrazione . Le produzioni di riferimento e le quantità di riferimento delle imprese concentrate sono ridotte della parte corrispondente alle consegne di prodotti , per i quali è fissata una quota , da trasformare in altri prodotti soggetti a quota , effettuate nel periodo di riferimento tra tali imprese . Se una delle imprese che si concentrano non aveva una produzione di riferimento per effetto delle limitazione dell ' articolo 4 , paragrafo 4 , si applicano le disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 5 . Se le due imprese concentrate non avevano , riferimenti per effetto dei limiti fissati all ' articolo 4 , paragrafo 4 , le quote dell ' impresa concentrata non possono essere inferiore del doppio dei limiti fissati all ' articolo 5 , paragrafo 2 . 2 . In caso di separazione di imprese precedentemente concentrate , le imprese comunicano alla Commissione la suddivisione fra di loro delle produzioni e delle quantità di riferimento precedentemente attribuite al gruppo di cui facevano parte . Qualora le imprese non riescano a trovare un accordo sulla suddivisione di cui sopra , la Commissione procede ad una ripartizione fra le imprese delle produzioni e delle quantità di riferimento del gruppo . La Commissione può agire nello stesso modo se le imprese intendono separarsi e si il loro comportamento rischia di mettere in causa il buon funzionamento della disciplina delle quota di produzione . La Commissione procede agli adeguamenti eventualmente necessari . La Commissione prende tali misure dopo aver sentito il parere di un gruppo di esperti . 3 . Qualora una o più imprese creino nuove imprese indipendenti , cedendo ad esse gli impianti che facevano parte del loro apparato produttivo , le nuove imprese comunicano alla Commissione la ripartizione tra loro delle produzioni di riferimento e delle quantità di riferimento attribuite in precedenza alle sole imprese creatrici . La Commissione procede agli adeguamenti eventualmente necessari un base , se lo ritiene opportuno , al parere di un gruppo di esperti . Qualora 14 Qualora a causa dell ' alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre , la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un ' impresa che durante i dodici mesi precedenti il trimestre in questione : - non ha ricevuto aiuti ai sensi della decisione n . 2320/81/CECA ( 10 ) , salvo quelli relativi agli smantellamenti previsti all ' articolo 4 di detta decisione , - non è stata oggetto di sanzioni per quanto riguarda le norme sui prezzi o ha pagato le ammende dovute , la Commissione , se l ' impresa ne fa richiesta nelle prime sei settimane del trimestre considerato e sulla base di una documentazione completa , procede , per il trimestre in questione , ad un idoneo adeguamento delle quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per la o le categorie di prodotti in questione , nei seguenti casi : 1 . la produzione di riferimento del o dei prodotti per i quali il tasso di riduzione supera il 30 % , rappresenti il 50 % almeno del totale delle produzioni di riferimento di tutte le categorie di prodotti fabbricati dall ' impresa ; 2 . la produzione di riferimento annua è inferiore a 130 000 tonnellate e il tasso di riduzione di una o più categorie che rappresentano almeno il 50 % del totale delle produzioni di riferimento di tutte le categorie di prodotti fabbricati dall ' impresa è superiore al 20 % . Nel primo caso , il supplemento di quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune non può superare una quantità corrispondente ad una riduzione del 25 % del tasso di riduzione per ciascuna delle categorie di prodotti in questione e non può determinare un tasso inferiore al 30 % . L ' adeguamento totale per tutte le categorie di prodotti in questione non può superare 25 000 t/trimestre . Nel secondo caso , il supplemento di quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune non può superare l ' importo corrispondente ad una riduzione del 50 % del tasso di riduzione per ciascuna delle categorie di prodotti in questione e non può determinare un tasso di riduzione inferiore al 20 % . La Commissione può subordinare la concessione dell ' adeguamento alla presentazione , da parte dell ' impresa interessata e a carico della stessa , di una relazione redatta da una società fiduciaria nella quale si certifichi che la disciplina di quote crea a detta impresa difficoltà eccezionali . Articolo 14 a 1 . Qualora , al 1° ottobre 1983 , la Commissione constati , dopo aver proceduto ad un esame , che le chiusure di impianti siderurgici avvenute dopo il 1° ottobre 1982 hanno avuto per effetto , per una categoria di prodotti , un aumento di almeno il 5 % del rapporto in questa categoria tra le produzioni di riferimento di tutte le imprese soggette alla disciplina di quote e le loro possibilità di produzione al 1° ottobre 1982 , quali risultano dalle possibilità di produzione dell ' anno 1979 , più gli aumenti di dette possibilità di produzione che hanno determinato aumenti delle produzioni di riferimento in virtù dell ' articolo 4 , paragrafo 4 , della decisione n . 2794/80/CECA , articolo 13 della decisione n . 1831/81/CECA , articolo 15 della decisione n . 1696/82/CECA e dell ' articolo 7 , paragrafo 3 , della presente decisione , la Commissione può concedere un adeguamento della produzione e delle quantità di riferimento di questa categoria di prodotti , calcolata secondo le norme del paragrafo 3 , alle imprese che ne abbiano fatto richiesta prima del 1° ottobre 1983 e che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 4 . 2 . La Commissione procederà nuovamente a queste valutazioni per le varie categorie di prodotti all ' inizio di ogni trimestre , e concederà degli adeguamenti alle imprese che ne abbiano fatto richiesta qualora il rapporto nella categoria di prodotti tra le produzioni di riferimento e le possibilità di produzione la 1° ottobre 1982 di cui al paragrafo 1 , sia aumentato , alla data della valutazione in parola , a causa delle chiusure intervenute , almeno del 5 % . 3 . La produzione di riferimento della categoria di prodotti considerata dell ' impresa in questione sarà aumentata in modo da ottenere un aumento del rapporto tra la sua produzione di riferimento e la sua possibilità di produzione in questa categoria . Tale aumento è pari : - per il primo aumento , all ' aumento intervenuto dal 1° ottobre 1982 del rapporto di cui al paragrafo 1 per questa categoria di prodotti , - per gli aumenti successivi , all ' aumento intervenuto dalla data dell ' ultimo aumento del rapporto di cui al paragrafo 2 per questa categoria di prodotti . Tuttavia , per ogni impresa : - il totale degli aumenti così concessi in tutte le categorie non può dar luogo ad aumenti di quota superiori a 25 000 t/trimestre , e - l ' adeguamento per ciascuna categoria non può condurre a quote superiori a , quelle che si sarebbero avute applicando un tasso di riduzione del 20 % alla sua produzione di riferimento . 4 . Un ' impresa può beneficiare di un aumento delle produzioni e quantità di riferimento in virtù del presente articolo soltanto se : - non ha aumentato le sue capacità dopo il 1° luglio 1983 , e durante i dodici mesi precedenti il trimestre in questione : - non ha ricevuto aiuti ai sensi della decisione n . 2320/81/CECA , salvo quelli previsti per la chiusura all ' articolo 4 di detta decisione , - non è stata oggetto , per quanto riguarda le norme sui prezzi , di sanzioni o ha pagato le ammende dovute . Articolo 14 b 1 . La Commissione può concedere incrementi di quote ad una impresa che , nell ' ambito di un piano di ristrutturazione di cui essa avrà stabilito che è di natura tale da garantire la redditività della stessa nel 1986 , dovrà aver realizzato dopo il 1° gennaio 1980 almeno i tre quarti delle riduzioni di capacità previste da detto piano . Detta impresa non è stata oggetto , per quanto riguarda le norme sui prezzi , di sanzioni o ha pagato le ammende dovute . 2 . Le imprese interessate devono presentare le domande accompagnate dai documenti giustificativi nelle prime sei settimane del trimestre . 3 . Le quota supplementare è calcolata nella maniera seguente : a ) la Commissione determina il rapporto tra le produzioni globali di riferimento dell ' impresa e le produzioni di riferimento dell ' insieme delle imprese . b ) Determina altresì il rapporto tra le chiusure già effettuate dal 1 ) gennaio 1980 dall ' impresa in questione e le chiusure complessive ancora da effettuare da parte di tale impresa nel quadro del programma di ristrutturazione di cui al paragrafo 1 e definisce il coefficiente risultante dal prodotto di questi due rapporti . c ) La quota supplementare non può superare il prodotto di 250 000 t per il coefficiente di cui alla lettera b ) ; esso sarà ripartito fra le diverse categorie di prodotti secondo la struttura delle produzioni di riferimento dell ' impresa . Articolo 14 c 1 . La Commissione può attribuire quote addizionali alle imprese : - che hanno ricevuto ordini destinati a paesi terzi superiori di oltre il 10 % alla parte della quota che l ' impresa non è autorizzata a consegnare sul mercato comune , - che presentano la domanda corredata da documenti giustificati entro le sei settimane del trimestre in cui l ' esportazione avrà luogo , - e che non sono state oggetto , per quanto riguarda le norme sui prezzi , di sanzioni o che hanno pagato le ammende dovute . 2 . Qualora la Commissione constati che tali ordini rivestono interesse per la Comunità , la Commissione assegnerà quote addizionali a dette imprese , corrispondenti alla quantità che supera il limite di cui al paragrafo 1 , primo trattino . Complessivamente , questi adeguamenti non possono essere superiori , per ciascun trimestre , alla media trimestrale del totale di quelle parti delle quote che non possono essere consegnate nel mercato comune dall ' insieme delle imprese e che non erano state utilizzate nei quattro trimestri precedenti . Qualora la media di queste parti di quote non utilizzate risultasse insufficiente per far fronte al totale degli aumenti , la Commissione diminuerà detti aumenti prorata . 3 . Le imprese sono tenute a trasmettere alla Commissione , nei tre mesi successivi all ' esportazione , oltre alle prove dell ' esportazione di cui all ' articolo 11 , paragrafo 6 , copie dei module di importazione del paese terzo destinatario . Le consegne per le quali l ' impresa non dimostra l ' avvenuta esportazione , sono considerate come consegne effettuate all ' interno del mercato comune e la Commissione modificherà la sua decisione in conseguenza . Articolo 14 d Qualora gli scambi o le cessioni di carattere strutturale abbiano ridotto le produzioni di riferimento di un ' impresa , per l ' insieme dei prodotti delle categorie I a ) , I b ) , I c ) , I d ) , rispetto a quelle stabilite ai sensi della decisione n . 1696/82/CECA , e a condizione che l ' impresa abbia realizzato le sue quote di produzione per l ' insieme di detti prodotti , dell ' ordine di almeno il 95 % nell ' anno 1982 , la Commissione può procedere ad un adeguamento delle quote di produzione e delle parti di quote che possono essere consegnate sul mercato comune di detta impresa riportandole ai livelli che sarebbero risultati se le produzioni e quantità di riferimento di ognuna di queste categorie di prodotti fossero state fissate ai livelli stabiliti ai sensi della decisione n . 1696/82/CECA . Qualora gli scambi e le cessioni di carattere strutturale abbiano ridotto di oltre il 3 % i riferimenti di un ' impresa per l ' insieme delle categorie dei prodotti I a ) , I b ) , I c ) , I d ) , rispetto a quelle stabilite ai sensi della decisione n . 1696/82/CECA , la Commissione può procedere ad un aumento delle quote e parti di quote che possono essere consegnate sul mercato comune dell ' impresa in modo da ridurre di un quarto la differenza fra dette quote e parti di quote e quelle che sarebbero , state assegnate se calcolate a partire dalle produzioni e quantità di riferimento stabilite ai sensi della decisione n . 1696/82/CECA . Articolo 14 e Ove , in una categoria di prodotti , le quote , ( ivi compresi tutti gli adeguamenti ) , attribuite ad un ' impresa nel corso di un trimestre sono tali che il rapporto di dette quote alla totalità quelle quote , ivi compresi gli adeguamenti , attribuite nella Comunità per questa stessa categoria è inferiore di oltre 3 % rispetto alle quote calcolate per lo stesso trimestre ai sensi degli articoli 6 , 7 e 14 d , rispettivamente per questa impresa e per l ' insieme della Comunità , la Commissione può prendere le misure necessarie allo scopo di limitare questa perdita ad un massimo di 3 % , nella misura in cui , per l ' insieme delle categorie che l ' impresa produce , essa abbia subito del pari una ragguardevole perdita di posizione relativa , La Commissione fisserà con una decisione generale le condizioni e i criteri di applicazione di detta disposizione . Articolo 15 1 . Su richiesta preliminare da parte delle imprese interessate , la Commissione può autorizzare scambi , vendite o cessioni globali o parziali di produzioni e di quantità di riferimento , qualora gli impianti corrispondenti alle produzioni di riferimento da trasferire siano stati definitivamente chiusi o venduti e trasferiti in un paese terzo successivamente al 1° gennaio 1980 . Qualora un ' impresa desideri procedere a scambi o cessioni di produzioni riguardanti prodotti regolati dalla disciplina delle quote e destinati in precedenza a trasformazione interna con un ' altra impresa , la Commissione può attribuire a quest ' ultima le quantità di riferimento necessarie per consentire tali scambi o cessioni purchù non ne risulti un aumento della produzione . 2 . In caso di chiusura definitiva o di vendita e trasferimento di un impianto ad un paese terzo , intervenuti successivamente al 1° gennaio 1980 , la Commissione può autorizzare l ' impresa , a decorrere dal quarto trimestre 1983 , a trasferire le produzioni di riferimento corrispondenti a tale impianto all ' interno dei due gruppi di categorie di prodotti elencati qui di seguito : - I a ) , I b ) I c ) , I d ) , II , III ( gruppo 1 ) - III , IV , V , VI ( gruppo 2 ) . Tale trasferimento di produzioni di riferimento è soggetto alle condizioni seguenti : - il riferimento dell ' impiano in questione è ridotto del 15 % prima dell ' applicazione del tasso medio risultante dagli scambi che le imprese hanno effettuato ai sensi del paragrafo 1 . Nel caso in cui non vi siano sufficienti scambi rappresentativi la Commissione determinerà il tasso di scambio . Essa potrà , a tale scopo , basarsi sul parere di un esperto o di un gruppo di esperti ; - i riferimenti risultanti da tale calcolo devono essere ripartiti all ' interno dei gruppi di categorie di prodotto soprammenzionati , proporzionalmente alle possibilità di produzione dell ' impresa ; - la categoria III non può essere utilizzata per passare da un gruppo di categorie all ' altro . 3 . Le norme previste ai paragrafi 1 e 2 sulle produzioni e quantità di riferimento , ad eccezione degli adeguamenti concessi ai sensi degli articoli 14 a e 16 , possono essere applicate a condizione che l ' impresa attui un programma di ristrutturazione sulla base delle condizioni stabilite dalle decisioni della Commissione e non benefici di aiuti non conformi alla decisione n . 2320/81/CECA . Esse possono analogamente esser applicate anche in caso di trasformazione di un impianto in modo tale da modificare a titolo definitivo di più del 20 % la possibilità di produzion di una categoria . 4 . Lo scambio interno dei riferimenti non è soggetto alla riduzione dei riferimenti previsti al paragrafo 2 qualora l ' impresa non disponga di più di due laminatoi . 5 . Su richiesta delle imprese interessate , la Commissione può autorizzare un aumento dei riferimenti nella categoria I d ) , compensato da una riduzione nella categoria I b ) o I c ) , anche non in presenza della chiusura o della vendita di un impianto . Tale riduzione tiene conto della differenza tra i tassi di riduzione delle categorie di prodotti in questione negli ultimi quattro trimestri . La Commissione controllerà che l ' aumento delle produzioni di riferimento a livello comunitario non superi il livello della domanda di tale categoria e che i riferimenti di un ' impresa non raggiungano più dell ' 85 % delle possibilità di produzione . 6 . Le imprese che non procedano a scambi o a cessioni dei riferimenti nù a scambi interni , perdono tali riferimenti un anno dopo la chiusura , la vendita e trasferimento ad un paese terzo o la trasformazione dell ' impianto in questione qualora non abbiano effettuato alcuna produzione della categoria dei prodotti in causa nel corso di tale anno . Articolo 15 a 1 . La Commissione può debitamente ridurre le quote di un ' impresa dopo aver constatato che l ' impresa in questione ha beneficiato di aiuti non autorizzati dalla Commissione ai sensi della decisione n . 2320/80/CECA o che no sono state rispettate le condizioni relative all ' autorizzazione degli aiuti . Tale constatazione esclude l ' impresa dal beneficio di un adeguamento ai sensi degli articoli 14 , 14 a , 14 b , 14 c e 16 . 2 . Analogamente , un ' impresa non può beneficiare durante un trimestre di un adeguamento ai sensi degli articoli 14 , 14 a , 14 b , 14 c e 16 se , nei dodici mesi precedenti il trimestre è stata l ' oggetto di sanzioni ai sensi delle discipline di quote , salvo se ha pagato le ammende dovute . Articolo 16 Ove , in seguito a una domanda presentata da un ' impresa i cui impianti si trovino in Grecia , la Commissione constati che le disciplina delle quote crea a tale impresa difficoltà eccezionali tali da impedirne l ' adeguamento alla situazione creatasi a causa dell ' evoluzione strutturale nella quale si trova impegnata l ' economia del paese , la Commissione procede ad un idonea modifica delle produzioni di riferimento dell ' impresa e dei prodotti in questione . Articolo 17 Qualora la Commissione constati , in particolare sulla base di denunce , che alcune imprese hanno modificato le loro consegne tradizionali al punto da non consentire più un adeguato approvvigionamento delle imprese che ne dipendevano , essa adotta le misure necessarie per porvi rimedio . Articolo 18 1 . Qualora intervengano profondi cambiamenti nel mercato siderurgico o se l ' applicazione della presente decisione incontra difficoltà impreviste , la Commissione procede , con decisione generale , agli adeguamenti necessari . 2 . Fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 58 , paragrafo 3 , del trattato CECA , la disciplina di quote di produzione si applica per il periodo dal 1° luglio 1983 al 31 gennaio 1984 . Durante lo stesso periodo si applicano anche le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 1 . Articolo 19 1 . Per il terzo trimestre 1983 il periodo di sei settimane di cui agli articoli 14 , 14 b e 14 c è esteso a otto settimane . 2 . Per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 gennaio 1984 , ogni impresa calcola le sue quote di produzione e la parte delle sue quote consegnabili sul mercato comune sulla base delle sue produzioni e quantità di riferimento che risultano dalle decisioni della Commissione in applicazione degli articoli 6 , 7 e 8 e tenendo conto di eventuali rettifiche effettuate ai sensi degli articoli 5 e 9 , paragrafo 2 , e degli adeguamenti concessi in conformità degli articoli 13 e 15 , nonchù dei tassi di riduzione' per il primo trimestre 1984 . 3 . Le produzioni e le consegne dei prodotti di cui all ' articolo 1 del mese di gennaio 1984 , saranno imputate alle quote definitive del primo trimestre 1984 , che verranno fissate non appena sarà stata approvata la disciplina destinata a entrare in vigore nel primo trimestre 1984 . Articolo 20 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 28 luglio 1983 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 191 dell ' 1 . 7 . 1982 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 291 del 31 . 10 . 1980 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 180 del 1 . 7 . 1981 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 177 dell ' 1 . 7 . 1983 , pag . 5 . ( 5 ) GU n . L 291 del 15 . 10 . 1982 , pag . 8 . ( 6 ) GU n . L 351 dell ' 11 . 12 . 1982 , pag . 31 . ( 7 ) GU n . L 13 del 15 . 1 . 1983 , pag . 9 . ( 8 ) GU n . L 159 del 17 . 6 . 1983 , pag . 56 . ( 9 ) GU n . L 246 del 27 . 9 . 1977 , pag . 1 . ( 10 ) GU n . L 228 del 13 . 8 . 1981 , pag . 14 . * ALLEGATO I * DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI PRODOTTI LAMINATI PER LA DEFINIZIONE E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI , BISOGNA , RIFERIRSI AL QUESTIONARIO EUROSTAT 2-13 . * * I PRODOTTI QUI DI SEGUITO RIPORTATI COMPRENDONO TUTTE LE QUALITA ' E TUTTE LE SCELTE . * Questionario EUROSTAT 2.13 * ELENCO DEI PRODOTTI * * CATEGORIA I : * Linea * Colonna * - PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO ( COILS ) * 280 * 02 * - NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO , INFERIORI A 600 MM . * 150 * - * - NASTRI A CALDO OTTENUTI PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO * 291 * 02 * TOTALE CATEGORIA I ( 280.02 ) + 150 MENO ( 291.02 )* * * * DI CUI DESTINATO ( I ) ( ++ ) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * 1 . DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM . * * 2 . DI BANDA STAGNATA ( COMPRESA BANDA NERA E TFS ) * * 3 . DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * * TOTALE PRODOTTI ESCLUSI ( 1 + 2 + 3 ) * * TOTALE CATEGORIA I ( FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI ) * * ( + + ) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE IN QUESTIONE * ELENCO DEI PRODOTTI * Questionario EUROSTAT 2.13 * CATEGORIA I A : * * - LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E PER l ' ESPORTAZIONE * 171 + 172 + 173 * - LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * * - LAMIERE MEDIE E GROSSE ( DA 3 MM E PIU ' ) OTTENUTE PER TAGLIO DI LARGHI NASTRI A CALDO * EX 161 +162 * - NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM . * 150 * TOTALE CATEGORIA I A* * * * DI CUI DESTINATI ( E ) ( ++ ) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' * * 1 . DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406.4 MM . * * 2 . DI BANDA STAGNATA ( COMPRESA BANDA NERA E TSF ) * * 3 . DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * * TOTALE PRODOTTI ESCLUSI ( 1 + 2 + 3 ) * * TOTALE CATEGORIA I A ( FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI ) * * ( + + ) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA * ELENCO DEI PRODOTTI * Questionario EUROSTAT 2.13 * * Linee * CATEGORIA I B : * * - LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI INFERIORI A 3 MM . * 168 * - LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU ( IN FOGLI O IN ROTOLI ) * 163 * - LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI INFERIORI A 3 MM . * * DI UI LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO PER L ' ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * * TOTALE CATEGORIA I B* * * * DI CUI DESTINATE ( ++ ) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' * * 1 . DI BANDA STAGNATA ( COMPRESA BANDA NERA E TFS ) * * 2 . DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * * 3 . DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI ( ESCLUSA BANDA STAGNATA , BANDA NERA E TFS ) NELLA STESSA IMPRESA * * TOTALE PRODOTTI ESCLUSI ( 1 + 2 + 3 ) * * TOTALE CATEGORIA I B ( FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI ) * * ( + + ) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA * SEGUITO DELL ' ELENCO DEI PRODOTTI * Questionario EUROSTAT 2.13 * * Linee * CATEGORIA I C : * * LAMIERE ZINCATE A CALDO ( IN FOGLI O IN ROTOLI ) DI CUI : * 241 * 1 . UKLTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA * * 2 . LAMIERE ZINCATE PER L ' ELABORAZIONE DI PRODOTTI DELLA CATEGORIA I D , NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * * TOTALE CATEGORIA I C ( FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI 1 ) * * CATEGORIA I D * * LAMIERE ELETTROZINCATE IN FOGLI O IN ROTOLI DI CUI : * 242 * 1 . ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA * * 2 . LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE IN ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * * LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI * 262 * ALTRE LAMIERE A RIVESTIEMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI * 250 + 261 + 263 + * TOTALE CATEGORIA I D ( FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI 1 ) * * CATEGORIA II : * * LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO ( LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DA QUELLI A NASTRI LARGHI ) * 164 + 165 + 166 * LARGHI PIATTI * 140 * TOTALE CATEGORIA II* * * * DI CUI DESTINATE ( ++ ) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM . * * TOTALE CATEGORIA II ( FATTA DEDUZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI TUBI ) * * ( ++ ) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA * ELENCO DEI PRODOTTI * Questionario EUROSTAT 2.13 * * Linee * CATEGORIA III : * * TRAVI AD ALI LARGHE * 122 * ALTRE TRAVI , PROFILATI A I , U , H DI 80 MM O OLTRE E ZORES * * TOTALE CATEGORIA III* * * * DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA ( ZORES ) * * TOTALE CATEGORIA III ( MENO I PROFILATI ZORES ) * * CATEGORIA IV : * * VERGELLA IN MATASSA ( COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMARO E DI LAMINATI MERCANTILI IN MATASSIA ) * 132 * CATEGORIA V : * * TONDI PER CEMENTO ARMATO ( ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA ) * 133 * CATEGORIA VI : * * LAMINATI MERCANTILI ( ESCLUSI LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA ) * 134 * * * ALLEGATO II * QUESTIONARIO 313 * PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI , DI QUALITA ' , SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE , SALDABILI ... DETTI « SONDERBAUSTAEHLE » . - TUTTE LE SCELTE - * LE INFORMAZIONI DEBBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE , TELEX 3252 ACIER LU , NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE . COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA ' EUROPEE , TASK-FORCE ( DG III ) , BAT . CAL , RUE ALCIDE DE GASPERI , L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG ( NELLO STESSO TERMINE ) * IMPRESA * CODICE * PRODUZIONE DEL MESE DI * * * * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA I * * * PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO * 11001 * * PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO ( INFERIORI A 600 MM ) SU TRENI SPECIALIZZATI * 11002 * * TOTALE* * 11000 * * * DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * 1 ) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM . * 12001 * * 2 ) DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 12002 * * 3 ) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 12003 * * TOTALE PRODOTTI ESCLUSI ( 12001 + 12002 + 12003 ) * 12000 * * TOTALE CATEGORIA I ( 11000 - 12000 )** * 13000 * * ** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM . UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO * 13001 * * QUESTIONARIO 313 * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA I A : * * * NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE * 11101 * * NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 13102 * * NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM . * 11102 * * LAMIERE MEDIE E GROSSE ( DA 3 MM E PIU ' ) OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO * 11103 * * TOTALE* * 11100 * * * DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * 1 ) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM * 12101 * * 2 ) DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 13103 * * 3 ) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 13104 * * TOTALE ( 12101 + 13103 + 13104 ) * 13105 * * TOTALE CATEGORIA I A ( 11100 - 13105 )** * 13100 * * ** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLA STATO DI LAMINAZIONE A CALDO * 13101 * * QUESTIONARIO 313 * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA I B : * * * LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE A CALDO IN FOGLI , INFERIORI A 3 MM * 11200 * * LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU ( IN FOGLI O IN ROTOLI ) * * * DI CUI : * * * LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L ' ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 12204 * * TOTALE* ( 11200 + 11202 ) * 11201 * * * D CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * 1 ) DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 12201 * * 2 ) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 12202 * * 3 ) DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI ( ESCLUSI BANDA STAGNATA , BANDA NERA , TFS ) NELLA STESSA IMPRESA * 12203 * * TOTALE ( 12201 + 12202 + 12203 ) * 12200 * * * * * TOTALE CATEGORIA I B ( 11201 - 12200 ) - 13200 * * CATEGORIA I C : * * * LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI * 11301 * * * DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA * 11302 * * * DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 11303 * * TOTALE CATEGORIA I C ( 11301 - 11302 ) - 11300 * * QUESTIONARIO 313 * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA I D : * * * LAMIERE ELETTROZINCATE ( IN FOGLI O IN ROTOLI ) * 11401 * * DI CUI ULTERIORMENETE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA * 11402 * * DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 11403 * * LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI * 11404 * * ALTRE LAMIERE A RIVESTIEMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI * 11405 * * TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI ( 11401 + 11404 + 11405 - 11402 ) * 11400 * * CATEGORIA II * * * 1 ) LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO ( LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI ) * 21001 * * 2 ) LARGHI PIATTI * 21002 * * TOTALE ( 21001 + 21002 )* * 21000 * * * DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM * 22001 * * TOTALE CATEGORIA II ( 21000 - 22001 ) * 23000 * * QUESTIONARIO 313 * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA III * * * TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI , PROFILATI A I , U , H DI 80 MM O OLTRE E ZORES* * 31000 * * * DI CUI PROFILATI PR ARMATURE DI MINIERA * 32001 * * TOTALE CATEGORIA III ( 31000 - 32001 ) * 33000 * * CATEGORIA IV * * * VERGELLA IN MATASSA ( COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA ) * 41000 * * CATEGORIA V * * * TONDI PR CEMENTO ARMATO ( ESCLUSI I TONDI PER CEMENTON ARMATO IN MATASSA ) * 52000 * * CATEGORIA VI * * * ALTRI ACCIAI MERCANTILI ( ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA ) * 63000 * * NOTA : PER COMPILARE IL PRESENTE QUESTIONARIO , RIFERIRISI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.13 - 2.16 - 2.16 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI . * * * ALLEGATO II * QUESTIONARIO 314 * PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI SPECIALI LEGATI ( ESCLUSI I « SONDERBAUSTAEHLE » ) * * - TUTTE LE SCELTE - * LE INFORMAZIONI DEBBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE , TELEX 3252 ACIER LU , NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE . COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA ' EUROPEE , TASK-FORCE ( DG III ) , BAT . CAL , RUE ALCIDE DE GASPERI , L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG ( NELLO STESSO TERMINE ) * IMPRESA * CODICE * PRODUZIONE DEL MESE DI * * * * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA I * * * PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO * 11001 * * PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO ( INFERIORI A 600 MM ) SU TRENI SPECIALIZZATI * 11002 * * TOTALE* * 11000 * * DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * 1 ) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM . * 12001 * * 2 ) DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 12002 * * 3 ) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 12003 * * TOTALE PRODOTTI ESCLUSI ( 12001 + 12002 + 12003 ) * 12000 * * TOTALE CATEGORIA I ( 11000 - 12000 )** * 13000 * * ** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM . UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO * 13001 * * QUESTIONARIO 314 * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA I A : * * * NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE * 11101 * * NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 13102 * * NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM . * 11102 * * LAMIERE MEDIE E GROSSE ( DA 3 MM E PIU ' ) OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO * 11103 * * TOTALE* * 11100 * * * DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * 1 ) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM * 12101 * * 2 ) DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 13103 * * 3 ) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 13104 * * TOTALE ( 12101 + 13103 + 13104 ) * 13105 * * TOTALE CATEGORIA I A ( 11100 - 13105 )** * 13100 * * ** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLA STATO DI LAMINAZIONE A CALDO * 13101 * * QUESTIONARIO 314 * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA I B : * * * LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE A CALDO IN FOGLI , INFERIORI A 3 MM * 11200 * * LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU ( IN FOGLI O IN ROTOLI ) * 11202 * * DI CUI : * * * LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L ' ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 12204 * * TOTALE* ( 11200 + 11202 ) * 11201 * * * D CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * 1 ) DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 12201 * * 2 ) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 12202 * * 3 ) DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI ( ESCLUSI BANDA STAGNATA , BANDA NERA , TFS ) NELLA STESSA IMPRESA * 12203 * * TOTALE ( 12201 + 12202 + 12203 ) * 12200 * * * * * TOTALE CATEGORIA I B ( 11201 - 12200 ) - 13200 * * CATEGORIA I C : * * * LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI * 11301 * * * DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA * 11302 * * * DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 11303 * * TOTALE CATEGORIA I C ( 11301 - 11302 ) - 11300 * * QUESTIONARIO 314 * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA I D : * * * LAMIERE ELETTROZINCATE ( IN FOGLI O IN ROTOLI ) * 11401 * * DI CUI ULTERIORMENETE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA * 11402 * * DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 11403 * * LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI * 11404 * * ALTRE LAMIERE A RIVESTIEMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI * 11405 * * TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI ( 11401 + 11404 + 11405 - 11402 ) * 11400 * * CATEGORIA II * * * 1 ) LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO ( LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI ) * 21001 * * 2 ) LARGHI PIATTI * 21002 * * TOTALE ( 21001 + 21002 )* * 21000 * * * DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM * 22001 * * TOTALE CATEGORIA II ( 21000 - 22001 ) * 23000 * * QUESTIONARIO 314 * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA III * * * TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI , PROFILATI A I , U , H DI 80 MM O OLTRE E ZORES* * 31000 * * * DI CUI PROFILATI PR ARMATURE DI MINIERA * 32001 * * TOTALE CATEGORIA III ( 31000 - 32001 ) * 33000 * * CATEGORIA IV * * * VERGELLA IN MATASSA ( COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA ) * 41000 * * CATEGORIA V * * * TONDI PR CEMENTO ARMATO ( ESCLUSI I TONDI PER CEMENTON ARMATO IN MATASSA ) * 52000 * * CATEGORIA VI * * * ALTRI ACCIAI MERCANTILI ( ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA ) * 63000 * * ** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE D LEGA DI ALMENO IL 5 % , ECCETTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL ' 1 % DI CARBONIO E PIU ' DEL 12 % DI CROMO , ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E ' SUPERIORE DI ALMENO IL 30 % AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE * VERGELLA IN MATASSA ( COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA ) * 41001 * * TONDI PER CEMENTO ARMATO ( ECCETTUATI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA ) * 52001 * * LAMINATI MERCANTILI * 63001 * * PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO , RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.13 - 2.16 - 2.16 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI . * * ALLEGATO II * QUESTIONARIO 371 * CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI , DI QUALITA ' , SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE SALDABILI ... DETTI « SONDERBAUSTAEHLE » - TUTTE LE SCELTE - * DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSE MODALITA ' * IMPRESA * CODICE * CONSEGNE DEL MESE DI : * * * * * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * * CATEGORIA I A * * * * * * * 1 * LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE * 11101 * * 21101 * * 31101 * * 2 * LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 11302 * * - * * 31302 * * 3 * NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM * 11102 * * 21102 * * 31102 * * 4 * LAMIERE MEDIE E GROSSE ( DA 3 MM E PIU ' ) OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO * 11103 * * 21103 * * 31103 * * 5 * TOTALE ( 1 + 2 + 3 + 4 )* * 11100 * * 21100 * * 31100 * * * *DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * * * * * 6 * DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM * 11200 * * - * * 31200 * * QUESTIONARIO 375 * PRODOTTI * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * 7 * DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 11403 * * - * * 31403 * * 8 * DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 11404 * * - * * 31404 * * 9 * TOTALE ( 6 + 7 + 8 ) * 11400 * * - * * 31400 * * 10 * TOTALE CATEGORIA I A ( 5 - 9 ) * 11300 * * 21300 * * 31300 * * 11 * DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO * 11301 * * - * * 31301 * * * CATEGORIA I B * * * * * * * 12 * LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI , INFERIORI A 3 MM * 12101 * * 22101 * * 32101 * * 13 * LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU ' IN FOGLI O IN ROTOLI * 12103 * * 22103 * * 32103 * * 14 ( + ) * LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L ' ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C E I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 12102 * * - * * 32102 * * 15 * TOTALE ( 12 + 13 + 14 )* * 12100 * * 22100 * * 32100 * * * *DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * * * * * 16 * - DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 12403 * * - * * 32403 * * 17 * - DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 12404 * * - * * 32404 * * 18 * TOTALE ( 16 + 17 ) * 12400 * * - * * 32400 * * 19 * TOTALE ( 15 - 18 ) * 12500 * * 22500 * * 32500 * * + LE LINEE 14 E E21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE * QUESTIONARIO 371 * PRODOTTI * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * * CATEGORIA I C * * * * * * * 20 * LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI * 13101 * * 23101 * * 33101 * * 21 ( + ) * LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 13102 * * - * * 33102 * * 22 * TOTALE ( 20 + 21 ) * 13100 * * 23100 * * 33100 * * * CATEGORIA I D * * * * * * * 23 * LAMIERE ELETTROZINCATE ( IN FOLGI O IN ROTOLI ) * 14101 * * 24101 * * 34101 * * 24 * LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 14104 * * - * * 34104 * * 25 * LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI * 14102 * * 24102 * * 34102 * * 26 * ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI * 14103 * * 24103 * * 34103 * * 27 * TOTALE ( 23 + 24 + 25 + 26 ) * 14100 * * 24100 * * 34100 * * ( + ) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE * QUESTIONARIO 371 * PRODOTTI * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * * CATEGORIA II * * * * * * * 28 * LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO ( LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI ) * 15101 * * 25101 * * 35101 * * 29 * LARGHI PIATTI * 15103 * * 25103 * * 35103 * * 30 * TOTALE ( 28 + 29 )* * 15104 * * 25104 * * 35104 * * 31 * *DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM * 15201 * * * * 35201 * * 32 * TOTALE CATEGORIA II ( 30 - 31 ) * 15100 * * 25100 * * 35100 * * * CATEGORIA III * * * * * * * 33 * TRAVI AD ALI LARGHE * 16101 * * 26101 * * 36101 * * 34 * ALTRE TRAVI , PROFILATI A I , U , H DI 80 MM O OLTRE * 16102 * * 26102 * * 36102 * * 35 * TOTALE ( 33 + 34 )* * 16103 * * 26103 * * 36103 * * 36 * *DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA ( ZORES ) * 16104 * * 26104 * * 36104 * * 37 * TOTALE ATEGORIA III ( 35 - 36 ) * 16100 * * 36100 * * 36100 * * QUESTIONARIO 371 * * PRODOTTI * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * * * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * * CATEGORIA IV * * * * * * * 38 * VERGELLA IN MATASSA ( COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA ) * 17100 * * 27100 * * 37100 * * * CATEGORIA V * * * * * * * 39 * TONDI PER CEMENTO ARMATO ( ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA ) * 18100 * * 28100 * * 38100 * * * CATEGORIA VI * * * * * * * 40 * ALTRI ACCIAI MERCANTILI ( ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA ) * 19100 * * 29100 * * 39100 * * PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2-71 - 2.74 - 2.74 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI . * * * ALLEGATO II * QUESTIONARIO 375 * CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI DI ACCIAI SPECIALITI LEGATI ( ESCLUSI « SONDERBAUSTAEHLE » - TUTTE LE SCELTE - * DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSE MODALITA ' * IMPRESA * CODICE * CONSEGNE DEL MESE DI : * * * * * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * * CATEGORIA I A * * * * * * * 1 * LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE * 11101 * * 21101 * * 31101 * * 2 * LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 11302 * * - * * 31302 * * 3 * NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM * 11102 * * 21102 * * 31102 * * 4 * LAMIERE MEDIE E GROSSE ( DA 3 MM E PIU ' ) OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO * 11103 * * 21103 * * 31103 * * 6 * TOTALE ( 1 + 2 + 3 + 4 )* * 11100 * * 21100 * * 31100 * * * *DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * * * * * 7 * DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM * 11200 * * - * * 31200 * * QUESTIONARIO 371 * PRODOTTI * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * 7 * DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 11403 * * - * * 31403 * * 8 * DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 11404 * * - * * 34104 * * 9 * TOTALE ( 6 + 7 + 8 ) * 11400 * * - * * 31400 * * 10 * TOTALE CATEGORIA I A ( 5-9 ) * 11300 * * 21300 * * 31300 * * 11 * DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZSATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO * 11301 * * - * * 31301 * * * CATEGORIA I B * * * * * * * 12 * LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI , INFERIORI A 3 MM * 12101 * * 22101 * * 32101 * * 13 * LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU ' IN FOGLI O IN ROTOLI * 12103 * * 22103 * * 32103 * * 14 ( + ) * LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L ' ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C E I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 12102 * * - * * 32102 * * 15 * TOTALE ( 12 + 13 + 14 )* * 12100 * * 22100 * * 32100 * * * *DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA ' : * * * * * * * 16 * - DI BANDA STAGNATA ( COMPRESI BANDA NERA E TFS ) * 12403 * * - * * 32403 * * 17 * - DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L ' 1 % E PIU ' DI SILICIO * 12404 * * - * * 32404 * * 18 * TOTALE ( 16 + 17 ) * 12400 * * - * * 32400 * * 19 * TOTALE ( 15 - 18 ) * 12500 * * 22500 * * 32500 * * + LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE QUESTIONARIO 375 * PRODOTTI * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * * CATEGORIA I C * * * * * * * 20 * LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI * 13101 * * 23101 * * 33101 * * 21 ( + ) * LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 13102 * * - * * 33102 * * 22 * TOTALE ( 20 + 21 ) * 13100 * * 23100 * * 33100 * * * CATEGORIA I D * * * * * * * 23 * LAMIERE ELETTROZINCATE ( IN FOGLI O IN ROTOLI ) * 14101 * * 24101 * * 34101 * * 24 * LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA ' * 14104 * * - * * 34104 * * 25 * LAMIERE A RIVESTIEMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI * 14102 * * 24102 * * 34102 * * 26 * ALTRE LAMIERE A RIVESTIEMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI * 14103 * * 24103 * * 34103 * * 27 * TOTALE ( 23 + 24 + 25 + 26 ) * 14100 * * 24100 * * 34100 * * ( + ) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE * QUESTIONARIO 375 * PRODOTTI * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * * CATEGORIA II * * * * * * * 28 * LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO ( LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI ) * 15101 * * 25101 * * 35101 * * 29 * LARGHI PIATTI * 15103 * * 25103 * * 35103 * * 30 * TOTALE ( 28 + 29 )* * 15104 * * 25104 * * 35104 * * 31 * *DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM * 15201 * * - * * 35201 * * 32 * TOTALE CATEGORIA II ( 30 - 31 ) * 15100 * * 25100 * * 35100 * * * CATEGORIA III * * * * * * * 33 * TRAVI AD ALI LARGHE * 16101 * * 26101 * * 36101 * * 34 * ALTRE TRAVI , PROFILATI A I , U , H DI 80 MM O OLTRE * 16102 * * 26102 * * 36102 * * 35 * TOTALE ( 33 + 34 )* * 16103 * * 26103 * * 36103 * * 36 * *DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA ( ZORES ) * 16104 * * 26104 * * 36104 * * 37 * TOTALE CATEGORIA III ( 35 - 36 ) * 16100 * * 26100 * * 36100 * * QUESTIONARIO 375 * PRODOTTI * NELLA COMUNITA ' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE * VERSO I PAESI TERZI * TOTALE * * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CODICE * TONNELLATE * CATEGORIA IV** * * * * * * * 38 VERGELLA IN MATASSA ( COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA ) * 17100 * * 27100 * * 37100 * * CATEGORIA V** * * * * * * * 39 TONDI PER CEMENTO ARMATO ( ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA ) * 18100 * * 28100 * * 38100 * * CATEGORIA VI * * * * * * * 40 ALTRI ACCIAI MERCANTILI ( ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA ) * 19100 * * 29100 * * 39100 * * ** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5 % , ECCETTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL ' 1 % DI CARBONIO E PIU ' DEL 12 % DI CROMO ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E ' SUPERIORE DI ALMENO IL 30 % AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTI IN ACCIAIO COMUNE . * 41 VERGELLA IN MATASSA ( COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA ) * 17101 * * 27101 * * 37101 * * 42 TONDI PER CEMENTO ARMATO ( ECCETTUATI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA ) * 18101 * * 28101 * * 38101 * * 43 LAMINATI MERCANTILI * 19101 * * 29101 * * 39101 * * PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.71 - 2.74 - 2.74 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI . * * * ALLEGATO III * QUESTIONARIO 341 * SITUAZIONE DELLE GIACENZE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI NELLE QUALITA ' PREVISTE DAI QUESTIONARI 313 E 371 : AL 30 GIUGNO 1983 * INFORMAZIONI DA FAR PERVENIRE ALLA CCE , TELEX 3252 ACIER LU , AL PIU TARDI IL 30 SETTEMBRE 1983 . COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE UGUALMENTE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , « TASK FORCE » ACCIAIO ( DG III ) , BAT . CAL . , RUE ALCIDE DE GASPERI , L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG ( NELLO STESSO TERMINE ) . * IMPRESA * CODICE * * * PRODOTTI * CODICE * TONNELLATE * * CATEGORIA II * * * 1 * LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO ( LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI ) * 35101 * * 2 * LARGHI PIATTI * 35103 * * 3 * TOTALE ( 1 + 2 )* * 35104 * * 4 * *DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM * 35201 * * 5 * TOTALE CATEGORIA II ( 3 - 4 ) * 35100 * * * CATEGORIA III * * * 6 * TRAVI AD ALI LARGHE * 36101 * * 7 * ALTRE TRAVI , PROFILATI A I , U , H DI 80 MM O OLTRE * 36102 * * 8 * TOTALE ( 6 + 7 )* * 36103 * * 9 * *DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA ( ZORES ) * 36104 * * 10 * TOTALE CATEGORIA III ( 8 - 9 ) * 36100 *