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Dokument 31983R3658

    Regolamento (CEE) n. 3658/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81 che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all' importazione dei prodotti del settore delle carni bovine

    GU L 361 del 24.12.1983, str. 36—36 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 31/03/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3658/oj

    31983R3658

    Regolamento (CEE) n. 3658/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81 che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all' importazione dei prodotti del settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 24/12/1983 pag. 0036 - 0036


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3658/83 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 1983

    che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81 che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

    considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 427/81 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2676/83 (2), la Grecia è autorizzata a sospendere totalmente sino al 31 dicembre 1983 i dazi doganali applicabili ai prodotti del settore delle carni bovine provenienti dagli altri Stati membri; che la situazione di mercato delle carni bovine in Grecia continua ad essere caratterizzata da una forte domanda e da prezzi elevati; che è pertanto opportuno prorogare fino al 31 marzo 1984 la detta autorizzazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 427/81 la data del 31 dicembre 1983 è sostituita dal 31 marzo 1984.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1984.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 47 del 20. 2. 1981, pag. 20.

    (2) GU n. L 264 del 27. 9. 1983, pag. 5.

    Góra