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Document 31983R3389

    Regolamento (CEE) n. 3389/83 della Commissione del 30 novembre 1983 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

    GU L 336 del 1.12.1983, p. 53–53 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3389/oj

    31983R3389

    Regolamento (CEE) n. 3389/83 della Commissione del 30 novembre 1983 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 01/12/1983 pag. 0053 - 0053


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3389/83 DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 1983

    relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3222/83 del Consiglio, del 15 novembre 1983, che fissa il totale di catture ammesse, la quota di queste catture disponibile per la Comunità e la ripartizione di detta quota tra gli Stati membri, per il merluzzo carbonaro nelle divisioni III a, IV, II a (zona CEE) e III b, c, d, (zona CEE) (3), fissa il contingente del merluzzo carbonaro attribuito ad ogni Stato membro per il 1983;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che le catture di merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM II a (zona CEE), III a, III b, c, d, (zona CEE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca avevano esaurito i contingenti assegnati per il 1983,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM II a (zona CEE), III a, III b, c, d (zona CEE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate nella Danimarca, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1983.

    La pesca del merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM II a (zona CEE), III a, III b, c, d, (zona CEE), e IV, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di merluzzo carbonaro catturato in dette divisioni da parte di navi battenti bandiera della Danimarca, o registrate nella Danimarca sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 17 novembre 1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

    Per la Commissione

    Giorgios CONTOGEORGIS

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 220 del 29. 7 . 1982, pag. 1.

    (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

    (3) GU n. L 319 del 17. 11. 1983, pag. 1.

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