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Document 31983R3284
Council Regulation (EEC) No 3284/83 of 14 November 1983 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables as regards producers' organizations
Regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
GU L 325 del 22.11.1983, p. 1–7
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997
Regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 22/11/1983 pag. 0001 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0112
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3284/83 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/83 (5), ha previsto misure per incoraggiare la costituzione ed il funzionamento delle organizzazioni di produttori; che queste misure comportano in particolare due regimi di aiuto: - un regime prevede, per i tre anni successivi alla data di costituzione, aiuti stabiliti in fuzione al valore della produzione commercializzata; - l'altro regime prevede, a titolo transitorio, per un periodo di cinque anni, aiuti limitati inoltre alle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativi; considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione di queste misure ha messo in evidenza la necessità di taluni adattamenti intesi in particolare a meglio assicurare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle condizioni previste ed a permettere una determinazione più precisa ed adeguata del periodo di concessione degli aiuti; considerando che l'istituzione di un sistema di riconoscimento e la concessione di aiuti a decorrere dalla data del riconoscimento possono contribuire a soddisfare talune di queste esigenze; che occorre inoltre prevedere che le organizzazioni di produttori tengano una contabilità specifica per le attività oggetto del riconoscimento; considerando inoltre che il secondo regime di aiuti per la costituzione ed il funzionamento sopramenzionato è tale da offrire a lungo termine garanzie addizionali per quanto riguarda il funzionamento delle organizzazioni di produttori; che occorre quindi prevedere, a titolo definitivo, il mantenimento di questo unico regime e migliorare allo stesso tempo il livello degli aiuti; che una modifica del metodo di calcolo degli aiuti intesa a prendere come riferimento il valore della produzione effettivamente commercializzata dalle organizzazioni di produttori può anch'essa assicurare più efficacemente che le organizzazioni di produttori assolvano effettivamente i compiti previsti; che occorre nondimento prevedere le possibilità di ricorrere al primo regime per un periodo limitato; considerando che occorre determinare in modo preciso ed appropriato il livello degli aiuti da accordare in caso di fusione di organizzazioni conformi alle condizioni previste; considerando che l'azione delle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 può contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione; che, per rinforzare l'azione di queste organizzazioni e facilitare in tal modo una più grande stabilità del mercato, occorre permettere agli Stati membri di estendere, a talune condizioni, a tutti i produttori non aderenti di una regione le norme, in particolare in materia di produzione e di immissione sul mercato, adottate per i propri membri dall'organizzazione o dall'associazione della regione considerata; considerando che per assicurare l'applicazione corretta del regime così modificato occorre dare alla Commissione un potere permanente di controllo; che a tal fine occorre in particolare sottoporre all'approvazione della Commissione qualsiasi estensione delle norme di commercializzazione stabilite dall'organizzazione o dall'associazione interessata; considerando che l'applicazione di tale regime comporta delle spese a carico dell'organizzazione o dell'associazione le cui norme sono state estese; che occorre quindi far partecipare i produttori non aderenti a queste spese; che sembra anche opportuno far partecipare questi produttori alle spese derivanti da talune azioni avviate dall'organizzazione o dall'associazione in causa; che occorre d'altra parte concedere a questi produttori un'indennità per i prodotti che pur essendo conformi alle norme di qualità non hanno potuto essere commercializzati o sono stati ritirati dal mercato; considerando che per rafforzare la stabilità del mercato di taluni prodotti sensibili occorre prevedere il ricorso agli acquisti pubblici qualora si constati, secondo una procedura accelerata, in seguito a un ribasso dei prezzi, una situazione di crisi grave; che, a causa del diverso grado di sviluppo delle organizzazioni di produttori negli Stati membri e del loro influsso sul mantenimento della stabilità del mercato in tali Stati, occorre prevedere la possibilità di esentare dall'obbligo di acquisto gli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori controllano una parte sufficiente della produzione, oppure gli Stati membri in cui la produzione del prodotto in questione è di scarsa importanza rispetto a quella comunitaria; considerando che l'esperienza acquisita ha messo in evidenza che taluni produttori ammassano prodotti meno deperibili per un periodo superiore alla campagna corrispondente all'anno del raccolto; che, per evitare che questi prodotti incidano sul mercato nel corso della campagna successiva e beneficino di misure di intervento durante la stessa, occorre prevedere che dette misure d'intervento si applichino unicamente, salvo circostanze anomale di mercato, sui prodotti commercializzati durante la campagna nel corso della quale sono stati raccolti; considerando che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede i criteri che devono essere presi in considerazione per la fissazione dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli; considerando che i prezzi di riferimento permetteranno una migliore applicazione della preferenza comunitaria qualora le loro variazioni tengano conto in modo più sistematico dell'evoluzione dei costi di produzione; considerando che per il calcolo dei prezzi di riferimento degli agrumi occorre modificare la connessione che esiste tra l'evoluzione dei prezzi di base e d'acquisto, l'evoluzione delle compensazioni finanziarie e l'evoluzione del prezzo di riferimento; che occorre al contempo procedere ad un'attualizzazione dei prezzi di riferimento per tener conto, entro un certo limite, del ritardo che questa connessione ha provocato nell'evoluzione dei prezzi di riferimento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato conformemente agli articoli da 2 a 11 seguenti. Articolo 2 Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 13 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per "organizzazioni di produttori" ogni organizzazione di produttori di ortofrutticoli a) costituita per iniziativa dei produttori stessi, segnatamente allo scopo: - di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti di cui all'articolo 1; - di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici adeguati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in questione; b) che implica per i produttori associati l'obbligo: - di vendere, per il tramite dell'organizzazione di produttori, tutta la produzione relativa al prodotto o ai prodotti per il quale o per i quali hanno aderito, tenendo presente che l'organizzazione può tuttavia esentare i produttori da tale obbligo per determinate quantità, - di applicare, in materia di produzione e di commercializzazione, le norme adottate dall'organizzazione di produttori per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato, - di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione in materia di raccolti e disponibilità, e c) che è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 2. 2. Gli Stati membri accordano alle organizzazioni interessate, a loro richiesta, il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lettera c), sempreché esse: - offrano una sufficiente garanzia circa la durata e l'efficacia della loro azione, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 1; - tengano, a partire dalla data del riconoscimento, una contabilità specifica per le attività che sono oggetto del riconoscimento. Gli Stati membri: - decidono della concessione del riconoscimento entro un termine di tre mesi a decorrere dal deposito della domanda; - comunicano alla Commissione, entro un termine di due mesi, le decisioni di concessione, di diniego o di revoca del riconoscimento; - elaborano ogni anno una relazione sull'applicazione del presente articolo, nonché dell'articolo 14 e la trasmettono alla Commissione entro il 1o aprile e per la prima volta entro il 1o aprile 1985. La relazione illustra, in particolare, il funzionamento delle organizzazioni di produttori e il volume della produzione da esse commercializzate nelle varie regioni. ». Articolo 3 Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 14 1. Gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo. L'importo di tali aiuti: - è pari, a titolo del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del quinto anno, rispettivamente al 5 %, al 5 %, al 4 %, al 3 % e al 2 % al massimo del valore della produzione commercializzata, coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori; - non può superera le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione in questione; - è versato in quote annuali, al massimo per un periodo di sette anni successivo alla data del riconoscimento. Per ogni anno il valore della produzione è calcolato in base: - al volume annuo effettivamente commercializzato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), primo trattino; - ai prezzi medi alla produzione ottenuti. 2. Tuttavia, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1o luglio 1988 aiuti il cui importo non può eccedere, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. In tal caso, a) per ogni anno il valore della produzione è calcolato forfettariamente in base: - alla produzione media commercializzata dai produttori aderenti nel corso dei tre anni civili precedenti l'anno della loro adesione, - ai prezzi medi alla produzione ottenuti da questi produttori durante il medesimo periodo; b) l'aiuto è versato in frazioni annue durante un periodo massimo di cinque anni dopo la data del riconoscimento. 3. Le organizzazioni di produttori costituite da organizzazioni già in ampia misura conformi alle condizioni del presente regolamento possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo soltanto se risultano da una fusione che consenta di raggiungere più efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 13. In tal caso, tuttavia, gli aiuti sono concessi solo in proporzione alle spese relative alla costituzione (spese per i lavori preparatori e l'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto). 4. Gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori, nei cinque anni successivi alla loro costituzione, fondi di intervento di cui all'articolo 15, direttamente o tramite istituti di credito, aiuti sotto forma di mutui a condizioni speciali intesi a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato di cui all'articolo 15. 5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono comunicati alla Commissione in una relazione trasmessa dagli Stati membri alla fine di ogni esercizio finanziario. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33. ». Articolo 4 È aggiunto l'articolo seguente: « Articolo 15 ter 1. Nel caso in cui - un'organizzazione di produttori o - un'associazione di organizzazioni di produttori che abbiano adottato le stesse norme, operante in una circoscrizione economica determinata sia considerata, per un prodotto determinato, come rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su domanda di questa organizzazione o associazione e durante i primi tre anni di applicazione, previa consultazione dei produttori della circoscrizione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in questa circoscrizione e non aderenti a una delle organizzazioni sopracitate: a) le norme di conoscenza della produzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, b) le norme di produzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, c) le norme di commercializzazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, d) per i prodotti di cui all'allegato II, le norme adottate dall'organizzazione o dall'associazione in materia di ritiro dal mercato, nella misura in cui il prezzo di ritiro non superi il livello fissato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), a condizione che queste norme siano in applicazione da almeno un anno. 2. Ai sensi del presente articolo, per "circoscrizione economica" si intende una regione costituita da zone di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme che prevedono di rendere obbligatorie per l'insieme dei produttori di una circoscrizione economica determinata. 4. Le norme che sono rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una circoscrizione economica determinata non devono arrecare pregiudizio agli scambi intracomunitari. 5. Le norme di cui al paragrafo 1, lettera c), possono essere rese obbligatorie soltanto dopo essere state approvate dalla Commissione. La Commissione si pronuncia entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione di tali norme. 6. La Commissione decide che le norme che le sono comunicate non possono essere rese obbligatorie o annulla l'estensione delle norme decisa dallo Stato membro, - qualora constati che con l'estensione in questione venga esclusa la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune o sia lesa la libertà degli scambi, oppure quando siano messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CEE; - qualora constati, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 26, che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è applicabile all'accordo, alla decisione o alla pratica la cui estensione sia comunicata o decisa. La decisione della Commissione adottata a proposito di tale accordo, decisione o pratica si applica soltanto a decorrere dalla data di constatazione. 7. Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate - per controllare il rispetto delle norme sopramenzionate, - per sanzionare le infrazioni a tali norme. Essi comunicano immediatamente queste misure alla Commissione. 8. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere che i produttori non aderenti sono debitori verso l'organizzazione o, all'occorrenza, verso l'associazione, del totale o di una parte delle quote versate dai produttori aderenti, nella misura in cui queste siano destinate a coprire: - le spese amministrative risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 1, - le spese risultanti dalle azioni di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite messe in atto dall'organizzazione o dall'associazione a beneficio dell'insieme della produzione della circoscrizione. 9. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri assicurano, tramite le organizzazioni di produttori o ogni altro organismo di persone fisiche o giuridiche designate a tale scopo, il ritiro dei prodotti non conformi alle norme di commercializzazione o dei prodotti che non hanno potuto essere venduti ad un prezzo a livello almeno eguale a quello del prezzo di ritiro. 10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme d'applicazione del presente articolo. 11. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche di cui al paragrafo 2. Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. 12. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33. 13. Alla scadenza del terzo anno d'applicazione del regime definito nel presente articolo, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione al fine di permettergli di esaminare il funzionamento del regime e di pronunciarsi sulla sua modifica oppure sulla sua soppressione. Il presente articolo resterà in vigore fino a che il Consiglio non si sarà pronunciato. ». Articolo 5 È aggiunto l'articolo seguente: « Articolo 18 bis 1. In caso d'applicazione dell'articolo 15 ter, paragrafo 1, lettere c) e d), lo Stato membro interessato versa un'indennità ai produttori non aderenti per i quantitativi dei prodotti indicati nell'allegato II - che non possono essere commercializzati in virtù dell'articolo 15 ter, paragrafo 1, lettera c), oppure - che sono stati ritirati dal mercato in virtù dell'articolo 15 ter, paragrafo 1, lettera d). 2. Tale indennità è calcolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma. 3. Per quanto riguarda la concessione dell'indennità per i prodotti ritirati dal mercato, si applica l'articolo 18, paragrafo 3. 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono decise, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 33. ». Articolo 6 Nell'articolo 19, paragrafo 1, la parola « pesche » è sostituita da « albicocche, melanzane, pesche e pomodori ». Nell'articolo 19, paragrafo 2, l'espressione « articolo 15, paragrafo 1, » è sostituita da « articolo 15, paragrafo 1, e articolo 15 ter, paragrafo 1, ». Articolo 7 Il testo dell'articolo 19 bis è sostituito dal testo seguente: « Articolo 19 bis 1. In deroga all'articolo 19, se i corsi delle pere, nel periodo 1o luglio-31 agosto, delle pesche, delle albicocche, dei pomodori e delle melanzane e per uno dei mercati rappresentativi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, comunicati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, restano per due giorni consecutivi di mercato in uno Stato membro inferiori al prezzo di acquisto maggiorato del 5 % del prezzo di base, la Commissione constata senza indugio che il mercato del prodotto in questione si trova in una situazione di crisi grave. 2. In seguito a tale constatazione gli Stati membri produttori provvedono, tramite l'organismo o le persone fisiche o giuridiche da essi a tal fine designati, ad acquistare i prodotti di origine comunitaria loro offerti, sempre che essi rispondano ai requisiti di qualità e di calibro previsti dalle norme di qualità e sempreché essi non siano stati ritirati dal mercato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, ed all'articolo 15 ter, paragrafo 1. I prodotti in questione sono acquistati al prezzo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, valido nello Stato membro di cui il prodotto è originario. 3. Le operazioni di acquisto sono sospese non appena i corsi restino per due giorni consecutivi di mercato superiori al prezzo di acquisto maggiorato di 5 % del prezzo di base; la Commissione constata immediatamente la realizzazione di questa condizione. 4. La Commissione può esentare lo Stato membro produttore che ne faccia domanda dall'obbligo previsto dal paragrafo 2 a condizione che: - in tale Stato membro due terzi almeno della produzione nazionale del prodotto in questione siano commercializzati tramite organizzazioni di produttori; - oppure in tale Stato membro la produzione nazionale del prodotto in questione non raggiunga l'8 % della produzione comunitaria media di questo prodotto; se uno Stato membro lo richiede questa percentuale può essere del 12 % per quanto riguarda le pere d'estate. 5. Se i mercati rappresentativi della produzione in un determinato Stato membro non consentono la determinazione dei corsi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere applicate sulla base dei prezzi registrati allo stadio del commercio all'ingrosso sui mercati più rappresentativi dello Stato in questione. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33. ». Articolo 8 È aggiunto l'articolo seguente: « Articolo 19 ter Le operazioni di intervento effettuate in applicazione del presente regolamento possono riguardare soltanto prodotti commercializzati durante la campagna nel corso della quale sono stati raccolti. Tuttavia, se circostanze anomale lo giustificano, possono essere prese, secondo la procedura di cui all'articolo 33, misure in deroga al primo comma. ». Articolo 9 Nell'articolo 20, paragrafo 1, l'espressione « degli articoli 18, 19 e 19 bis » è sostituita da « degli articoli 18, 18 bis, 19 e 19 bis ». Articolo 10 Nell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, l'espressione « dell'articolo 18 » è sostituita da « degli articoli 15 ter e 18 ». Articolo 11 Il testo dell'articolo 23, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: « 2. I prezzi di riferimento sono fissati per la prima campagna di applicazione - sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione in ogni Stato membro, maggiorata dell'importo definito al paragrafo 4; - tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. I prezzi di riferimento sono fissati per le campagne successive: a) per le arance, i mandarini, i satsuma, le tangerine e gli altri ibridi analoghi di agrumi, fatta eccezione per le clementine, fino alla campagna 1989/1990, ad un livello pari a quello della campagna precedente adeguata di un importo pari alla differenza tra l'importo risultante dall'applicazione a questo prezzo di riferimento della percentuale di aumento dei prezzi di base e di acquisto rispetto alla campagna precedente, da un lato, e l'importo corrispondente all'aumento delle compensazioni finanziarie previste nel regolamento (CEE) n. 2511/69 rispetto alla campagna summenzionata, dall'altro; b) per gli altri prodotti ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione degli importi di cui ai paragrafi 2 bis e 4, - di una percentuale corrispondente a quella dell'evoluzione media dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività, - degli importi di cui ai paragrafi 2 bis e 4 validi per la campagna in questione, senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata degli importi definiti ai paragrafi 2 bis e 4; l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività; il livello da prendere in considerazione non può d'altra parte essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente. Tuttavia per il calcolo dei prezzi di riferimento dei limoni, delle clementine e degli altri agrumi di cui al comma precedente, l'importo del prezzo di riferimento in vigore durante la campagna precedente è preventivamente aumentato al massimo di 15 % per tener conto dello scarto tra gli importi che rappresentano - da un lato, l'evoluzione che i prezzi di riferimento avrebbero subito in mancanza di qualsiasi variazione delle compensazioni finanziarie e, - dall'altro, l'evoluzione constatata per queste compensazioni. Questo aumento è ripartito in parti uguali sulle due prime campagne successive alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3284/83 ». Articolo 12 1. Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito un diritto per la concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 o 1 bis, del regolamento (CEE) n. 1035/72 nella versione applicabile sino a tale data, a) tali disposizioni continuano ad applicarsi alle annualità restanti se la prima annualità è stata loro versata in assenza del riconoscimento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 nella versione del presente regolamento; b) l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 nella versione del presente regolamento si applica, su loro richiesta, se al momento del loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 non è stata loro ancora versata nessuna annualità. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento non si può acquisire nessun diritto all'aiuto contemplato dall'articolo 14, paragrafi 1 o 1 bis, del regolamento (CEE) n. 1035/72 nella sua versione applicabile fino a tale data. 2. Le organizzazioni di produttori cui non è stato concesso il riconscimento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 non possono più beneficiare dei compensi finanziari di cui all'articolo 18 di detto regolamento dopo un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; tuttavia, per la Grecia questo termine è di ventiquattro mesi. Articolo 13 Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la Comunità avrà presentato ai due paesi candidati una dichiarazione relativa ai negoziati di adesione in merito agli ortofrutticoli. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, constata la realizzazione della condizione di cui al primo comma e stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente regolamento conformemente al primo comma. Tuttavia, l'articolo 11 è applicabile per tutti i prodotti a decorrere dall'inizio della campagna successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. C 281 del 4. 11. 1981, pag. 3. (2) GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 29. (3) GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 34. (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (5) GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 2.