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Document 31983R2967

    Regolamento (CEE) n. 2967/83 del Consiglio del 19 ottobre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/81 che stabilisce un' azione comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda e in Irlanda del Nord

    GU L 293 del 25.10.1983, p. 3–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2967/oj

    31983R2967

    Regolamento (CEE) n. 2967/83 del Consiglio del 19 ottobre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/81 che stabilisce un' azione comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda e in Irlanda del Nord

    Gazzetta ufficiale n. L 293 del 25/10/1983 pag. 0003 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0255
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0075
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0255
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0075


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/83 DEL CONSIGLIO

    del 19 ottobre 1983

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/81 che stabilisce un'azione comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda e in Irlanda del Nord

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1054/81 (3), l'Irlanda e il Regno Unito hanno avviato un programma di sviluppo della produzione di bovini da carne che pone l'accento sul miglioramento genetico degli animali e su una migliore qualità della loro alimentazione, allo scopo di sanare la sfavorevole situazione dei redditi agricoli in Irlanda e in Irlanda del Nord;

    considerando che l'articolo 4 del predetto regolamento dispone che l'azione comune è limitata ad un periodo di due anni, scaduto il 25 maggio 1983, e fissa gli importi massimi delle spese per le diverse misure in questione, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento;

    considerando che, onde consolidare i risultati positivi sinora ottenuti, è opportuno prorogare la durata dell'azione comune fino al 30 aprile 1984, salvo per quanto attiene all'incentivazione dell'insilamento, e aumentare l'importo massimo delle spese imputabili, destinate all'incentivazione della fecondazione artificiale e al miglioramento dei pascoli e dei prati mediante un maggior impiego di calce;

    considerando inoltre che occorre consentire, in caso di necessità, una compensazione tra i limiti massimi fissati per le spese imputabili, senza che ne consegua una maggiorazione del loro importo globale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1054/81 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. L'azione comune è limitata:

    - per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), a due anni a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Commissione, delle modalità di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

    - per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), al 30 aprile 1984.

    2. Le spese sostenute dall'Irlanda e dal Regno Unito relativamente all'Irlanda del Nord per le misure in causa possono beneficiare del contributo del Fondo, sezione orientamento, a condizione che non eccedano:

    - 3,2 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b);

    - 37,5 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c);

    - 27 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d);

    - 7,6 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

    Tuttavia, ove ciò si rivelasse successivamente necessario, a richiesta degli Stati membri interessati e secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione può modificare i limiti massimi sopraindicati, senza peraltro eccedere un importo globale imputabile di 75,3 milioni di ECU ».

    2) All'articolo 5, paragrafo 1, l'importo di « 27,5 milioni di ECU » è sostituito da « 37,5 milioni di ECU ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1983.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. SIMITIS

    (1) GU n. C 192 del 19. 7. 1983, pag. 3.

    (2) Parere reso il 14 ottobre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 1.

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