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Document 31983R2965

    Regolamento (CEE) n. 2965/83 della Commissione del 21 ottobre 1983 recante nuova sospensione del regime del pagamento di anticipi per i prodotti agricoli

    GU L 289 del 22.10.1983, p. 36–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2965/oj

    31983R2965

    Regolamento (CEE) n. 2965/83 della Commissione del 21 ottobre 1983 recante nuova sospensione del regime del pagamento di anticipi per i prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 22/10/1983 pag. 0036 - 0037


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/83 DELLA COMMISSIONE

    del 21 ottobre 1983

    recante nuova sospensione del regime del pagamento di anticipi per i prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafo 5, e l'articolo 28, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

    visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78 (4), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (5), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/83 della Commissione, dell'11 ottobre 1983 (6), ha sospeso sino al 23 ottobre 1983 la concessione di anticipi sugli aiuti e sulle restituzioni all'esportazione;

    considerando che i motivi che hanno determinato l'adozione di tale regolamento sono tuttora validi; che pertanto, per evitare il rischio di un esaurimento dei fondi disponibili nell'ambito del bilancio comunitario per il 1983, è opportuno prevedere, tra le modalità di esecuzione, che non sarà dato seguito temporaneamente, al più tardi sino al 31 dicembre 1983, alle domande di anticipi presentate dagli interessati;

    considerando che è opportuno tener conto della situazione particolare degli operatori che, pur non avendo presentato domande di anticipi alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2847/83, avevano già esportato o espletato le operazioni che danno diritto ad un anticipo sull'aiuto;

    considerando che tutti i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dai loro presidenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In via provvisoria, non sarà dato seguito alle domande intese ad ottenere un anticipo a norma:

    - dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio (olio d'oliva);

    - dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio (semi di colza, di ravizzone e di girasole);

    - dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1724/80 del Consiglio (semi di soia);

    - dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio (semi di ricino);

    - dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio (cotone);

    - dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio (piselli, fave e favette);

    - dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione (tabacco);

    - dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 685/79 della Commissione (latte);

    - dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1356/83 del Consiglio (vino);

    - dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (vino);

    - dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione (zucchero);

    - dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (restituzione all'esportazione per i prodotti agricoli);

    - dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (foraggi essiccati);

    - dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1570/78 della Commissione (prodotti amidacei).

    Articolo 2

    1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1570/78:

    - le restituzioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 2742/75 sono versate agli aventi

    diritto alla restituzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1570/78, qualora questi ultimi adducano all'organismo competente la prova che il prodotto di base in questione è stato trasformato e/o utilizzato in conformità degli articoli 1 e 4 di cui sopra;

    - l'importo da pagare è quello applicabile il giorno della trasformazione del prodotto di base.

    2. Le prove dell'utilizzazione di cui al primo trattino del paragrafo precedente sono quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 4, e dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1570/78.

    Articolo 3

    Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano alle domande di anticipi:

    - dell'aiuto per il quale il diritto all'anticipo è acquisito anteriormente al 12 ottobre 1983,

    - della restituzione all'esportazione concernente le esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate prima del 12 ottobre 1983.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica sino al 31 dicembre 1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3035/66.

    (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

    (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

    (4) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.

    (5) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

    (6) GU n. L 279 del 12. 10. 1983, pag. 23.

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