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Document 31983R2908

    Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio del 4 ottobre 1983 che istituisce un' azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell' acquicoltura

    GU L 290 del 22.10.1983, p. 1–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2908/oj

    31983R2908

    Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio del 4 ottobre 1983 che istituisce un' azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell' acquicoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 290 del 22/10/1983 pag. 0001
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0171
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0171


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2908/83 DEL CONSIGLIO

    del 4 ottobre 1983

    che istituisce un ' azione comune di ristrutturazione , ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell ' acquicoltura

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 101/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( 4 ) , dispone all ' articolo 9 , paragrafo 2 , che , per conseguire gli scopi definiti al paragrafo 1 dello stesso articolo , possono essere decise azioni comuni , semprechù si riferiscano agli obiettivi enunciati all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato ; che tali azioni comuni possono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , in virtù dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3509/80 ( 6 ) ;

    considerando che le variazioni del contesto internazionale in cui si esercita l ' attività della pesca , nonchù le esigenze di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nelle acque marittime della Comunità , hanno ridotto le possibilità di lavoro delle flotte pescherecce comunitarie , rendendo precario il reddito dei produttori ;

    considerando che , per limitare l ' insicurezza economica dei produttori della Comunità , le flotte interessate devono essere ristrutturate nell ' ambito di un ' azione comune , implicante un loro rinnovamento e , se del caso , un loro sviluppo economicamente appropriato in rapporto con le possibilità effettive di cattura , che garantiranno a lungo termine una produttività ottimale dei mezzi di produzione impiegati ;

    considerando che lo sviluppo del settore dell 'acquicoltura può contribuire a migliorare l ' approvvigionamento degli Stati membri in prodotti della pesca ; che l ' azione comune in causa riguarda altresì l ' incentivazione di tale attività ;

    considerando che è opportuno creare nel mare Mediterraneo zone costiere protette , installando strutture artificiali per facilitare il ripopolamento alieutico e per permettere , dopo un periodo transitorio , lo sfruttamento ottimale di queste zone ;

    considerando che , ai fini di una ristrutturazione o di uno sviluppo tecnicamente ed economicamente adeguati delle attività di pesca o di acquicoltura , l ' intervento del FEAOG dovrebbe essere subordinato alla condizione che i progetti d ' investimento da finanziare si inquadrino in programmi di orientamento pluriennali , e che questi ultimi vengano sottoposti a un ' analisi approfondita affinchù la Commissione possa valutare la situazione strutturale iniziale e le previsioni dei singoli Stati membri sulle nuove strutture di produzione ; che, per quanto riguarda l ' istituzione di centri di assistenza , di formazione e di ricerca , nonchù la creazione di zone protette da strutture artificiali , è sufficiente che ogni Stato membro ne informi la Commissione inviandole uno schema descrittivo investimenti da effetuare in proposito ;

    considerando che , per poter seguire l ' evoluzione effettiva delle strutture , occorre , in sede di riesame annuale di ogni programma , tener conto degli investimenti realizzati ; che , ai fini della loro approvazione da parte della Commissione , è opportuno che gli Stati membri raccolgano informazioni al riguardo e le espongano in forma sintetica in un documento che trasmetteranno alla Commissione , indicando , se del caso , gli adeguamenti che s è reso necessario apportare al programma ;

    considerando che , dato il tempo che richiede l ' elaborazione dei programmi o degli schemi descrittivi , deve essere possible , per il primo anno di realizzazione dell ' azione comune , finanziare anche progetti che non si inseriscono nei programmi o schemi stessi ;

    considerando che occorre stabilire in base a quali criteri debbano essere selezionati i progetti da prendere in considerazione in primo luogo ;

    considerando che è necessario affinchù esista un ' armonia tra le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro interessato , che quest ' ultimo approvi i progetti destinati ad essere finanziati dal Fondo e partecipi al finanziamento ;

    considerando che un intervento del Fondo , sotto forma di contributo in conto capitale non superiore al 25 % dell ' importo dell ' investimento , costituisce generalmente una partecipazione adeguata alla realizzazione di quest ' ultimo ;

    considerando che la Groenlandia , l ' Irlandia , l ' Irlanda del Nord , il Mezzogiorno , i dipartimenti francesi d ' oltremare e la Grecia si trovano in una situazione particolare , caratterizzata da un intardo economico e sociale , da difficoltà di autofinanziamento e dalla posizione periferica di questi territori rispetto al resto della Comunità ; che non si potranno incentivare valide iniziative economiche in tali regioni senza uno sforzo particolarmente intenso ; che , a tal fine , la partecipazione del Fondo in dette regioni dovrebbe poter raggiungere il 50 % ;

    considerando che questo più elevato tasso di partecipazione deve valere anche per i progetti di costruzione di strutture artificiali destinate a facilitare il ripopolamento alieutico delle zone costiere , data l ' entità dell ' investimento rispetto al vantaggio che esso apporterà , a breve termine , alle popolazioni che traggono il loro sostentamento dalla pesca ;

    considerando che , per obbligare i beneficiari a rispettare le condizioni loro imposte all ' atto della concessione del contributo del FEAOG , conviene istituire un ' efficace procedura di controllo e prevedere la possibilità di sospendere , di ridurre o di sopprimere l ' intervento del Fondo ;

    considerando che per l ' esame dei programmi , si rende opportuna una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione , nell ' ambito del comitato permanente per le strutture della pesca , che per l ' approvazione dei progetti , oltre alla procedura in seno a tale comitato , deve essere prevista , relativamente agli aspetti finanziari , la consultazione del comitato del Fondo di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Per promuovere gli adeguamenti strutturali necessari , nel quadro degli orientamenti della politica comune della pesca , e per creare condizioni tali da consentire l ' attuazione degli obiettivi definiti all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 101/76 , e istituita un ' azione comune avente per scopo la ristrutturazione , l' ammodernamento e lo sviluppo di alcune flotte da pesca , nonchù lo sviluppo dell ' acquicoltura ,

    2 . Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    3 . La Commissione può concedere un contributo all ' azione comune , conformemente al disposto dei titoli III e IV , finanziando tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , in appresso denominato « il Fondo » , progetti conformi alle norme del presente regolamento .

    Articolo 2

    Ai sensi del presente regolamento si intende per :

    - programma di orientamento pluriennale , in appresso denominato « programma » , un complesso di misure , abbinato a un inventario dei relativi strumenti di attuazione , aventi per obiettivo , in uno Stato membro , la ristrutturazione , l ' ammodernamento e lo sviluppo di alcune flotte da pesca , nonche lo sviluppo dell ' acquicoltura ;

    - progetto , qualsiasi progetto d ' investimento materiale pubblico , semipubblico o privato avente interamente o parzialmente per scopo :

    a ) l ' acquisto o al costruzione di nuovi pescherecci , nonchù l ' ammodernamento o la riconversione dei pescherecci in servizio ;

    b ) la costruzione , l' attrezzatura o l 'ammodernamento di impianti per l' allevamento di pesci , crostacei e molluschi ;

    c ) la costruzione , entro una zona di tre miglia dalle linee di base , di strutture artificiali , destinate a facilitare il ripopolamento alieutico di talune zone costiere mediterannee .

    TITOLO I

    Programmi d ' orientamento pluriennali

    Articolo 3

    Per gli investimenti di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettere a ) e b ) , gli Stati membri , in base ai dati indicati all ' articolo 4 , elaborano programmi la cui esecuzione deve durare almeno quanto durerà l ' azione comune . I programmi devono , fra l ' altro , precisare il metodo , le azioni e gli strumenti da applicare per conseguire , a termine , gli obiettivi seguenti :

    a ) nel settore della pesca , un equilibrio soddisfacente tra il potenziale di pesca dei mezzi di produzione considerati nei programmi e le risorse marine di cui è prevista la disponibilità durante il periodo di validità di programmi stessi ;

    b ) nel settore dell ' acquicoltura , una produzione quantitativamente rilevante ed economicamente redditizia di pesci , crostacei e molluschi .

    Articolo 4

    I programmi devono contenere , quanto meno , i dati seguenti :

    A . Per il settore della pesca

    1 . Situazione iniziale e tendenze riscontrabili per le varie categorie della flotta peschereccia .

    2 . Stima globale del potenziale di pesca delle varie categorie della flotta di cui al punto 1 , in base all ' inventario dei pescherecci in servizio .

    3 . Stima dell ' evoluzione del potenziale delle flotta , suddivisa come segue :

    - stima del numero dei pescherecci destinati a essere ritirati dal servizio e indicazione della rispettiva capacità di pesca ;

    - stima del numero di pescherecci alla cui attività verranno imposte sospensioni temporanee ;

    - stima del numero , della stazza e del potenziale di pesca dei pescherecci destinati a entrare in servizio durante il periodo di realizzazione del programma , tenendo conto del numero di pescherecci ordinati da armatori della Comunità nei cantieri dello Stato membro in questione .

    B . Per il settore dell ' acquicoltura

    1 . Delimitazione della zona interessata dal programma , motivi di tale delimitazione , nonchù ubicazione e descrizione dei punti di sviluppo prioritari .

    2 . Situazione iniziale e inventario delle strutture esistenti .

    3 . Descrizione sommaria dei metodi di allevamento e , più particolarmente , dei metodi di allevamento intensivo per ciascuna specie interessata .

    4 . Stima delle superfici destinate ai nuovi impianti di allevamento estensivo , semintensivo ed intensivo e della loro produzione prevedibile .

    C . Per entrambi i settori

    1 . Effetti prevedibili del programma :

    - sulla situazione economica generale delle regioni interessate ,

    - sull 'efficienza economica delle imprese interessate ,

    - sulla situazione dell ' occupazione .

    2 . Posizione del programme rispetto ad altre eventuali misure intese a promuovere l ' armonico sviluppo dell ' economica generale della zona geografica interessata , ed in particolare indicazione dei suoi rapporti con i programmi di sviluppo regionale .

    3 . termine previsto di esecuzione del programma .

    4 . disposizioni legislative , regolamentari e amministrative volte a facilitare la ristruttarazione e lo sviluppo della flotta o delle aziende acquicole .

    Articolo 5

    1 . Lo Stato membro interessato trasmette i programmi alla Commissione .

    2 . La Commissione , tenendo conto delle possibilità di produzione , del fabbisogno dei prodotti in causa , nonchù degli orientamenti elaborotti conformemente agli articoli 3 e 4 costituiscano un ambito adeguato per la presentazione di progetti atti a beneficiare dell ' intervento finanziario della Comunità .

    3 . Al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione dei ogni programma la Commissione si pronuncia in merito alla sua approvazione , secondo la procedura di cui all ' articolo 21 .

    Articolo 6

    1 . Tutti i programmi approvati dalla Commissione vengono riesaminati ogni anno . A tal fine viene consultato il comitato permanente per le strutture della pesca .

    2 . Ai fini del riesame di cui al paragrafo 1 , lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione , ogni anno prima del 30 settembre , un documento nel quale è sinteticamente descritto lo stato di avanzamento del programma e sono eventualmente indicate le modifiche necessarie .

    3 . La Commissione si pronuncia in merito all ' approvazione di tali modifiche secondo la procedura di cui all ' articolo 21 .

    Articolo 7

    Gli Stati membri interessati elaborano uno schema descrittivo per informare la Commissione sugli investimenti da realizzare nei settori di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettera c ) , indicando le loro previsioni per quanto riguarda i termini di esecuzione degli investimenti stessi e la stima delle relative spese .

    TITOLO II

    Progetti

    Articolo 8

    1 . I progetti di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettere a ) e b ) , devono :

    a ) inquadrarsi nei programmi ,

    b ) offrire garanzie sufficienti di redditività ,

    c ) contribuire a che i miglioramenti strutturali perseguiti dai programmi abbiano effetti economici durevoli .

    2 . I progetti di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettera c ) , devono inquadrarsi nello schema descrittivo di cui all ' articolo 7 e indicare il loro rapporto con l ' attività delle popolazioni costiere che vivono della pesca o dell ' acquicoltura e dimostrare i vantaggi che queste trarranno dalla loro attuazione .

    3 . In deroga dei paragrafi 1 e 2 , fino al 30 novembre 1984 , i progetti possono beneficiare del contributo del Fondo anche senza inquadrarsi in un programma approvato dalla Commissione o in uno schema descrittivo ai sensi dell ' articolo 7 .

    Articolo 9

    1 . Per poter beneficiare di un contributo del Fondo , i progetti di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettera a ) , debbono riguardare i pescherecci di lunghezza , misurata tra perpendicolari , compresa tra 9 e 33 metri e aventi l ' attrezzatura necessaria per le operazioni di pesca e per la sicurezza dell ' equipaggio .

    I lavori di ammodernamento o di riconversione dei pescherecci in servizio , di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettera a ) , devono essere sostanziali , essere effettuati per razionalizzare le operazioni di pesca , per meglio conservare il pescato o per risparmiare l ' energia ed ammontare ad almeno 20 000 ECU per progetto .

    Il limite di 20 000 ECU è ridotto a 10 000 ECU per i progetti relativi a pescherecci di lunghezza , misurata tra perpendicolari , compresa tra 9 e 12 metri .

    2 . Per poter beneficiare del contributo del Fondo , i progetti di aquicoltura di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettera b ) , devono avere un potenziale sufficiente a garantire un ' attività durevole a fini commerciali .

    Inoltre i progetti relativi alla conchilicoltura devono essere situati in acque rispondenti a obiettivi di qualità nazionali o comunitari .

    3 . Per poter beneficiare del contributo del Fondo , i progetti di strutture artificiali di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettera c ) , devono riguardare l ' installazione di elementi fissi mobili destinati a delimitare zone protette e a creare il substrato sul quale o intorno al quale potranno svilupparsi popolazioni di pesci , crostacei o molluschi . Questi elementi dovranno essere di un modello approvato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato .

    Inoltre , nelle zone protette dovrà essere vietata nei prim tre anni qualsiasi attività di pesca , compresa la pesca con attrezzi fissi o la raccolta diretta .

    Articolo 10

    Gli Stati membri si assicurano che i progetti siano realizzati da persone fisiche o giuridiche che rispondano alle condizioni seguenti :

    1 . Per quanto riguarda la pesca ,

    - se si tratta di persone fisiche :

    aver esercitato da almeno 5 anni la propria attività professionale principale nel settore della pesca o di attività ad essa connesse ; nel caso di una comproprietà , almeno uno dei partner deve soddisfare questa condizione ;

    - se si tratta di personne giuridiche :

    nei cinque esercizi che precedono quello durante il quale viene presentato il progetto , aver maturato un ' esperienza sostanziale nell ' esercizio dell ' attività della pesca o delle attività ad essa connesse ; nel caso di persone giuridiche stabilite da meno di cinque anni , essere composte almeno per il 60 % da persone fisiche o guiridiche che rispondano alle condizioni di cui sopra ;

    - in tutti i casi il comandante della nave cui si riferisce un progetto deve possedere un livello di formazione che consenta l ' utilizzazione ottimale delle attrezzature della nave in questione .

    2 . Per quando riguarda l' acquicoltura ,

    dar prova di sufficiente capacità professionale in materia di allevamento di pesci , crostacei e molluschi .

    3 . Per quanto riguarda la costruzione di strutture artificiali ,

    essere un 'organizzazione riconosciuta di produttori , una cooperativa di produzione o un organismo appositamente designato dall 'autorità competente dello Stato membro interessato .

    Articolo 11

    1 . Il contributo del Fondo a progetti che rispondano alle condizioni elencate agli articoli 8 e 9 è destinato in primo luogo :

    a ) per quanto concerne l ' acquisto o la costruzione di nuovi pescherecci , all ' entrata in servizio di pescherecci :

    - destinati a sostituire pescherecci aventi più di 12 anni d ' età ;

    - destinati alla sostituzione di pescherecci perduti per incidente o naufragio , irrimediabilmente danneggiati , demoliti o ritirati definitivamente dall ' attività di pesca ;

    - aventi la propria base in zone costiere in cui la pesca rappresenta un t attività economica tradizionalmente importante , in particolare le regioni menzionate nell ' allegato VII della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 ;

    b ) per quanto concerne l ' ammodernamento dei pescherecci , all ' attuazione di progetti destinati ad incoraggiare l' uso più razionale del carburante o tipi di pesca che permettano risparmi di carburante , all ' attuazione di progetti economicamente e tecnicamente coordinati e all ' attuazione di progetti destinati a migliorare il trattamento delle catture ;

    c ) per quanto concerne l' acquicoltura , all ' attuazione di progetti pilota , intesi a promuovere l ' orientamento e lo sviluppo della produzione nel settore interessato ed a facilitare , se del caso , il riorientamento professionale dei pescatori .

    2 . Fatto salvo il paragrafo 1 , la Commissione , nel valutare i progetti , tiene conto altresì degli elementi seguenti :

    a ) la diversificazione dell ' attività economica mediante la cattura o l ' allevamento di determinate specie di pesci , crostacei o molluschi ;

    b ) le condizioni di lavoro e di vita a bordo e , più particolarmente , di sicurezza dei lavoratori interessati ;

    c ) l ' adesione del beneficiario ad un ' organizzazione di produttori ;

    d ) le esigenze di tutela dell ' ambiente ;

    e ) gli interessi dei consumatori .

    TITOLO III

    Procedura di esame dei progetti

    Articolo 12

    1 . La domande d ' intervento del Fondo devono essere presentate , tramite lo Stato membro interessato , dopo averne ricevuto parere favorevole .

    2 . La Commissione delibera due volte all ' anno sulle domande d ' intervento secondo la procedura prevista all ' articolo 21 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari . Essa si pronuncia al più tardi il 30 aprile e il 31 ottobre . La prima decisione di ogni anno riguarda le domande presentate fino al 31 ottobre dell ' anno precedente . La seconda decisione riguarda le domande presentate fino al 31 marzo dell ' anno in corso .

    3 . La decisione di intervento viene notificata alla Stato membro interessato e ai beneficiari .

    4 . I dati che le domande devono contenere e il modo in cui devono essere presentati vengono stabiliti secondo la procedura descritta all ' articolo 21 .

    5 . In deroga del paragrafo 2 , nel 1984 la Commissione si pronuncia al più tardi il 15 giugno e il 30 novembre . La prima decisione riguarda le domande presentate fino al 15 gennaio 1984 . La seconda decisione riguarda le domande presentate fino al 31 marzo 1984 .

    Articolo 13

    1 . I progetti che fruiscono di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 729/79 o di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale non rientrano nel campo d ' applicazione del presente regolamento .

    2 . I progetti relativi alla costruzione di pescherecci destinati alla sostituzione di unità che hanno fruito di aiuti alla riduzione definitiva delle capacità nell ' ambito della direttiva 83/515/CEE ( 7 ) sono irricevibili .

    TITOLO IV

    Disposizioni finanziarie e generali

    Articolo 14

    1 . La durata prevista dell 'azione comune è di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1983 ;

    2 . Il costo totale previsto dell ' azione comune a carico del Fondo è valutato a 156 milioni di ECU .

    3 . Al presente regolamento si applica l ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    Articolo 15

    1 . Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale , versate in un ' unica soluzione o a rate .

    2 . Per ogni progetto , rispetto all ' investimento preso in considerazione per l ' intervento del Fondo :

    - il contributo del Fondo non può superare il 25 % ,

    - la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 50 % .

    3 . In deroga del paragrafo 2 :

    a ) in Groenlandia , in Grecia , in Irlanda , in Irlanda del Nord , nel Mezzogiorno e nei dipartimento francesi d ' oltremare ;

    - il contributo del Fondo può raggiungere il 50 % ,

    - la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 25 % .

    b ) per i progetti relativi alle operazioni di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettera c ) , rispetto all ' investimento realizzato :

    - il contributo del Fondo può raggiungere il 50 % ,

    - la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 5 % .

    4 . La partecipazione finanziara dello Stato membro interessato non può essere inferiore al 5 % .

    Articolo 16

    I pescherecci che hanno beneficiato di un contributo del fondo nel quadro di un progetto di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettera a ) , non possono

    i ) essere venduti fuori dalla Comunità ,

    ii ) esercitare normalmente l ' attività di pesca a partire da un porto che non sia situato nella Comunità ,

    iii ) cessare l ' attività di pesca , salvo forza maggiore ,

    per un periodo

    - di almeno 10 anni dalla data di entrata in servizio del peschereccio ,

    - di almeno 5 anni dalla data in cui sono stati terminati i lavori di ammodernamento o di riconversione .

    Articolo 17

    L ' intervento del Fondo non deve alterare le condizioni di concorrenza in misura incompatibile con i principi enunciati in materia dal trattato .

    Articolo 18

    1 . Possono fruire del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni cui incombe , in ultima analisi , l 'onere finanziaro della realizzazione del progetto .

    I versamenti effettuati a titolo di contributo del Fondo vengono eseguiti per il tramite di organismi appostitamente designati dallo Stato membro interessato .

    2 . Per tutta la durata dell ' intervento del Fondo , l ' autorità o l ' organismo a ciò designato dalla Stato membro interessato trasmette alla Commissione , su richiesta di quest ' ultima , tutti i documenti giustificativi o di altra natura , atti a comprovare l ' osservanza delle condizioni finanziarie o d ' altro genere imposte per ogni progetto .

    La Commissione può procedere , se del caso , a controlli in loco .

    Dopo aver consultato il comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , la Commissione può decidere , secondo la procedura descritta all ' articolo 21 , di sospendere , di ridurre o di sopprimere il contributo del Fondo nei casi seguenti :

    - se il progetto non viene eseguito come previsto , oppure

    - se non tutte le condizioni imposte sono soddisfatte , oppure

    - se il beneficiario , contrariamente alle indicazioni fornite nella sua domanda trascritta nella decisione d ' intervento , non dà inizio ai lavori entro due anni dalla notifica della decisione stessa o non ha fornito , entro lo stesso termine , garanzie sufficienti quanto all 'esecuzione del progetto .

    La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro interessato e al beneficiario .

    La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato .

    3 . Le somme che restano disponibili in seguito a decisione adottata a norma del paragrafo 2 od a motivo del fatto che il beneficiario rinuncia all l' esecuzione del progetto o riduce l ' entità degli investimenti indicata nella decisione d ' intervento , possono essere utilizzate per finanziare altri progetti .

    4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottare secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    Articolo 19

    1 . Per ogni progetto sovvenzionato dal Fondo , il beneficiario trasmette alla Commissione , tramite lo Stato membro interessato , una relazione sui risultati del progetto e in particolare su quelli finanziari .

    Tale relazione deve essere presentata

    - due anni dopo l ' ultimo versamento del contributo ai progetti di cui all 'articolo 2 , secondo trattino , lettere a ) e b ) ;

    - cinque anni dopo l ' ultimo versamenti del contributo ai progetti di cui all 'articolo 2 , secondo trattino , lettera c ).

    2 . Se il beneficiario non assolve gli obblighi specificati al paragrafo 1 , la Commissione , previo preavviso , può decidere , secondo la procedura descritta all ' articolo 21 e dopo aver consultato il comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , di annullare totalmente o parzialmente la propria decisione d 'intervento .

    La decisione viene notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario .

    La Commissione procede al recupero integrale o parziale delle somme versate .

    3 . Le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare gli elementi che deve contenere la relazione di cui al paragrafo 1 , vengono stabilite in base alla procedura di cui all ' articolo 21 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari .

    Articolo 20

    1 . Gli Stati membri interessati , d 'intesa coi richiedenti , possono riportare all ' esercizio di bilancio successivo le domande di contributo del Fondo presentate alla Commissione , riguardanti i progetti che non hanno potuto essere sovvenzionati per insufficienza di fondi . Le domande di riporto devono essere inoltrate alla Commissione entro 30 giorni dalla data alla quale lo Stato membro in causa ha ricevuto la comunicazione che gli notificava il risultato della procedura di cui all ' articolo 12 . Tuttavia , una domanda di contributo può essere riportata una sola volta .

    2 . Le domande di contributo del Fondo , presentate alla Commissione per la prima volta in virtù del regolamento ( CEE ) n . 31/83 del Consiglio , del 21 dicembre 1982 , che istituisce un ' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e dell ' acquicoltura ( 8 ) , le quali non abbiano potuto essere accolte per insufficienza di fondi , possono essere prese in considerazione nel quadro del presente regolamento e alle condizioni da esso stabilite .

    Articolo 21

    1 . Qualora venga fatto riferimento al presente articolo , il comitato permanente per le strutture della pesca , in appresso denominato « comitato » , è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , per iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . IL comitato esprime il suo parere al riguardo entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia a maggioranza di 45 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all 'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . La Commissione adotta misure che sono di applicazione immediata . Tuttavia , ove non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso , la Commissione può rinviarne l ' applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .

    Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese .

    Articolo 22

    In deroga dell 'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 129/78 ( 9 ) , l ' importo di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , è convertito in monete nazionali ai tassi rappresentativi in vigore il 1° gennaio dell ' anno precedente quello nel corso del quale la Commissione si pronuncia , per la prima volta , ai senti dell ' articolo 12 , sulla domanda di intervento in questione .

    Articolo 23

    Le prime decisioni d ' intervento adottate in applicazione del presente regolamento sono imputate sull ' esercizio 1983 . Esse riguardano le domande presentate entro il 15 gennaio 1984 .

    Articolo 24

    Gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato si applicano , nel settore disciplinato dal presente regolamento , agli aiuti nazionali concessi dagli Stati membri diversi da quelli contemplati nel presente regolamento .

    Articolo 25

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 4 ottobre 1983 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C . SIMITIS

    ( 1 ) GU n . C 243 del 22 . 9 . 1980 , pag . 5 .

    ( 2 ) GU n . C 346 del 19 . 12 . 1980 , pag . 112 .

    ( 3 ) GU n . C 348 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 .

    ( 4 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 19 .

    ( 5 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

    ( 6 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 .

    ( 7 ) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 8 ) GU n . L 5 del 7 . 1 . 1983 , pag . 1 .

    ( 9 ) GU n . L 20 del 25 . 1 . 1978 , pag . 16 .

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