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Document 31983R2692

Regolamento (CEE) n. 2692/83 del Consiglio del 26 settembre 1983 recante deroga all' applicazione di alcune disposizioni relative all' adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi

GU L 267 del 29.9.1983, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/1984; abrogato da 31984R3340

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2692/oj

31983R2692

Regolamento (CEE) n. 2692/83 del Consiglio del 26 settembre 1983 recante deroga all' applicazione di alcune disposizioni relative all' adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1983 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2692/83 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1983

recante deroga all'applicazione di alcune disposizioni relative all'adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/83 (4), prevede all'articolo 9 le disposizioni relative all'ammissione nella Comunità dei formaggi che figurano nell'allegato II alle lettere e) e f) in provenienza da paesi terzi; che il mercato del formaggio Cheddar nella Comunità è caratterizzato da qualche mese da un ristagno, o addirittura da una flessione dei prezzi, fenomeno dovuto sostanzialmente all'esistenza di cospicue scorte; che, stando così le cose, i valori franco frontiera attualmente previsti, maggiorati del prelievo all'importazione, non consentono ai paesi terzi interessati di smerciare il formaggio Cheddar sul mercato comunitario;

considerando che gli accordi tra la Comunità e la Nuova Zelanda e l'Australia (5) prevedono che la Comunità si impegni a che si proceda nella misura necessaria ad un aggiustamento del prezzo minimo, per garantire che la parte di questi paesi terzi nel quantitativo globale annuo ammesso all'importazione di formaggio Cheddar possa essere effettivamente realizzata ogni anno nel modo più regolare possibile; che è quindi opportuno, affinché la Comunità possa rispettare gli impegni assunti, modificare temporaneamente le disposizioni relative alla fissazione dei valori franco frontiera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9 e all'allegato II, lettere e) e f), del regolamento (CEE) n. 2915/79 i valori franco frontiera che figurano nell'allegato sono sostituiti fino al 31 dicembre 1983 dai seguenti valori:

- lettera e): 260,51 ECU/100 kg;

- lettera f): 229,24 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 3.

(5) GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 144.

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