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Document 31983R2179
Council Regulation (EEC) No 2179/83 of 25 July 1983 laying down general rules for distillation operations involving wine and the by-products of wine-making
Regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio del 25 luglio 1983 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione
Regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio del 25 luglio 1983 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione
GU L 212 del 3.8.1983, p. 1–14
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/1989; abrogato da 31989R2046
Regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio del 25 luglio 1983 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione
Gazzetta ufficiale n. L 212 del 03/08/1983 pag. 0001 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0159
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0159
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2179/83 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1983 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1595/83 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 4 , l ' articolo 12 bis , paragrafo 4 , l ' articolo 15 , paragrafo 8 , l ' articolo 39 , paragrafo 7 , l ' articolo 40 , paragrafo 5 , e l ' articolo 41 , paragrafo 6 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 343/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione dei vini ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2008/82 ( 4 ) , nonchù il regolamento ( CEE ) n . 349/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ( 5 ) , hanno fissato le condizioni in cui devono aver luogo talune operazioni di distillazione di cui al regolamento ( CEE ) n . 337.79 ; che , tenuto conto delle modifiche apportate a quest ' ultimo regolamento dopo l ' adozione dei summenzionati regolamenti , nonchù dell ' esperienza acquisita , è necessario modificare queste norme generali , raggruppandole in un unico regolamento ; considerando che il commercio dei vini nuovi ancora in fermentazione ha un ' importanza trascurabile ; che è opportuno evitare che tale commercio sia utilizzato da alcuni operatori al solo scopo di garantirsi l ' accesso alle distillazioni facoltative e che , d ' altra parte , vini commercializzati in questa fase di elaborazione possano essere in tal modo sottratti alle distillazioni obbligatorie ; che , allo stesso scopo di impedire il ricorso abusivo alle misure d ' intervento , è opportuno prevedere misure derogatorie particolari per far fronte ai rischi di movimenti speculativi nel commercio dei prodotti vitivinicoli ; considerando che occorre definire i prodotti che possono essere ottenuti con le distillazioni , in particolare definire le caratteristiche qualitative minime per l ' alcole neutro ; che , nel fissare tali caratteristiche , occorre tener conto dello sviluppo tecnologico attuale e , d ' altra parte , della necessità di assicurare la produzione di un alcole che possa essere venduto normalmente sui mercati per usi diversi ; considerando che , per quanto riguarda le distillazioni facoltative , occorre prevedere che i produttori stipulino con i distillatori contratti di consegna sottoposti all ' approvazione dell ' organismo d ' intervento , per consentire il controllo sullo svolgimento delle operazioni e sull ' osservanza degli obblighi che spettano alle due parti ; che questo sistema consente inoltre di seguire meglio gli effetti quantitativi delle distillazioni sul mercato ; che tuttavia è indispensabile un adeguamento del sistema dei contratti per tener conto del fatto che , da una parte , esistono produttori che intendono far distillare da terzi e , dall ' altra , produttori che dispongono di impianti di distillazione ; considerando che , in base all ' esperienza acquisita , è opportuno ammettere una certa tolleranza per il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino , che figurano nel contratto di consegna ; considerando che l ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 subordina l ' ammissione alle distillazioni previste dagli articoli 11 , 12 bis e 15 di tale regolamento al soddisfacimento di taluni obblighi da parte del produttore ; che è quindi opportuno prevedere che la prova del soddisfacimento di tali obblighi sia fornita all ' organismo di intervento ; che è necessario adottare le disposizioni necessarie per evitare qualsiasi partecipazione finanziaria della Comunità , qualora i produttori non avessero soddisfatto i suddetti obblighi ; considerando che i prezzi dei vini da distillare di cui agli articoli 11 , 12 bis e 15 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 non consentono normalmente una commercializzazione , alle condizioni del mercato , dei prodotti ottenuti dalla distillazione ; che è quindi opportuno determinare i criteri da prendere in considerazione per la fissazione dell ' importo dell ' aiuto , in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti ; considerando che , per il versamento degli aiuti ai distillatori da parte degli organismi d ' intervento , è necessario prevedere termini che tengano conto sia dell ' esigenza di non creare difficoltà di tesoreria ai distillatori sia del tempo necessario all ' espletamento delle prassi amministrative e del controllo affidati agli organismi d ' intervento ; che è opportuno prevedere che il versamento dell ' aiuto al distillatore possa essere anticipato ; che , per garantire che l ' organismo d ' intervento non sia esposto a rischi ingiustificati , è necessario prevedere un regime di cauzioni ; considerando che i quantitativi di vino che possono essere consegnati alla distillazione di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 o 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 sono limitati ; che è quindi opportuno che la Commissione sia regolarmente informata sui dati relativi ai quantitativi di vino di cui è prevista la distillazione , per essere in grado di decidere con l ' urgenza richiesta di porre fine alla presentazione dei contratti e delle dichiarazioni , onde evitare il superamento dei quantitativi richiesti ; considerando che l ' esperienza ha dimostrato che , per quanto riguarda le distillazioni obbligatorie , non è sempre facile per i produttori calcolare esattamente i quantitativi di prodotti che sono tenuti a consegnare per soddisfare il loro obbligo ; che è opportuno evitare che lo scadere del termine previsto per la consegna determini , per i produttori che hanno consegnato determini , per i produttori che hanno consegnato quasi tutti i quantitativi richiesti e che devono procedere solo a complementi , conseguenze sproporzionate all ' infrazione commessa , tenuto conto , in particolare , dell ' applicazione dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; che è quindi opportuno dare per scontato che tali produttori abbiano soddisfatto il loro obbligo entro i termini , purchù essi consegnino successivamente i quantitativi che devono ancora essere forniti ; che in tal caso è tuttavia opportuno adeguare la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( FEAOG ) per i quantitativi di prodotti consegnati dopo lo scadere del termine ; considerando che l ' applicazione della deroga di cui all ' articolo 39 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ha per conseguenza la possibilità di ottenere e di mettere in circolazione prodotti per i quali il documento di accompagnamento comunitario previsto per i prodotti del settore vitivinicolo non può essere utilizzato ; che , per evitare un impiego fraudolento dei prodotti in oggetto , è opportuno obbligare gli Stati membri interessati a instaurare un regime di controllo della circolazione di questi prodotti ; considerando che l ' obbligo di distillare rappresenta un onere cospicuo per i produttori isolati , che ottengono soltanto un esiguo quantitativo di vino ; che tale obbligo li indurrebbe a sostenere , per il trasporto delle vinacce di uva e delle fecce di vino , spese sproporzionate alle entrate che potrebbero ricavare dall ' alcole ottenuto ; che è quindi opportuno esonerare tali produttori dall ' obbligo di distillazione ; considerando che , per motivi di semplificazione amministrativa e di equità , è opportuno escludere dal calcolo dei quantitativi di vino da consegnare a titolo delle prestazioni viniche i quantitativi di vino che sono peraltro oggetto degli obblighi di distillazione di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; considerando che i produttori che consegnano vinacce di uva per la fabbricazione di enocianina forniscono generalmente vinacce non fermentate ; che i trattamenti cui esse sono sottoposte per l ' estrazione dell ' enocianina le rendono inadatte alla fermentazione e alla distillazione ; che è quindi opportuno esonerare tali produttori in proporzione alla loro produzione di vinacce di uva ; considerando che , conformemente all ' articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 338/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2145/82 ( 7 ) , viene fissata una resa per ettaro per ciascun v.q.p.r.d . , il che rende più facile l ' osservanza del divieto di pressatura delle fecce di vino e di sovrappressione delle uve ; che inoltre le vinacce e le fecce dei v.q.p.r.d . bianchi contengono poco alcole ; che è quindi opportuno applicare a questi prodotti un tasso ridotto ; considerando che l ' utilizzazione dei vini , che dovrebbero essere consegnati a titolo delle prestazioni viniche , per l ' elaborazione dell ' aceto di vino può ridurre il volume dell ' alcole consegnato agli organismi d ' intervento ; che è quindi opportuno consentire ai produttori di liberarsi dall ' obbligo di distillare il vino eventualmente necessario per completare le prestazioni viniche , consegnando questo vino all ' industria dell ' aceto ; considerando che , nel caso di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione , conformemente all ' articolo 39 , paragrafi 4 e 5 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , è necessario garantire l ' eliminazione totale dei sottoprodotti di qualsiasi trasformazione di uve prima della fine della campagna durante la quale sono stati ottenuti ; che per conseguire questo obiettivo è opportuno prevedere un sistema di controllo appropriato senza che ciò comporti tuttavia oneri amministrativi sproporzionati , in particolare negli Stati membri con produzione vinicola molto scarsa ; considerando che è opportuno comprovare la consegna delle vinacce , delle fecce e dei vini al distillatore , precisando se quest ' ultimo è situato nello stesso Stato membro o in uno Stato membro diverso da quello del produttore ; considerando che , conformemente all ' articolo 39 , paragrafo 6 , all ' articolo 40 , paragrafo 4 , o all ' articolo 41 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , i distillatori possono sia beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare , sia consegnare all ' organismo d ' intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione ; che l ' importo dell ' aiuto deve essere fissato tenendo conto del prezzo di mercato dei vari prodotti che possono essere ottenuti mediante la distillazione ; considerando che , per beneficiare dell ' aiuto , gli interessati devono inoltrare una domanda , corredata di una serie di documenti giustificativi ; che , ai fini di un funzionamento uniforme del sistema negli Stati membri , è opportuno prevedere che la presentazione della domanda nonchù il versamento dell ' aiuto ai distillatori avvengano entro termini da determinare ; che è quindi opportuno prevedere una misura di proporzionalità nel caso in cui il distillatore , pur avendo rispettato i suoi principali obblighi , ne fornisca la prova in ritardo ; considerando che il prezzo che gli organismi d ' intervento devono pagare per i prodotti loro consegnati deve essere fissato tenendo conto delle spese medie di trasporto e di distillazione del prodotto in questione ; considerando che , per i prodotti consegnati agli organismi d ' intervento a titolo della distillazione di cui all ' articolo 39 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , è opportuno fissare un prezzo forfettario unico che si applichi ai prodotti indipendentemente dalla loro origine ; considerando che in talune regioni della Comunità il rapporto fra i quantitativi di vinacce e i quantitativi di vino e di fecce è tale che le spese medie di distillazione sono diverse da quelle considerate per la fissazione del prezzo forfettario ; che tale situazione determina o rischia di determinare , in alcune di queste regioni , l ' impossibilità economica di raggiungere lo scopo finale della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione ; che è quindi necessario fissare , unitamente al prezzo forfettario , prezzi differenziati secondo l ' origine del prodotto ottenuto dalla distillazione , pur lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere l ' applicazione di questi ultimi nelle regioni in cui l ' applicazione del prezzo forfettario crea le suddette difficoltà ; considerando che il ricorso a detta facoltà non deve provocare un aumento delle spese dell ' organismo d ' intervento e quindi del FEAOG ; che è necessario stabilire una corrispondenza fra il livello dei prezzi differenziati in funzione dell ' origine dell ' alcole e il prezzo forfettario ; che tale corrispondenza deve far sì che la media ponderata dei prezzi differenziati secondo l ' origine dell ' alcole non sia superiore al prezzo fissato forfettariamente ; considerando che , mancando un mercato organizzato dell ' alcole etilico a livello della Comunità , gli organismi d ' intervento incaricati della commercializzazione degli alcoli , che sono tenuti a prendere in consegna a titolo delle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , sono obbligati a rivenderli ad un prezzo inferiore al prezzo d ' acquisto ; che è necessario prevedere che la differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di tale alcole sia imputata , nei limiti di un importo forfettario , al FEAOG , sezione garanzia ; considerando che , per assicurare la buona gestione delle riserve di alcole prese in consegna dagli organismi d ' intervento degli Stati membri , occorre che questi ultimi forniscano periodicamente alla Commissione determinate informazioni ; considerando che è necessario conoscere le caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione ai fini del pagamento degli aiuti , del calcolo dei quantitativi dei prodotti che possono essere consegnati agli organismi d ' intervento nonchù della verifica dell ' osservanza degli obblighi di distillazione ; che è quindi opportuno instaurare un sistema di controllo basato , come regola generale , sulla verifica della corrispondenza fra le caratteristiche del vino consegnato e le indicazioni che figurano nel documento di accompagnamento ; che tuttavia , qualora tale documento non sia stato predisposto , occorre prevedere che un laboratorio ufficiale analizzi taluni elementi dei prodotti da distillare ; considerando che è opportuno prevedere disposizioni che consentano di tener conto dei casi fortuiti e dei motivi di forza maggiore , che possono impedire la distillazione prevista ; considerando che , per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione , è opportuno permettere che questi vini siano trasformati in vini alcolizzati ad opera sia dei distillatori che degli elaboratori e prevedere i necessari adattamenti del regime generale ; considerando che è opportuno che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui può essere effettuata l ' elaborazione del vino alcolizzato , per garantire modalità di controllo più appropriate ; considerando che l ' aggiunta di un rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo ; che è opportuno precisare che la presenza di tale rivelatore non deve impedire la circolazione di tali vini e dei prodotti da essi ottenuti ; considerando che , per poter controllare adeguatamente le operazioni di distillazione , è opportuno sottoporre i distillatori a un regime di riconoscimento ; considerando che , per assicurare il passaggio armonioso dal precedente regime a quello nuovo , istituito dal presente regolamento , è opportuno prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adottare le misure transitorie necessarie , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce : a ) al titolo I , le regole generali relative alle operazioni di distillazione di cui agli articoli 11 , 12 bis e 15 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; b ) al titolo II , le regole generali relative alle operazioni di distillazione di cui agli articoli 39 , 40 e 41 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; c ) al titolo III , le regole generali comuni alle operazioni di distillazione di cui ai titoli I e II ; Articolo 2 1 . Ai sensi del presente regolamento si intende per : a ) produttore : - ai fini dell ' applicazione del titolo I : qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che ha prodotto vino da uve fresche , da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentate , da essa ottenuti o acquistati , - ai fini dell ' applicazione del titolo II : qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che ha prodotto vino da uve fresche , da mosto di uve , da mosto di uve parzialmente fermentate o da vino nuovo ancora in fermentazione , da essa ottenuti o acquistati , nonchù qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone soggetta agli obblighi di cui all ' articolo 39 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; b ) distillatore : qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che : - distilla vini , vini alcolizzati , sottoprodotti della vinificazione o altri prodotti ottenuti dalla trasformazione di uve e - è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione ; c ) elaboratore di vino alcolizzato : qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone , eccettuato il distillatore , che - trasforma il vino in vino alcolizzato e - è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano i suoi impianti ; d ) organismo d ' intervento competente : - per la ricezione e l ' approvazione delle dichiarazioni o dei contratti di consegna alla distillazione nonchù delle dichiarazioni di consegna all ' elaborazione di vino alcolizzato : l ' organismo d ' intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio si trova il vino al momento della presentazione della dichiarazione o del contratto , - in tutti gli altri casi : l ' organismo d ' intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la distillazione . In deroga al primo comma , lettera a ) , primo trattino , nell ' ambito delle modalità di applicazione si può decidere di riservare , per una o più zone viticole o parti di zona , lo statuto di produttori soltanto ai produttori che soddisfino condizioni da determinare , qualora nelle suddette zone o parti di zone viticole il commercio dei prodotti utilizzati per l ' elaborazione dei vini destinati alla distillazione rischi di dar luogo ad abusi . 2 . Ai sensi del presente regolamento è assimilata al distillatore la persona fisica o giuridica o l ' associazione di persone diversa dall ' elaboratore di vino alcolizzato che : - è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio è stabilita , - acquista , presso un produttore quale definito al paragrafo 1 , lettera a ) , vino o sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve per farli distillare per proprio conto da un distillatore riconosciuto e - paga al produttore , per il prodotto da lui acquistato , almeno il prezzo minimo d ' acquisto fissato per la distillazione di cui trattasi . La persona o l ' associazione che è assimilata al distillatore ne assume gli obblighi ed è surrogata nei suoi diritti . Articolo 3 1 . Mediante le operazioni di distillazione di cui all ' articolo 1 , possono essere ottenuti soltanto : a ) alcole neutro che risponde alla definizione di cui all ' allegato , oppure b ) un ' acquavite di vino o di vinacce rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie o , in mancanza di queste , dalle disposizioni nazionali applicabili , oppure c ) un distillato o un alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52 % vol . Il prodotto di cui al primo comma , lettera c ) , può essere ottenuto soltanto sotto controllo ufficiale e per : i ) la produzione di una bevanda alcolica , ii ) la trasformazione in uno dei prodotti di cui alla lettera a ) o b ) , iii ) la produzione di alcole per usi industriali . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l ' osservanza dell ' obbligo di cui al secondo comma . 2 . Se un vino atto a produrre determinate acquaviti a denominazione d ' origine è consegnato per una delle operazioni di distillazione di cui all ' articolo 1 , può essere deciso che , mediante distillazione di tale vino , possa essere ottenuto soltanto un prodotto avente titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol . 3 . Anteriormente al 1° settembre 1988 , il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione decide una riduzione pari o inferiore a 30 g/hl del tenore massimo di metanolo che figura nella definizione dei alcole neutro di cui all ' allegato , nella misura in cui tale riduzione sia compatibile con lo sviluppo tecnologico . TITOLO I Regole generali relative alla distillazione facoltativa dei vini Articolo 4 1 . Il produttore che intenda consegnare alla distillazione vino di produzione propria nel quadro di una delle operazioni di cui all ' articolo 1 , lettera a ) , per la quale possegga i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie , stipula un contratto di consegna , in appresso denominato « contratto » , con un distillatore e lo presenta per approvazione all ' organismo d ' intervento competente , entro una data da stabilirsi . I produttori soggetti agli obblighi di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 forniscono inoltre all ' organismo d ' intervento competente le prove di aver soddisfatto a detti obblighi nel periodo di riferimento fissato in conformità del predetto articolo 6 , paragrafo 3 . 2 . Nel contratto sono indicati almeno la quantità , il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino . Il produttore può consegnare il vino alla distillazione soltanto se il contratto è approvato dall ' organismo d ' intervento competente entro una data da stabilirsi . Se la distillazione avviene in uno Stato membro diverso da quello in cui il contratto è approvato , l ' organismo d ' intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all ' organismo d ' intervento del primo Stato membro . Nel caso della distillazione contemplata all ' articolo 15 , paragrafo 1 o 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , può essere deciso che il contratto presentato da un produttore che nella stessa campagna abbia ottenuto l ' approvazione di un contratto di consegna alla distillazione , di cui all ' articolo 11 di detto regolamento , sia approvato soltanto su presentazione della prova che almeno un quantitativo da determinarsi del vino che è oggetto del contratto approvato per la distillazione di cui a detto articolo 11 è stato consegnato a un distillatore o un elaboratore di vino alcolizzato . 3 . Il distillatore paga al produttore , per il vino consegnato , almeno il prezzo di cui , secondo il caso , all ' articolo 11 , paragrafo 2 , all ' articolo 12 bis , paragrafo 3 , o all ' articolo 15 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; tale prezzo si applica ad una merce sfusa , franco azienda del produttore . 4 . Il prezzo minimo d ' acquisto di cui al paragrafo 3 è pagato dal distillatore al produttore entro termini da stabilirsi . Articolo 5 1 . I produttori di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 : - che dispongono d ' impianti di distillazione e che intendono procedere ad una delle operazioni di cui all ' articolo 1 , lettera a ) , oppure - che intendono far procedere ad una distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavora per conto terzi , presentano per approvazione all ' organismo d ' intervento competente , entro una data da stabilirsi , una dichiarazione di consegna alla distillazione , in appresso denominata « dichiarazione » . I produttori soggetti agli obblighi di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 forniscono inoltre all ' organismo d ' intervento competente la prova di aver soddisfatto a detti obblighi nel periodo di riferimento fissato in conformità del predetto articolo 6 , paragrafo 3 . 2 . Ai fini del presente regolamento , il contratto è sostituito : - nel caso considerato al paragrafo 1 , primo comma , primo trattino , dalla dichiarazione ; - nel caso considerato al paragrafo 1 , primo comma , secondo trattino , dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di consegna alla distillazione concluso tra il produttore e il distillatore . È applicabile l ' articolo 4 , paragrafo 2 ; i riferimenti al contratto si intendono relativi alla dichiarazione . Articolo 6 1 . Salvo per quanto riguarda la distillazione di cui all ' articolo 12 bis del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , il quantitativo di vino consegnato alla distillazione non può essere inferiore ad un quantitativo minimo da stabilirsi , comunque non inferiore a 10 hl . 2 . Per il quantitativo di vino effettivamente consegnato alla distilleria è ammessa una tolleranza del 10 % in meno rispetto al quantitativo di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione , entro i limiti di cui al paragrafo 1 . Nessun aiuto è dovuto per i quantitativi di vino distillato eccedenti il quantitativo indicato nel contratto o nella dichiarazione , nel caso di una distillazione ai sensi dell ' articolo 15 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , o il 110 % di tale quantitativo , negli altri casi . Per il vino effettivamente consegnato alla distilleria è ammessa una tolleranza di 1 % vol rispetto al titolo alcolometrico effettivo indicato nel contratto o nella dichiarazione . Articolo 7 1 . Per ciascun produttore che gli abbia consegnato del vino , il distillatore : - per ciascuna consegna , comunica all ' organismo d ' intervento competente la quantità , il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino , nonchù il numero del documento di cui all ' articolo 53 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , utilizzato per il trasporto del vino sino agli impianti del distillatore , - fornisce all ' organismo d ' intervento competente la prova che sono stati distillati i corrispondenti quantitativi di vino . 2 . Se la distillazione è effettuata dal produttore stesso in quanto distillatore o da un distillatore che agisce per conto del produttore , le indicazioni e la prova di cui al paragrafo 1 sono , presentati all ' organismo d ' intervento competente dal produttore . 3 . L ' organismo d ' intervento versa al distillatore o , nei casi di cui al paragrafo 2 , al produttore , l ' aiuto previsto per la distillazione di cui trattasi entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della prova che la totalità del quantitativo di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione , fatte salve le tolleranze di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 , è stata distillata . Il distillatore deve fornire all ' organismo d ' intervento , entro termini da stabilirsi , la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d ' acquisto del vino di cui al primo comma entro il termine previsto . I provvedimenti da prendere in caso di mancato pagamento del prezzo minimo o di mancata prova di pagamento di tale prezzo vengono adottati nell ' ambito delle modalità di applicazione . 4 . Se dalla verifica del fascicolo risulta che per la totalità o parte del vino consegnato il produttore non soddisfa alla condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione di cui trattasi , l ' organismo d ' intervento competente ne informa il distillatore e il produttore . In tal caso , il prezzo minimo d ' acquisto di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , è diminuito , per la totalità o parte del vino consegnato , di un importo pari a quello dell ' aiuto . Articolo 8 L ' importo dell ' aiuto da versare al distillatore o , nei casi di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , al produttore , per il vino distillatore nel quadro di una delle operazioni di cui agli articoli 11 , 12 bis e 15 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è fissato , per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione , sulla base del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione in causa , delle spese forfettarie di trasporto e di trasformazione , delle perdite tecniche e del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione . Tuttavia , l ' importo dell ' aiuto accordato in caso di ottenimento di alcole neutro di vino non può essere inferiore all ' importo degli aiuti accordati in caso di ottenimento degli altri prodotti di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 . Articolo 9 1 . Il distillatore o , nei casi contemplati all ' articolo 7 , paragrafo 2 , il produttore , può chiedere che gli venga anticipato un importo uguale all ' aiuto più basso fissato per la distillazione di cui trattasi , conformemente all ' articolo 8 , a condizione che abbia costituito , a favore dell ' organismo d ' intervento , una cauzione pari al 110 % dell ' importo dell ' aiuto . La cauzione di cui al primo comma è sostituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro cui appartiene l ' organismo d ' intervento . L ' anticipo può essere versato soltanto dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione di consegna . 2 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 23 , la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto se , entro un termine da stabilirsi , è fornita la prova che : - è stato distillato il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione ; - il prezzo minimo d ' acquisto è stato pagato al produttore entro i termini fissati conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 4 . Al momento dello svincolo della cauzione l ' organismo d ' intervento effettua gli adeguamenti necessari per tener conto delle tolleranze di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 . Articolo 10 1 . Per le operazioni di distillazione di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 o 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , il produttore può beneficiare della misura solo per un quantitativo di vino da tavola non superiore a quello indicato nel contratto o nella dichiarazione . 2 . Nel caso delle operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1 , gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di vino da tavola indicati nei contratti e nelle dichiarazioni presentati all ' organismo d ' intervento . 3 . Se , dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 , risulta che i quantitativi indicati nei contratti e nelle dichiarazioni presentati hanno superato un quantitativo da stabilirsi nell ' ambito delle modalità d ' applicazione ; la Commissione decide di porre fine alla presentazione dei contratti e delle dichiarazioni . 4 . Se il quantitativo totale di vino da tavola indicato nei contratti e nelle dichiarazioni presentati agli organismi d ' intervento supera il quantitativo stabilito in conformità del paragrafo 3 , può essere deciso , nell ' ambito delle modalità di applicazione , che la distillazione venga limitata a detto quantitativo . In tal caso , i quantitativi indicati nei contratti e nelle dichiarazioni che possono essere consegnati alla distillazione sono ridotti proporzionalmente . TITOLO II Regole generali relative alla distillazione obbligatoria Articolo 11 1 . I produttori soggetti ad uno degli obblighi di distillazione di cui agli articoli 39 , 40 e 41 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 soddisfano a tale obbligo consegnando ad un distillatore , anteriormente ad una data da stabilirsi , i quantitativi di prodotto da distillare fissati in conformità di detti articoli , nonchù delle disposizioni prese in applicazione di essi . 2 . I produttori soggetti ad uno degli obblighi di cui al paragrafo 1 , che abbiano consegnato anteriormente alla datta fissata in conformità dello stesso paragrafo almeno il 90 % del quantitativo di prodotto corrispondente al loro obbligo , possono soddisfare all ' obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo anteriormente ad una data stabilita dall ' autorità nazionale competente . In tal caso : - il prezzo d ' acquisto dei quantitativi residui di cui al primo comma nonchù il prezzo dell ' alcole ottenuto e consegnato all ' organismo d ' intervento sono diminuiti di un importo pari all ' aiuto fissato , per la distillazione in causa , per l ' alcole neutro in conformità dell ' articolo 16 ; - per l ' alcole consegnato all ' organismo d ' intervento in conformità dell ' articolo 39 , paragrafo 6 , primo comma , secondo trattino , e dell ' articolo 40 , paragrafo 4 , primo comma , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , viene adeguata la partecipazione finanziaria del FEAOG alle spese dell ' organismo d ' intervento fissata conformemente agli articoli 39 e 40 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; - per i prodotti della distillazione non consegnati all ' organismo d ' intervento non è versato alcun aiuto ; - l ' obbligo è considerato soddisfatto entro il termine fissato in conformità del paragrafo 1 . Articolo 12 1 . Il prezzo che il distillatore deve pagare al produttore per i prodotti consegnatigli ai fini della distillazione di cui all ' articolo 39 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 non può essere inferiore al prezzo d ' acquisto fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la compagna successiva . Tale prezzo è fissato per % vol e per ettolitro di alcole contenuto nei prodotti in causa . Esso non può essere inferiore al 30 % del prezzo d ' orientamento del vino da tavola del tipo A I , nù superiore al 40 % di detto prezzo . Tuttavia , per la campagna 1983/1984 , il prezzo di orientamento di cui al secondo comma è il prezzo di orientamento applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1983 . 2 . Il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 si applica ad una merce sfusa , franco impianti del distillatore . I prezzi di acquisto di cui all ' articolo 40 , paragrafo 3 , e all ' articolo 41 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 si applicano ad una merce sfusa , franco azienda del produttore . Articolo 13 1 . In applicazione dell ' articolo 39 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 e per le campagne viticole 1983/1984-1986/1987 , i produttori delle isole greche e italiane , escluse la Sicilia e la Sardegna , situate nelle zone viticole C III a ) e C III b ) : - sono autorizzati ad effettuare la sovrappressione delle uve e la pressatura delle fecce di vino ; - possono soddisfare al loro obbligo consegnando ad un distillatore il prodotto liquido ottenuto mediante l ' operazione di cui al primo trattino . Gli Stati membri interessati istituiscono un regime di controllo della produzione e della circolazione del prodotto di cui al primo comma , secondo trattino , e ne informano la Commissione . Tale regime prevede almeno un documento per la circolazione di detto prodotto verso le distillerie ; esso può in particolare comportare : - l ' obbligo per il produttore di notificare preventivamente all ' autorità competente la sua intenzione di effettuare l ' operazione di cui al primo comma , primo trattino ; - l ' aggiunta di un rivelatore al prodotto ottenuto ; - l ' utilizzazione , per il trasporto del prodotto ottenuto sino alla distilleria e fatta salva la possibilità di eventuali modifiche necessarie , del documento di cui all ' articolo 53 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 . 2 . Non sono soggetti agli obblighi di cui all ' articolo 39 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 : - i produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve nelle cantine cooperative e che , nel corso della campagna viticola in causa , non ottengono un quantitativo di vino o di mosto superiore a 25 hl ; - i produttori che procedono al ritiro , sotto controllo , alle condizioni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 . Per la quota della loro produzione di vino soggetta alla distillazione di cui all ' articolo 40 , paragrafo 1 o 2 , o a quella di cui all ' articolo 41 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , i produttori devono consegnare a titolo della distillazione di cui all ' articolo 39 , paragrafo 2 , del citato regolamento , soltanto i sottoprodotti della vinificazione . Può essere deciso che l ' esonero di cui al primo comma , primo trattino , si applichi , a condizioni da stabilirsi , ai produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve nelle cantine cooperative e che , nel corso della campagna viticola in causa , ottengono un quantitativo di vino o di mosto superiore a 25 hl , ma non superiore a 40 hl . 3 . La percentuale di cui all ' articolo 39 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , è ridotta per : a ) i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina ; b ) i produttori di v.q.p.r.d . bianchi , per la parte della loro produzione che può beneficiare di tale denominazione . 4 . Per i produttori che consegnano vino di loro produzione all ' industria dell ' aceto , il quantitativo di alcole , espresso in alcole puro , contenuto nei vini consegnati a tale industria è detratto dal quantitativo di alcole espresso in alcole puro , contenuto nel vino che , eventualmente , deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell ' articolo 39 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 . Articolo 14 1 . Possono avvalersi della facoltà di cui all ' articolo 39 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 soltanto i produttori situati nelle zone di produzione in cui la distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato . L ' elenco di tali zone di produzione è compilato dalle competenti autorità degli Stati membri , che lo comunicano alla Commissione . 2 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 39 , paragrafi 4 e 5 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , il tenore medio minimo di alcole dei sottoprodotti della vinificazione da ritirare è fissato nelle modalità di applicazione . I sottoprodotti devono essere ritirati prontamente , e al più tardi alla fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti . Il ritiro , con indicazione dei quantitativi stimati , è iscritto nei registri stabiliti in applicazione dell ' articolo 53 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , oppure attestato dall ' autorità competente . Gli Stati membri la cui produzione di vino supera 25 000 hl/anno controllano , per sondaggio , almeno se il tenore medio minimo di alcole di cui al primo comma è stato rispettato e se i sottoprodotti sono stati ritirati integralmente ed entro i termini previsti . Articolo 15 1 . Il distillatore fornisce al produttore , a titolo di prova dell ' avvenuta consegna , un attestato indicante almeno la natura , il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato , nonchù la data della consegna . Se la distillazione è effettuata dal produttore stesso quale distillatore , l ' attestato di cui al primo comma viene rilasciato dall ' organo competente designato dallo Stato membro . Tuttavia , se un produttore soggetto all ' obbligo della distillazione consegna i prodotti ad una distilleria situata in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati ottenuti , il distillatore chiede all ' organismo d ' intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di certificare , nel documento di accompagnamento dei prodotti previsto all ' articolo 53 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , che questi ultimi sono stati presi in consegna dalla distilleria . Copia del documento di accompagnamento , completato nel modo suddetto , è trasmessa dal distillatore al produttore , entro un mese a decorrere dalla data di ricezione dei prodotti da distillare . 2 . Il prezzo minimo d ' acquisto previsto per la distillazione in causa è pagato dal distillatore al produttore entro termini da stabilirsi . Articolo 16 L ' importo dell ' aiuto da pagare al distillatore per i prodotti distillati nell ' ambito di una delle operazioni di cui agli articoli 39 , 40 e 41 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è fissato , per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione , sulla base del prezzo minimo d ' acquisto previsto per la distillazione in causa , delle spese forfettarie di trasporto quando devono essere prese in considerazione , delle spese forfettarie di trasformazione , delle perdite tecniche e del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione . Tuttavia , l ' importo dell ' aiuto accordato in caso di ottenimento di alcole neutro non può essere inferiore all ' importo degli aiuti accordati in caso di ottenimento degli altri prodotti di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 . Articolo 17 1 . Per beneficiare dell ' aiuto previsto , secondo il caso , all ' articolo 39 , paragrafo 6 , all ' articolo 40 , paragrafo 4 , o all ' articolo 41 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , il distillatore presenta all ' organismo d ' intervento , anteriormente ad una data da stabilirsi , una domanda di aiuto e fornisce la prova dell ' avvenuta distillazione . L ' organismo d ' intervento versa al distillatore l ' aiuto previsto per la distillazione in causa entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della prova dell ' avvenuta distillazione . 2 . Il distillatore è tenuto a fornire all ' organismo d ' intervento , entro termini da stabilirsi , la prova di aver versato al produttore , entro i termini prescritti , il prezzo minimo d ' acquisto del prodotto da distillare . I provvedimenti da prendere in caso di mancato pagamento del prezzo minimo d ' acquisto o la mancata prova di pagamento di tale prezzo sono adottati nell ' ambito delle modalità di applicazione . Articolo 18 1 . Il distillatore può consegnare all ' organismo d ' intervento il prodotto avente un titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol . Le operazioni necessarie per ottenere il prodotto di cui al primo comma possono essere effettuate negli impianti del distillatore che consegna il prodotto all ' organismo d ' intervento ovvero negli impianti di un distillatore per conto terzi . 2 . I prezzi d ' acquisto di cui all ' articolo 39 , paragrafo 6 , terzo e quarto comma , all ' articolo 40 , paragrafo 4 , terzo e quarto comma e all ' articolo 41 , paragrafo 5 , terzo e quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 sono fissati per ettolitro e per % vol di alcole puro . Tali prezzi si applicano ad una merce sfusa , franco deposito dell ' organismo d ' intervento . Essi sono fissati sulla base del prezzo minimo d ' acquisto dei prodotti da distillare previsto per la distillazione in causa , delle spese forfettarie di trasporto dei prodotti da distillare quando devono essere prese in considerazione , e delle spese forfettarie di trasporto dei prodotti della distillazione , delle spese forfettarie di trasformazione e delle perdite tecniche . Qualora il distillatore abbia beneficiato dell ' aiuto alle condizioni previste dall ' articolo 17 , i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti di un importo pari all ' importo di tale aiuto . 3 . Contemporaneamente al prezzo forfettario fissato in conformità del paragrafo 2 , possono essere fissati prezzi differenziati per i prodotti consegnati all ' organismo d ' intervento a norma dell ' articolo 39 , paragrafo 6 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , a seconda che il prodotto sia ottenuto dalla distillazione di vini , di vinacce di uve o di fecce di vino , per tener conto , se del caso , delle differenti spese e perdite . L ' applicazione dei prezzi differenziati può essere decisa dagli Stati membri se l ' applicazione del prezzo forfettario rende o rischia di rendere impossibile , in determinate regioni della Comunità , la distillazione di uno o più sottoprodotti della vinificazione . I prezzi dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei diversi sottoprodotti devono essere fissati ad un livello tale che la loro media ponderata non sia superiore al prezzo forfettario . Articolo 19 L ' importo della participazione del FEAOG , sezione garanzia , alle spese a carico degli organismi d ' intervento per la presa in consegna dei prodotti ottenuti dalle operazioni di distillazione di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è fissato forfettariamente per ettolitro e per % vol di alcole , sulla base del prezzo d ' acquisto dell ' alcole neutro preso in consegna e del prezzo di tale alcole sul mercato comunitario . Articolo 20 Gli Stati membri comunicano ogni due mesi alla Commissione il volume delle scorte di alcole prese in consegna dai loro organismi d ' intervento a titolo delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 39 , 40 e 41 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , nonchù il titolo alcolometrico volumico di tali alcoli . TITOLO III Disposizioni comuni Articolo 21 Le operazioni di distillazione di cui al presente regolamento possono essere effettuate soltanto nel corso di periodi da determinarsi . Articolo 22 1 . Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione , segnatamente della quantità , del colore e del titolo alcolometrico , è effettuato al momento dell ' entrata del prodotto nella distilleria , sulla base del documento previsto all ' articolo 53 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto . Gli Stati membri possono disporre che tale controllo sia effettuato per sondaggio . 2 . Se , in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie , non viene compilato il documento di cui al paragrafo 1 , un campione del prodotto destinato alla distillazione è prelevato sotto controllo di un organismo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la cantina del produttore , onde consentire ad un laboratorio ufficiale di procedere alla determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo , nonchù degli altri dati necessari per la distillazione in questione . Il risultato dell ' analisi , munito del visto di un organismo ufficiale , è trasmesso dal produttore all ' organismo d ' intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione . Un rappresentante di un organismo ufficiale verifica il quantitativo di prodotto distillato e la data della distillazione . Articolo 23 1 . Qualora , per caso fortuito o per motivi di forza maggiore , la totalità o parte del prodotto da distillare non possa essere distillata : - il produttore , se il caso fortuito o la forza maggiore si sono verificati mentre il prodotto da distillare si trovava nella sua disponibilità , ne informa senza indugio l ' organismo d ' intervento dello Stato membro in cui è situata la sua cantina ; - il distillatore , in tutti gli altri casi , ne informa senza indugio l ' organismo d ' intervento dello Stato membro in cui si trovano gli impianti di distillazione . Nei casi di cui al primo comma , l ' organismo d ' intervento adotta le misure ritenute necessarie a motivo della circostanza addotta . Esso può in particolare concedere una proroga dei termini prescritti . 2 . Nel caso di cui al paragrafo 1 , primo comma , primo trattino , e qualora la cantina del produttore e gli impianti di distillazione si trovino in due diversi Stati membri , gli organismi d ' intervento dei due Stati membri interessati collaborano , mediante scambio di informazioni diretto , ai fini dell ' applicazione del paragrafo 1 . Nel caso di cui al paragrafo 1 , primo comma , secondo trattino , l ' organismo d ' intervento può autorizzare il distillatore , subordinatamente all ' accordo del produttore in caso di distillazione per conto terzi , a trasferire ad un altro distillatore i propri diritti ed obblighi per il quantitativo di prodotto non ancora distillato . 3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 1 , nonchù il seguito dato alle domande di ricorso alla clausole di caso fortuito e di forza maggiore . Articolo 24 1 . Le autorità competenti degli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori situati sul loro territorio che intendono effettuare le operazioni di distillazione di cui al presente regolamento e compilano l ' elenco dei distillatori da esse riconosciuti . Tuttavia tali autorità possono non includere nell ' elenco i distillatori riconosciuti che non sono in grado di ottenere , nell ' ambito delle operazioni di cui al titolo II , prodotti il cui titolo alcolometrico effettivo sia uguale o superiore a 92 % vol . Entro il 31 dicembre 1983 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l ' elenco compilato in conformità del primo comma e le comunicano tutte le modifiche ulteriori . La Commissione provvede alla pubblicazione dell ' elenco e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 2 . L ' autorità competente può revocare temporaneamente o definitivamente il riconoscimento di un distillatore se quest ' ultimo non soddisfa agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie . Articolo 25 1 . Il vino destinato ad una delle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento può essere trasformato in vino alcolizzato . In tal caso , con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuto soltanto uno dei prodotti di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , primo comma , lettera b ) . 2 . L ' elaborazione del vino alcolizzato è effettuata sotto controllo ufficiale . A tal fine : - il documento o i documenti e il registro o i registri previsti in applicazione dell ' articolo 53 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 indicano l ' aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol e riportano il titolo corrispondente prima e dopo l ' aggiunta del distillato al vino ; - un campione del vino è prelevato prima della trasformazione in vino alcolizzato , sotto controllo di un organismo ufficiale , ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio operante sotto controllo ufficiale ; - due bollettini dell ' analisi di cui al secondo trattino sono trasmessi all ' elaboratore del vino alcolizzato , che ne invia uno all ' organismo d ' intervento dello Stato membro nel quale viene effettuata l ' elaborazione del vino alcolizzato . 3 . L ' elaborazione del vino alcolizzato è effettuata nello stesso periodo stabilito in conformità dell ' articolo 21 per la distillazione in causa . Tuttavia , in caso di elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione di cui all ' articolo 40 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è fissato un periodo più breve . L ' articolo 23 è applicabile , salvo i necessari adeguamenti . 4 . La distillazione dei vini alcolizzati è effettuata conformemente a modalità di applicazione che saranno successivamente adottate ed entro un termine da stabilirsi . 5 . Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui può essere effettuata l ' elaborazione del vino alcolizzato , semprechù tale limitazione si renda necessaria per garantire le più opportune forme di controllo . Articolo 26 1 . Qualora si faccia ricorso alla facoltà di cui all ' articolo 25 , paragrafo 1 , e l ' elaborazione del vino alcolizzato non venga effettuata dal distillatore o per suo conto , il produttore stipula un contratto di consegna con un elaboratore riconosciuto e lo presenta , per approvazione , all ' organismo d ' intervento competente entro una data da stabilirsi . Tuttavia , se il produttore è riconosciuto in quanto elaboratore di vino alcolizzato ed intende procedere egli stesso all ' elaborazione del vino alcolizzato , il contratto di cui al primo comma è sostituito da una dichiarazione di consegna . 2 . I contratti e le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli 4 , 5 e 6 fatte salve le necessarie modifiche . 3 . L ' elaboratore del vino alcolizzato paga al produttore , per il vino consegnato , almeno il prezzo previsto , secondo il caso , all ' articolo 11 , paragrafo 2 , all ' articolo 12 bis , paragrafo 3 , all ' articolo 15 , paragrafo 5 , all ' articolo 39 , paragrafo 6 , all ' articolo 40 , paragrafo 3 , all ' articolo 41 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; tale prezzo si applica ad una merce sfusa : - franco impianti del distillatore nel caso della distillazione di cui all ' articolo 39 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , - franco azienda del produttore negli altri casi . Fatte salve le necessarie modifiche , l ' elaboratore del vino alcolizzato è soggetto agli stessi obblighi imposti al distillatore in virtù degli articoli 4 , 7 , 12 , 15 e 17 . L ' importo dell ' aiuto da versare all ' elaboratore di vino alcolizzato , per le rispettive operazioni di distillazione , è fissato per % vol di alcole effettivo e per ettolitro di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato , sulla base del prezzo minimo d ' acquisto previsto per la distillazione in causa , delle spese forfettarie di trasporto , quando devono essere prese in considerazione , delle spese forfettarie di trasformazione e del prezzo di mercato del prodotto ottenuto dalla distillazione . 4 . L ' aiuto è versato dall ' organismo d ' intervento competente all ' elaboratore di vino alcolizzato a condizione che quest ' ultimo costituisca una cauzione di importo pari al 110 % dell ' aiuto . Se l ' elaboratore procede all ' elaborazione di vino alcolizzato nell ' ambito di operazioni di distillazione disciplinate da varie disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , è costituita una sola cauzione , corrispondente al 110 % del complesso degli aiuti che devono essere versati all ' elaboratore per dette distillazioni . Le cauzioni di cui al primo e secondo comma sono costituite in conformità dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , secondo comma . Fatti salvo il disposto dell ' articolo 23 , la cauzione è svincolata soltanto se , entro termini da stabilirsi , è fornita la prova dell ' avvenuta distillazione del vino alcolizzato ; la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali detta prova è fornita . Articolo 27 1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il controllo dell ' applicazione del presente regolamento , in particolare quelle atte ad impedire che il prodotto consegnato ad una distilleria venga sviato dalla sua destinazione . A tal fine , gli Stati membri possono prevedere l ' impiego di un rivelatore , a condizioni che dovranno , essere stabilite mediante modalità di applicazione o , in mancanza di queste , da disposizioni nazionali . Gli Stati membri non possono opporsi , a causa della presenza di un rivelatore , alla circolazione nel proprio territorio di un prodotto destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da tale prodotto . 2 . Gli Stati membri che fanno ricorso alla facoltà di cui al paragrafo 1 , secondo comma , ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi prese a tal fine . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 28 Salvo disposizioni contrarie , i termini e le date di cui al presente regolamento , o fissati in applicazione del medesimo , sono stabiliti in conformità del regolamento ( CEE , Euratom ) n . 1182/71 ( 8 ) . Articolo 29 I regolamenti ( CEE ) n . 343/79 e ( CEE ) n . 349/79 sono abrogati . Articolo 30 In caso di difficoltà gravi e tali da impedire il corretto funzionamento del regime previsto dal presente regolamento , sono adottate le misure transitorie necessarie , secondo la procedura prevista all ' articolo 67 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 . Tali misure possono essere applicate soltanto per le operazioni della campagna viticola 1983/1984 . Articolo 31 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1983 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1983 . Per il Consiglio Il Presidente C . SIMITIS ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 163 del 22 . 6 . 1983 , pag . 48 . ( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 64 . ( 4 ) GU n . L 216 del 24 . 7 . 1982 , pag . 2 . ( 5 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 84 . ( 6 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 48 . ( 7 ) GU n . L 227 del 3 . 8 . 1982 , pag . 10 . ( 8 ) GU n . L 124 dell ' 8 . 6 . 1971 , pag . 1 . ALLEGATO DEFINIZIONE DELL ' ALCOLE NEUTRO DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1 , PRIMO COMMA , LETTERA a ) 1 . Caratteristiche organolettiche : * esente da gusti estranei alla materia prima * 2 . Titolo alcolometrico volumico minimo : * 96 % vol * 3 . Valori massimi di elementi residui : * * - Acidità totale * * espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100 % vol * 1,5 * - Esteri * * espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100 % vol * 1,3 * - Aldeidi * * espresse in acetaldeide g/hl di alcole a 100 % vol * 0,5 * - Alcoli superiori * * espressi in 2-metil l-propanolo g/hl di alcole a 100 % vol * 0,5 * - Metanolo g/hl di alcole a 100 % vol * 50 * - Estratto secco g/hl di alcole a 100 % vol * 1,5 * - Basi azotate volatili * * espresse in azoto g/hl di alcole a 100 % vol * 0,1 * - Furfurolo * non rintracciabile