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Document 31983R2064

Regolamento (CEE) n. 2064/83 della Commissione del 25 luglio 1983 che deroga, per l' inizio della campagna 1983/1984 alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere

GU L 202 del 26.7.1983, p. 25–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2064/oj

31983R2064

Regolamento (CEE) n. 2064/83 della Commissione del 25 luglio 1983 che deroga, per l' inizio della campagna 1983/1984 alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 26/07/1983 pag. 0025 - 0026


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2064/83 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1983

che deroga, per l'inizio della campagna 1983/1984 alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, conformemente alle norme di quantità per le mele e le pere da tavola quali figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2439/82 (4), il grado di maturità deve essere tale da permettere ai frutti d'arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione; che, fra i criteri che consentono di valutare all'inizio della campagna il grado di maturazione di alcune varietà di mele e pere, figura quello di un calibro sufficientemente elevato; che il calibro minimo previsto dalla norma non soddisfa a tale esigenza e che è quindi opportuno fissarlo per un certo periodo a un livello superiore;

considerando che la necessità di derogare al calibro minimo previsto dalla norma può non presentarsi uniformemente in tutta la Comunità; che è quindi opportuno consentire agli Stati membri di non applicare tale deroga o di anticipare il ripristino all'applicazione della norma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere, che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1982, commercializzata all'interno della Comunità, è fissato:

a) per le mele della varietà George Cave, a 60 mm fino al 7 agosto 1983;

b) per le mele della varietà Grenadier, a 70 mm fino al 7 agosto 1983;

c) per le mele della varietà James Grieve e mutazioni (eccetto la varietà Red James Grieve), a 70 mm fino al 20 agosto 1983 e a 65 mm dal 29 agosto all'11 settembre 1983;

d) per le mele della varietà Golden Delicious, a 65 mm fino al 18 settembre 1983;

e) per le mele della varietà Gravensteiner, a 70 mm fino al 4 settembre 1983;

f) per le mele della varietà Cox's orange pippin, a 65 mm fino al 25 settembre 1983;

g) per le mele della varietà Worcester pearmain, a 60 mm fino al 4 settembre 1983;

h) per le mele della varietà Discovery, a 60 mm fino al 7 agosto 1983;

i) per le mele della varietà Tydeman's Early, a 65 mm fino al 21 agosto 1983;

j) per le mele della varietà Summerred, a 65 mm fino all'11 settembre 1983;

k) per le mele della varietà Red James Grieve, a 70 mm fino al 4 settembre 1983;

l) per le mele della varietà Spartan, a 65 mm fino al 25 settembre 1983;

m) per le pere delle varietà dott. Jules Guyot e Butirra precoce Morettini, a 60 mm fino al 21 agosto 1983;

n) per le pere della varietà Bon Chrétien Williams, a 60 mm fino al 4 settembre 1983;

o) per le pere delle varietà Butirra Hardy (Beurré Hardy) e Alexandrine Douillard, a 60 mm, fino al 2 ottobre 1983.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione, di non applicare tale deroga alle mele e pere raccolte sul loro territorio e commercializzate all'interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata. Essi ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

2. La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 261 del 9. 9. 1982, pag. 14.

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