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Document 31983R1820
Council Regulation (EEC) No 1820/83 of 28 June 1983 amending Regulation (EEC) No 1362/78 on the programme for the acceleration and guidance of collective irrigation works in the Mezzogiorno
Regolamento (CEE) n. 1820/83 del Consiglio del 28 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1362/78 relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive d' irrigazione nel Mezzogiorno
Regolamento (CEE) n. 1820/83 del Consiglio del 28 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1362/78 relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive d' irrigazione nel Mezzogiorno
GU L 180 del 5.7.1983, p. 3–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 26/11/1984
Regolamento (CEE) n. 1820/83 del Consiglio del 28 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1362/78 relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive d' irrigazione nel Mezzogiorno
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 05/07/1983 pag. 0003 - 0003
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1820/83 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1362/78 relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione nel Mezzogiorno IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che per la realizzazione dei lavori del programma oggetto del regolamento (CEE) n. 1362/78 (3) era stato ritenuto necessario un periodo di cinque anni; considerando che l'elaborazione del programma-quadro ha richiesto più tempo del previsto; che quindi la realizzazione del programma è iniziata diciassette mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1362/78; considerando che è tuttavia opportuno prevedere un periodo di cinque anni per la realizzazione di questo programma, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1362/78 è sostituito dal testo seguente: « 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del programma-quadro di cui all'articolo 2. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1983. Per il Consiglio Il Presidente H. RIESENHUBER (1) GU n. C 72 del 17. 3. 1983, pag. 9. (2) GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 156. (3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 11.