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Document 31983R1688

    Regolamento (CEE) n. 1688/83 della Commissione del 22 giugno 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e ai completi a maglia, della categoria di prodotti n. 75 (codice 0750), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

    GU L 165 del 24.6.1983, p. 21–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1688/oj

    31983R1688

    Regolamento (CEE) n. 1688/83 della Commissione del 22 giugno 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e ai completi a maglia, della categoria di prodotti n. 75 (codice 0750), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 165 del 24/06/1983 pag. 0021 - 0022


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1688/83 DELLA COMMISSIONE

    del 22 giugno 1983

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e ai completi a maglia, della categoria di prodotti n. 75 (codice 0750), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

    considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per i vestiti e i completi a maglia della categoria di prodotti n. 75 il massimale è fissato a 15 000 pezzi; che alla data del 15 giugno 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi delle Filippine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 27 giugno 1983 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

    1.2.3.4.5 // // // // // // Numero di codice // Categoria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 0750 // 75 // ex 60.05 A II // // Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: // // // // 60.05-66; 68 // Vestiti e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da

    (1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1983.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione sci // // // // //

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