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Document 31983R1602

Regolamento (CEE) n. 1602/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 che fissa un' indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1982/1983

GU L 159 del 17.6.1983, p. 3–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1602/oj

31983R1602

Regolamento (CEE) n. 1602/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 che fissa un' indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1982/1983

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 17/06/1983 pag. 0003 - 0004


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/83 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1983

che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1982/1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'indennità di compensazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è intesa soprattutto ad impedire un massiccio afflusso di cereali all'intervento nel momento in cui cessa l'applicazione delle maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento, mentre gran parte dei cereali giacenti nelle scorte potrebbe essere direttamente smaltita sul mercato prima del nuovo raccolto; che la situazione del mercato del frumento tenero in tutta la Comunità e quella della segala utilizzata nell'alimentazione umana in alcune regioni della Comunità rendono opportuno la concessione dell'indennità di compensazione per tali cereali;

considerando che esiste il rischio che taluni quantitativi di granturco siano offerti all'intervento in determinate regioni, nonostante che esista una situazione deficitaria nel complesso della Comunità; che è pertanto opportuno fissare anche per tale cereale un'indennità di compensazione; che, dato che la commercializzazione di un raccolto si estende normalmente oltre la fine della campagna, la concessione di un'indennità di compensazione consente in effetti di evitare che quantitativi considerevoli, normalmente giacenti nelle scorte alla fine della campagna, vengano offerti all'intervento negli ultimi mesi della campagna stessa;

considerando che occorre fissare l'indennità di compensazione ad un importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento unico comune valido il 1o agosto 1982, aumentato di undici maggiorazioni mensili e convertito in moneta nazionale al tasso rappresentativo valido il 31 luglio 1983, e il prezzo d'intervento unico comune, convertito in moneta nazionale, valido il 1o agosto 1983; che, qualora il risultato del calcolo dia un importo negativo, l'indennità deve essere riportata a zero;

considerando che l'indennità di compensazione non può essere concessa per cereali che sono stati raccolti nella Comunità nel corso del 1983 e che, per questo motivo non hanno subito l'aumento di costo dovuto al magazzinaggio; che, dato il nesso esistente fra il regime dell'intervento e quello dell'indennità di compensazione, è opportuno concedere quest'ultima soltanto per i cereali di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che, tuttavia, per la segala detenuta dall'industria molitoria, occorre ammettere come prova di sufficiente qualità la sua macinazione a fini di alimentazione umana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il frumento tenero e la segala utilizzata nell' alimentazione umana, raccolti nella Comunità ed ivi giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983 è concessa un'indennità di compensazione.

2. È parimenti concessa un'indennità di compensazione per il granturco raccolto nella Comunità e giacente nelle scorte nelle zone di produzione eccedentarie della Comunità alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983.

3. L'indennità di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento unico comune valido il 1o agosto 1982, aumentato di undici maggiorazioni mensili e convertito in moneta nazionale al tasso rappresentativo valido il 13 luglio 1983, e il prezzo d'intervento unico comune, convertito in moneta nazionale, valido il 1o agosto 1983. Qualora il risultato del calcolo dia un importo negativo, l'indennità è riportata a zero.

Articolo 2

Le indennità di compensazione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, non sono concesse per i cereali che provengono dal raccolto 1983 o che non soddisfano ai requisiti qualitativi richiesti per l'intervento durante la campagna 1982/1983.

Per la segala detenuta dall'industria molitoria alla fine della campagna, è ammessa come prova di sufficiente qualità la sua macinazione a fini di alimentazione umana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 14. 6. 1982, pag. 1.

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