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Document 31983R1570

Regolamento (CEE) n. 1570/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1461/82 che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all' attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

GU L 163 del 22.6.1983, p. 10–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/1984; abrog. impl. da 31984R1030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1570/oj

31983R1570

Regolamento (CEE) n. 1570/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1461/82 che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all' attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 22/06/1983 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1570/83 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1983

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1461/82 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 727/70 relativo all ' attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1461/82 del Consiglio , del 18 maggio 1982 , che modifica il regolamento ( CEE ) n . 727/70 relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 4 ) , il prezzo d ' intervento è fissato a un livello pari all ' 85 % del prezzo d ' obiettivo corrispondente ; che tale misura è limitata al tabacco del raccolto 1982 ;

considerando che i motivi che sono all ' origine della modifica dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 727/70 ( 5 ) sono tuttora validi ; che occorre pertanto prorogare la misura in questione per il raccolto 1983 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' articolo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1461/82 , i termini « del raccolto 1982 » sono sostituiti dai termini « del raccolto 1983 » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 14 giugno 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

I . KIECHLE

( 1 ) GU n . C 32 del 7 . 2 . 1983 , pag . 37 .

( 2 ) GU n . C 96 dell ' 11 . 4 . 1983 , pag . 47 .

( 3 ) GU n . C 81 del 24 . 3 . 1983 , pag . 6 .

( 4 ) GU n . L 164 del 14 . 6 . 1982 , pag . 27 .

( 5 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 .

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