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Document 31983R1113

    Regolamento (CEE) n. 1113/83 della Commissione del 5 maggio 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

    GU L 121 del 7.5.1983, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1113/oj

    31983R1113

    Regolamento (CEE) n. 1113/83 della Commissione del 5 maggio 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 121 del 07/05/1983 pag. 0011 - 0011


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/83 DELLA COMMISSIONE

    del 5 maggio 1983

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di cascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che, per il glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 497 250 ECU; che in data 29 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 10 maggio 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

    1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 24.04 C ex I (codice Nimexe: 29.04-61) // Glicole etilenico // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1983.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.

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