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Document 31983R0960

Regolamento (CEE) n. 960/83 del Consiglio del 20 aprile 1983 che fissa l' aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d' obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 25 al 30 aprile 1983

GU L 106 del 23.4.1983, p. 4–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/960/oj

31983R0960

Regolamento (CEE) n. 960/83 del Consiglio del 20 aprile 1983 che fissa l' aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d' obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 25 al 30 aprile 1983

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 23/04/1983 pag. 0004 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 960/83 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 1983

che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 25 al 30 aprile 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1433/82 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati deve essere fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità in prodotti proteici;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso regolamento, il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello che risulti equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto complementare previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, considerate le caratteristiche del mercato in questione, è opportuno fissare tale percentuale al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78, e al 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento;

considerando che l'articolo 104 dell'atto di adesione del 1979 ha stabilito i criteri per determinare l'aiuto forfettario e il prezzo d'obiettivo applicabili in Grecia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 728/83 (4) ha pertanto fissato l'aiuto alla produzione e il prezzo di obiettivo per i foraggi essiccati, la cui campagna è scaduta il 31 marzo 1983, per il periodo dal 1o al 24 aprile 1983; che, a motivo del ritardo nella fissazione dei prezzi della campagna, occorre mantenere per il periodo dal 25 al 30 aprile 1983 gli importi fissati nel suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 25 al 30 aprile 1983, l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione, previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, è fissato a 8,01 ECU alla tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento.

Articolo 2

Per il periodo dal 25 al 30 aprile 1983, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a:

- 164,74 ECU per tonnellata per la Grecia,

- 168,81 ECU per tonnellata per gli altri Stati membri.

Tale prezzo si riferisce a un prodotto:

- avente un tenore di umidità dell'11 %,

- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 3

Per il periodo dal 25 al 30 aprile 1983 le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono:

- 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78;

- 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 aprile 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 32.

(3) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 54.

(4) GU n. L 85 del 31. 3. 1983, pag. 5.

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