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Document 31983R0825

    Regolamento (CEE) n. 825/83 della Commissione dell' 8 aprile 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 525/83 e deroga al regolamento (CEE) n. 2041/75 per quanto concerne l' esportazione di olio d' oliva verso la Libia

    GU L 91 del 9.4.1983, p. 10–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/825/oj

    31983R0825

    Regolamento (CEE) n. 825/83 della Commissione dell' 8 aprile 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 525/83 e deroga al regolamento (CEE) n. 2041/75 per quanto concerne l' esportazione di olio d' oliva verso la Libia

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 09/04/1983 pag. 0010 - 0010


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 825/83 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 aprile 1983

    che modifica il regolamento (CEE) n. 525/83 e deroga al regolamento (CEE) n. 2041/75 per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva verso la Libia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 3,

    visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dall'atto d'adesione della Grecia, in particolare l'articolo 11,

    considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/83 della Commissione (4), per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva verso la Libia, tenuto conto della situazione e delle esigenze specifiche del mercato in tale paese, deroga al regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione (5), prorogando per un certo periodo la durata di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, la cui domanda sia stata presentata entro il 31 marzo 1983;

    considerando che, ai fini della presentazione delle domande di titoli in questione, tale data è risultata insufficiente; che è pertanto opportuno prorogarla per un periodo necessario;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/83 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1

    In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2041/75, per le esportazioni verso la Libia, i titoli di esportazione concernenti i prodotti della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune, con fissazione anticipata della restituzione, e la cui domanda sia stata presentata tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 30 aprile 1983, sono validi dalla data del loro rilascio effettivo fino alla scadenza del sesto mese successivo.

    La domanda di certificato nonché il certificato stesso comportano nel riquadro 13 la menzione "Libia".

    Il certificato obbliga ad esportare verso tale paese ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

    (3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

    (4) GU n. L 61 dell'8. 3. 1983, pag. 7.

    (5) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

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