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Document 31983R0726

Regolamento (CEE) n. 726/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 che proroga la campagna di commercializzazione 1982/1983 nel settore delle carni ovine e caprine

GU L 85 del 31.3.1983, p. 2–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/726/oj

31983R0726

Regolamento (CEE) n. 726/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 che proroga la campagna di commercializzazione 1982/1983 nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 31/03/1983 pag. 0002 - 0003


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 726/83 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

che proroga la campagna di commercializzazione 1982/1983 nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è apparso necessario riconsiderare tutti i problemi inerenti alla determinazione dei prezzi per la prossima campagna, il che provoca ritardi nella fissazione di tali prezzi; che occorre pertanto prolungare la campagna di commercializzazione 1982/1983 nel settore delle carni ovine e caprine sino al 24 aprile 1983 e prevedere la suddivisione stagionale del prezzo di base, del prezzo d'intervento e del prezzo d'intervento derivato per il corrispondente periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore delle carni ovine e caprine, la campagna di commercializzazione 1982/1983 si conclude il 24 aprile 1983 e la campagna 1983/1984 ha inizio il 25 aprile 1983.

Articolo 2

La suddivisione stagionale del prezzo di base, del prezzo d'intervento e del prezzo d'intervento derivato per il periodo dal 4 al 24 aprile 1983 figura in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

ALLEGATO

1.2.3.4.5 // // // // // // Settimana che inizia il // Settimana n. // Prezzo di base // Prezzo di intervento ECU/100 kg // Prezzo di intervento derivato ECU/100 kg // // // // // // 4 aprile 1983 // 1 // 450,84 // 383,21 // 364,43 // 11 aprile 1983 // 2 // 450,84 // 383,21 // 364,43 // 18 aprile 1983 // 3 // 450,84 // 383,21 // 364,43 // // // // //

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