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Document 31983R0405

    Regolamento (CEE) n. 405/83 del Consiglio del 21 febbraio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 180/83 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer

    GU L 52 del 25.2.1983, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/01/1983; abrog. impl. da 31983R1008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/405/oj

    31983R0405

    Regolamento (CEE) n. 405/83 del Consiglio del 21 febbraio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 180/83 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer

    Gazzetta ufficiale n. L 052 del 25/02/1983 pag. 0001 - 0002


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 405/83 DEL CONSIGLIO

    del 21 febbraio 1983

    che modifica il regolamento (CEE) n. 180/83 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faeroeer

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Faeroeer, dall'altro (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (2), in particolare gli articoli 3 e 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che con il regolamento (CEE) n. 180/83 (3) il Consiglio ha adottato talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faeroeer;

    considerando che, in conformità della procedura prevista dal suddetto accordo sulla pesca, le parti si sono consultate sulle licenze di pesca per il 1983;

    considerando che, in seguito a queste consultazioni, è necessario modificare le misure relative alle licenze,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 180/83 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Il rilascio delle licenze nel quadro del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

    a) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30' N), VII e), f) e h), dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a) (a nord dei 56°30' N), del suro nelle divisioni CIEM IV, VI a) (a nord dei 56° 30' N), VII e), f) e h) e dell'aringa nella divisione CIEM VI a) (a nord dei 56°30' N);

    b) 12 per la pesca del merluzzo norvegese nella divisione CIEM IV e VI a) (a nord dei 56°30' N) e dell'ammodite lanceolato nella divisione CIEM IV;

    c) per la pesca al gambero boreale (Pandalus borealis):

    - 9 nella divisione CIEM XIV,

    - 5 nella sottozona NAFO 1 (a sud del 68°N);

    d) 20 per la pesca della molva e del brosmio nella divisione CIEM VI b); tuttavia, il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10;

    e) 14 per la pesca della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30' N) e VI b);

    f) 3 per la pesca dell'ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV;

    g) 16 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (ad ovest dei 12°O) e nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30' N) e VI b);

    h) 3 per la pesca dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 PS;

    i) 6 per la pesca dello scorfano di Norvegia nella divisione CIEM XIV ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile fino al 30 aprile 1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1983.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H.W. LAUTENSCHLAGER

    (1) GU n. L 226 del 22. 9. 1980, pag. 11.

    (2) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

    (3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 97.

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