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Document 31983R0110

Regolamento (CEE) n. 110/83 del Consiglio del 17 gennaio 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79 e (CEE) n. 2592/79 che introducono nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio

GU L 16 del 20.1.1983, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/110/oj

31983R0110

Regolamento (CEE) n. 110/83 del Consiglio del 17 gennaio 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79 e (CEE) n. 2592/79 che introducono nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1983 pag. 0004 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0093


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 110/83 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 1983

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79 e (CEE) n. 2592/79 che introducono nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1893/79 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3721/81 (2), con scadenza al 31 dicembre 1982, ha instaurato nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 2592/79 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3721/81, con scadenza al 31 dicembre 1982, ha stabilito le norme in base alle quali viene effettuata detta registrazione;

considerando che, data la situazione dell'approvvigionamento, è auspicabile che gli Stati membri e la Commissione siano regolarmente informati dei costi di approvvigionamento del petrolio greggio; che è opportuno di conseguenza mantenere in funzione per un periodo più lungo il meccanismo di informazione sulle importazioni di petrolio greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1893/79 e all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2592/79, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

È applicabile a partire dal 1o gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 gennaio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 220 del 30. 8. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 373 del 29. 12. 1981, pag. 9.

(3) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 1.

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