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Document 31983L0466

    Quarantatreesima direttiva 83/466/CEE della Commissione del 28 luglio 1983 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    GU L 255 del 15.9.1983, p. 28–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/466/oj

    31983L0466

    Quarantatreesima direttiva 83/466/CEE della Commissione del 28 luglio 1983 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 255 del 15/09/1983 pag. 0028 - 0030


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    QUARANTATREESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 28 luglio 1983

    che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali

    ( 83/466/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla quarantaduesima direttiva 83/266/CEE della Commissione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

    considerando che , a norma della direttiva 70/524/CEE , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

    considerando che alcuni additivi appartenenti ai gruppi dei coccidiostatici e dei conservanti , finora ammessi per taluni impieghi su scala nazionale , sono stati ampiamente sperimentati ; che , sulla base degli studi effettuati e dell ' esperienza acquisita , questi additivi possono essere utilizzati , per gli impieghi previsti , in tutta la Comunità ;

    considerando che nuovi impieghi dell ' antibiotico « Avoparcina » sono stati sperimentati con successo in alcuni Stati membri ; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questi nuovi impieghi , almeno su scala nazionale , nell ' attesa che siano ammessi su scala comunitaria ;

    considerando che lo studio dei vari additivi elencati nell ' allegato II e che possono , conseguentemente , essere autorizzati a livello nazionale non è ancora terminato ; che occorre quindi prorogare , per un periodo determinato , la validità dell ' autorizzazione delle sostanze in causa ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue :

    1 . All ' allegato I :

    a ) nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose » :

    aa ) alla voce E 755 « Metilcloropindolo » , l ' indicazione « 3 giorni » che figura nella colonna « Altre disposizioni » per quanto riguarda i polli da ingrasso e le galline faraone è sostituita dall ' indicazione « 5 giorni » .

    bb ) la voce E 757 « Monensin sodico » è completata come segue :

    Numero CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni *

    * * * « Tacchini * 16 settimane * 90 * 100 * Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione » *

    cc ) è aggiunta la voce seguente :

    Numero CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni *

    « E 763 * Lasalocid-sodico * C34H35O8Na * Polli da ingrasso * * 75 * 125 * Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione » *

    b ) nella parte G « Agenti conservanti » , è aggiunta la voce seguente :

    Numero CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni *

    « E 240 * Formaldeide * * suini * 6 mesi * * * Latte scremato : tenore massimo 600 ppm » *

    2 . All ' allegato II :

    a ) nella parte A « Antibiotici » :

    aa ) la voce n . 22 « Avoparcina » è completata come segue :

    Numero CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Durata dell ' autorizzazione *

    * * * « Vitelli * 6 mesi * 20 * 40 * Alimenti per l ' allattamento * 30 novembre 1984 *

    * * * Bovini da ingrasso * - * 15 * 45 * Indicare nelle istruzioni per l ' uso : * 30 novembre 1984 » *

    * * * * * * * - per gli alimenti complementari la dose massima nella razione giornaliera non deve superare : * *

    * * * * * * * - per 100 kg di peso animale : 155 mg * *

    * * * * * * * - oltre i 100 kg : aggiungere 6,5 mg per ogni 10 kg supplementari di peso animale * *

    bb ) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna « Durata dell ' autorizzazione » è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per la voce n . 25 « Nosieptide » .

    b ) nella parte B « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose » :

    aa ) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna « Durata dell ' autorizzazione » è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per la voci seguenti :

    n . 6 Nicarbazina ,

    n . 19 Nifursol ,

    n . 22 Alofuginone ;

    bb ) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna « Durata dell ' autorizzazione » è sostituita da quella del 30 giugno 1984 per la voci seguenti :

    n . 20 Amprolio/sulfachinossalina/etopabato [ miscela di 18 parti di ( a ) , 10,8 parti di ( b ) e 0,9 parti di ( c ) ] ,

    n . 21 Amprolio/sulfachinossalina/etopabato/pirimetamina [ miscela di 20 parti di ( a ) , 12 parti di ( b ) , 1 parte di ( c ) e 1 parti di ( d ) ] ;

    c ) nella parte D « Agenti conservanti »

    aa ) la formulazione della voce n . 5 è sostituita della seguente :

    Numero CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Durata dell ' autorizzazione *

    « 5 * Formaldeide * * Tutte le specie animali * * * * Tutti gli alimenti , salvo il latte scremato per suini fino a 6 mesi * 30 novembre 1984 » *

    bb ) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna « Durata dell ' autorizzazione » è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per la voci seguenti :

    n . 16 Nitrito di sodio ( E 250 ) ,

    n . 19 1,2 Propanediol ;

    d ) nella parte G « Agenti leganti , antiagglomeranti e coagulanti » , la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna « Durata dell ' autorizzazione » è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per le voci seguenti :

    n . 1 Bentonite e montmorillonite ,

    n . 2 Vermiculite ,

    n . 3 Argille coalinitiche , esenti da amianto ,

    n . 4 Miscele naturali di steatite e di clorite , esenti da amianto , diverse dalla miscela E 554 .

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell ' articolo 1 , punto 1 , entro e non oltre il 1° dicembre 1983 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 28 luglio 1983 .

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 147 del 6 . 6 . 1983 , pag . 18 .

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