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Document 31983D0666

83/666/CEE: Decisione della Commissione del 5 dicembre 1983 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (Pratica n. IV/27.492 - Accordo di esposizione SMM & T) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

GU L 376 del 31.12.1983, p. 1–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/666/oj

31983D0666

83/666/CEE: Decisione della Commissione del 5 dicembre 1983 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (Pratica n. IV/27.492 - Accordo di esposizione SMM & T) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1983 pag. 0001 - 0006


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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1983

relativa ad una procedura a norma dell ' articolo 85 del trattato CEE

( Pratica n . IV ( 27.492 - Accordo di esposizione SMM & T )

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 83/666/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1962 , primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare gli articoli 6 , 7 e 8 ,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica , presentate il 25 giugno 1973 dalla Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd ( SMM & T ) di Londra e riguardanti un accordo tipo di esposizione concluso fra i membri firmatari e concernente la presentazione di autoveicoli , containers e di altri prodotti del settore dell ' automobile , alle esposizioni organizzate nel Regno Unito , in particolare le regole che disciplinano la partecipazione diretta e indiretta di espositori a tali manifestazioni ;

vista la pubblicazione ( 2 ) del riassunto delle norme dell ' accordo di esposizione , conformemente all ' articolo 19 , paragrafo 3 , del citato regolamento ,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ,

considerando quanto segue :

I . I FATTI

( 1 ) La SMM & T , fondata nel 1902 , è la principale associazione di categoria dell ' industria automobilistica nel Regno Unito . Tutti i produttori , importatori e distributori inglesi , possono essere membri dell ' associazione . In realtà i membri rappresentano la stragrande maggioranza delle vendite dei prodotti dell ' industria automobilistica del Regno Unito .

( 2 ) L ' associazione si propone fra l ' altro di incoraggiare e promuovere gli interessi dell ' industria automobilistica nel Regno Unito e all ' estero . Uno dei compiti per cui l ' associazione è stata creata è di organizzare , tenere e promuovere lo svolgimento di saloni , esposizioni , competizioni , gare e prove dei prodotti dell ' industria automobilistica , nonchù di fornire la sua assistenza a queste manifestazioni .

La domanda di attestazione negativa e la notifica presentate dalla SMM & T riguardano esclusivamente questo compito specifico ed ogni misura adottata per la sua realizzazione .

( 3 ) L ' associazione è organizzata in varie sezioni , in base alle varie attività ( fabbricanti di autoveicoli e concessionari di vendita , fabbricanti di container , ecc . ) . Ogni sezione è diretta da un comitato .

Gli organi responsabili dell ' associazione sono il consiglio , che è l ' autorità suprema e ne elegge i membri , il comitato esecutivo , che stabilisce la politica generale dell ' associazione e la sua attività esterna , ed infine il comitato di gestione ( General Purposes Committee ) responsabile fra l ' altro dell ' applicazione della politica dell ' associazione in materia di esposizioni .

( 4 ) La SMM & T organizza ogni anno in tutto il Regno Unito un gran numero di esposizioni e di saloni dell ' automobile ; alcune di queste esposizioni hanno carattere generale e presentano vari tipi di prodotti dell ' industria automobilistica ; che , altre , più specializzate , sono dedicate ad un settore particolare , come quello dei container , delle roulotte e dei rimorchi o degli accessori e componenti .

La più importante delle esposizioni organizzate dalla SMM & T è l ' International Motor Show ( Salone internazionale dell ' automobile ) , che si svolge negli anni pari a Birmingham , al Centro nazionale delle esposizioni . Fino al 1976 questa manifestazione aveva luogo annualmente a Earls Court , a Londra , nel mese di ottobre . Il primo salone automobilistico internazionale organizzato a Birmingham si è svolto nell ' ottobre del 1978 .

( 5 ) L ' accordo di esposizione nella versione che è stata notificata alla Commissione nel 1973 è stato stipulato dai membri firmatari dell ' associazione . Si tratta di un accordo permanente anche se formalmente viene rinnovato ogni due anni . I membri dell ' associazione non avvano alcun obbligo formale di sottoscrivere l ' accordo di esposizione . Potevano partecipare a tale accordo e fabbricanti e i concessionari di autoveicoli , di container e di altri prodotti dell ' industria automobilistica , nonchù i grossisti di questi prodotti , ma non i semplici rivenditori . Il contenuto essenziale di questo accordo può riassumersi come segue :

- i membri firmatari non possono , senza il consenso o l ' approvazione dell ' associazione , esporre o collaborare alla presentazione di autoveicoli , container o prodotti dell ' industria automobilistica , a qualsiasi esposizione avente luogo nel Regno Unito che non sia organizzata dall ' associazione ;

- l ' approvazione dell ' associazione è altresì necessaria per partecipare a qualsiasi competizione , corsa o confronto organizzato nel Regno Unito o per divulgarne i risultati ;

- l ' associazione pratica ai membri firmatari , per l ' assegnazione degli spazi nelle esposizioni da essa organizzate , una tariffa preferenziale che deve essere inferiore a quella applicabile ai non firmatari ;

- in caso di infrazione all ' accordo di esposizione , i membri firmatari perdono il diritto a beneficiare di tale tariffa preferenziale e possono , a discrezione dell ' associazione , essere anche esclusi dalle esposizioni da esse organizzate ;

- ogni questione o controversia relativa all ' interpretazione e agli effetti dell ' accordo di esposizione è sottoposta in prima istanza al comitato di gestione e , in appello , al consiglio dell ' associazione . La decisione del consiglio è definitiva e inappellabile .

( 6 ) Ogni anno la SMM & T prepara un elenco delle esposizioni e fiere generali e specializzate alle quali possono partecipare sia i membri firmatari , sia solo quelli facenti parte di determinate sezione dell ' associazione . Il comitato della sezione di cui trattasi può concedere , su richiesta , l ' autorizzazione e partecipare a manifestazioni particolari , salva la successiva approvazione del comitato di gestione dell ' associazione .

( 7 ) Nell ' agosto 1979 , un altro orgnizzatore inglese di esposizioni , Earls Court and Olympia Ltd e la sua filiale Fernston Ltd ( in appresso denominati Earls Court ) , si sono rivolti alla Commissione ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento n . 17 . Nella sua istanza , Earls Court sosteneva che l ' accordo di esposizione di SMM & T , come era applicato dall ' associazione e dai suoi membri , violava le disposizioni degli articoli 85 e 86 del trattato CEE .

( 8 ) Quando SMM & T trasferli il Salone internazionale dell ' auto a Birmingham , Earls Court decise di organizzare a Londra , nel mese di ottobre degli anni in cui non si svolgeva il Salone , una mostra dell ' automobile di portata più limitata . Fu infatti deciso di organizzare a Earls Court , nell ' ottobre 1977 , per la prima volta , un salone dell ' automobile riservato ai soli distributori . Ai sensi di esposizioni , la SMM & T autorizzò a partecipare a questa esposizione , conoscuita con la denominazione di « Motorfair 1977 » unicamente i rivenditori , ed escluse anche determinate sezioni dell ' assciazione . Questa approvazione significava che i fabbricanti e gli importatori a dare il loro appoggio alla partecipazione dei loro distributori alla « Motorfair 1977 » ; questi ultimi avrebbero comunque potuto partecipare a questa esposizione a proprie spese , dato che non potevano sottoscrivere l ' accordo di esposizione .

( 9 ) Quando nel 1978 Earls Court chiese alla SMM & T , in base all ' accordo di esposizione , l ' approvazione della « Motorfair 1979 » , riservata ai soli rivenditori , la SMM & T oppose un rifuito . In seguito a questo rifiuto , Earls Court dovette alla fine annullare la « Motorfair 1979 » prevista per il settembre 1979 , dato che il numero di rivenditori in grado di partecipare all ' esposizione senza l ' appoggio dei loro fabbricanti o concessionari si era talmente ridotto da togliere ogni interesse allo svolgimento della manifestazione .

( 10 ) Dopo aver esaminato il ricorso , la Commissione invitò la SMM & T a modificare l ' accordo di esposizione . Ottemperando a tale richiesta , la SMM & T ha sensibilmente modificato l ' accordo , la cui nuova versione può riassumersi come segue :

- negli anni in cui la SMM & T organizza esposizioni internazionali di veicoli a motore , i membri dell ' associazione possono partecipare direttamente o indirettamente per la presentazione di prodotti dell ' industria automobilistica nel Regno Unito , ad esposizioni che non siano organizzate dalla SMM & T solo nei limiti ammessi dalle sezioni competenti dall ' associazione , le quali potranno ammettere tale partecipazione soltanto nei casi e nella misura in cui non minaccino di ridurre l ' interesse delle esposizioni internazionali organizzate dalla SMM & T nello stesso anno ;

- negli anni in cui la SMM & T non organizza esposizioni internazionali di autoveicoli , i suoi membri sono liberi di partecipare direttamente o indirettamente , senza alcuna restrizione , alle esposizioni non organizzate dall ' associazione ;

- i firmatari dell ' accordo di esposizione hanno precedenza sugli altri richiedenti nell ' assegnazione degli spazi in tutte le esposizioni internazionali di veicoli a motore organizzate dalla SMM & T , e beneficiano anche una tariffa più favorevole ( - 25 % circa ) per detti spazi ; i benefici di tale disposizione decadranno in caso di infrazione alle norme dell ' accordo ;

- ogni questione o controversia relativa all ' interpretazione e agli effetti dell ' accordo di esposizione sarà , su richiesta di ogni parte interessata , sottoposta al giudizio di un arbitro indipendente .

( 11 ) In seguito alle modifiche apportate dalla SMM & T all ' accordo di esposizione , Earls Court ritirò la sua denuncia .

( 12 ) Al momento di modificare l ' accordo di esposizione la SMM & T aveva in un primo tempo proposto d ' inserire una restrituzione alla partecipazione dei membri firmatari alle esposizioni suscettibili di avere un ' importanza di portata nazionale , che si tengono negli anni in cui la SMM & T non organizza delle esposizioni automobilistiche d ' interesse internazionale . A seguito dei colloqui dalla SMM & T con i servizi della Commissione , questa clausola è stata abbandonata .

( 13 ) La Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi esito alla pubblicazione effettuata conformemente all ' articolo 19 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 .

II . VALUTAZIONE GIURIDICA

A . Applicabilità dell ' articolo 85 , paragrafo 1

Ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati gli accordi tra imprese , tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire , restringere a falsare il gioco della concorrenza all ' interno del mercato comune .

( 14 ) L ' accordo di esposizione è un accordo fra imprese da un lato e un ' associazione di imprese dell ' altro . Tutte le misure e decisioni adottate dalla SMM & T in applicazione dell ' accordo di esposizione costituiscono decisioni di un ' associazione di imprese .

L ' accordo di esposizione nella sua forma attuale ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all ' interno del mercato comune nei seguenti modi :

i ) la concorrenza fra i fabbricanti e gli importatori di prodotti dell ' industria automobilistica , firmatari dell ' accordo di esposizione , fra i loro distributori , è ristretta a o alterata a causa degli impedimenti o delle difficoltà che essincontrano , negli anni in cui la SMM & T organizza esposizioni internazionali , nel presentare i loro prodotti ai professionisti o al grande pubblico , in concorrenza reciproca , nelle esposizioni che non siano organizzate dalla SMM & T o nelle quali l ' associazione non ammetta la loro partecipazione ;

ii ) la concorrenza fra gli organizzatori di esposizioni dedicate ai prodotti dell ' industria automobilistica è ristretta o alterata a causa degli impedimenti o delle difficoltà che essi incontrano nell ' ottenere la partecipazione dei fabbricanti , degli importatori e praticamente anche dei rivenditori , negli anni in cui la SMM & T organizza un ' esposizione internazionale nel Regno Unito .

( 15 ) Queste restrizioni di concorrenza possono incidere sul commercio fra Stati membri nel seguente modo :

i ) negli anni in cui la SMM & T organizza esposizioni internazionali , agli importatori di prodotti dell ' industria automobilistica firmatari dell ' accordo di esposizione si impedisce , in tutto o in parte , di presentare i prodotti dell ' industria automobilistica fabbricati in altri Stati membri alle esposizioni nel Regno Unito che non siano state organizzate o approvate dalla SMM & T . Ciò può avere la conseguenza di limitare o di rendere incompleta la gamma dei prodotti dell ' industria automobilistica degli altri Stati membri presentati agli operatori o agli acquirenti nei corsi di tali esposizioni ;

ii ) gli altri organizzatori di esposizioni e di fiere che non siano state approvate da SMM & T sono privati della possibilità di esporre nel Regno Unito , negli anni di cui al punto i ) , i prodotti dell ' industria automobilistica fabbricati in altri Stati membri ; questo ostacolo al commercio fra gli Stati membri nel settore offerti dagli organizzatori di esposizioni può mettere in gioco libertà di scambi fra questi Stati , in modo contrario all ' obiettivo della creazione di un mercato unico per tutti questi Stati .

( 16 ) Data l ' importanza delle vendite dei prodotti dell ' industria automobilistica facenti capo ai firmatari dell ' accordo di esposizione , questi effetti sul commercio fra gli Stati membri non sono da considerarsi trascurabili affatto .

( 17 ) Di conseguenza , l ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato si applica all ' accordo di esposizione della SMM & T .

B . Applicabilità dell ' articolo 85 , paragrafo 3

Ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato le disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , dello stesso possono essere dichiarate inapplicabile a qualsiasi decisione di un ' associazione di imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico , per riservando agli utilizzatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva e evitando di :

a ) imporre alle imprese interessate delle restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ;

b ) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi .

( 18 ) In varie occasioni ( 3 ) la Commissione ha affermato che in materia di esposizioni e di fiere è sua politica ammettere gli accordi o le pratiche - come l ' accordo di esposizione delle SMM & T - che perseguano e realizzino razionalizzazioni e economie di costi e presentino nello stesso tempo per gli utilizzatori vantaggi che superino obiettivamente gli elementi restrittivi .

( 19 ) L ' accordo di esposizione della SMM & T presenta i seguenti vantaggi di razionalizzazione e di economie di costi :

i ) le esposizioni di prodotti dell ' industria automobilistica organizzate da SMM & T nel Regno Unito sono tali da assicurare , per il modo in cui sono organizzate e per la loro periodicità , la presentazione più efficace e prestigiosa della gamma la più ampia possibile di prodotti dell ' industria automobilistica ai clienti potenziali , al grande pubblico e ai mass media ;

ii ) i costi sostenuti dai fabbricanti e dagli importatori per la loro partecipazione ad esposizioni di autoveicoli nel Regno Unito sono ridotto in quanto devono limitare le loro partecipazioni a delle esposizioni che sono le più complete quanto alla gamma dei prodotti esposti e le più efficaci sotto il profilo della commercializzazione .

Si può pertanto concludere che l ' accordo di esposizione contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti dell ' industria automobilistica nel Regno Unito , nonchù promuovere il progresso economico .

( 20 ) Gli utilizzatori beneficeranno di un ' equa parte di questo miglioramento della distribuzione e del progresso economico . Infatti , la concentrazione periodica delle esposizioni organizzate dalla SMM & T permette agli utilizzatori d ' avere un panorama completo della gamma dei prodotti offerti sul mercato e d ' orientarsi meglio , prima di fare le loro scelte , senza dover andare da un ' esposizione all ' altra per vedere tutti i prodotti in vendita .

( 21 ) Le restrizioni imposte ai produttori e agli importatori , ossia il divieto di partecipare alle esposizioni suscettibili di ridurre l ' interesse delle esposizioni internazionali organizzate dalla SMM & T , possono essere giudicate indispensabili per la realizzazione dei vantaggi costituiti dalla razionalizzazione della presentazione dei prodotti dell ' industria automobilistica in occasione di queste manifestazioni .

( 22 ) L ' accordo di esposizione non limita la concorrenza nù fra i fabbricanti e gli importatori di prodotti dell ' industria automobilistica nel Regno Unito , nù fra gli organizzatori di esposizioni alle quali questi prodotti sono o potrebbero essere presentati .

La partecipazione alle esposizioni non rappresenta l ' unico modo per i fabbricanti e importatori di richiamare sui loro prodotti l ' attenzione degli operatori o di altri clienti potenziali . A tal fine essi dispongono anche di tutti i mass media . Va inoltre osservato a tale riguardo che i loro rivenditori , oltre ad avere contatti quotidiani diretti con la maggior parte dei clienti potenziali , restano liberi di partecipare a tutte le esposizioni o fiere di loro scelta , e che le loro attività di promozione contribuiranno in definitiva a mantenere un elevato livello di concorrenza fra i fabbricanti e fra gli importatori .

Per quanto riguarda la concorrenza fra gli organizzatori di esposizioni , l ' accordo di esposizione avrà su di essa un ' incidenza soltanto . Ogni organizzatore è libero di organizzare le esportazioni che vuole negli anni in cui non si tengano esposizioni organizzate dalla SMM & T . Negli anni in cui la SMM & T organizza le proprie esposizioni internazionali , soltanto agli organizzatori di esposizioni che rischiano di ridurre l ' impatto delle manifestazioni internazionali della SMM & T sarà impedito di ottenere la partecipazione dei fabbricanti e degli importatori . Va inoltre ricordato , nel medesimo contesto , che i rivenditori restano liberi di partecipare per proprio conto a tutte le esposizioni , in qualsiasi momento lo desiderino , ma senza poter contare , negli anni in cui la SMM & T organizza le proprie esposizioni internazionali , sull ' appoggio dei firmatari dell ' accordo .

( 23 ) Essendo dunque soddisfatte tutte le condizioni previste dall ' articolo 85 , paragrafo 3 , l ' accordo di esposizioni della SMM & T attualmente in vigore può beneficiare di una decisione di esenzione .

C . Applicabilità degli articoli 6 , 7 e 8 del regolamento n . 17

Ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , la decisione in applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni e oneri . Inoltre , ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , dello stesso regolamento , la Commissione deve assicurarsi che continuino a ricorrere le condizioni per l ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 .

( 24 ) L ' accordo di esposizione che la SMM & T ha applicato da molto prima del 1 gennaio 1973 , data in cui il Regno Unito ha aderito alla Comunità economica europea , è stato notificato alla Commissione il 25 giugno 1973 .

Tuttavia , è soltanto nel 1977 , quando l ' accordo di esposizione ha inciso sulla « Motorfair 1977 » organizzato da Earls Court e nel 1979 , quando l ' applicazione dell ' accordo di esposizione da parte di SMM & T ha determinato l ' annullamento della « Motorfair 1979 » , che gli elementi restrittivi dell ' accordo di esposizione nella sua forma di iniziale hanno manifestato tutti i loro effetti e hanno dato luogo ad una denuncia , cui ha fatto seguito l ' azione della Commissione .

( 25 ) In seguito all ' intervento della Commissione , la SMM & T ha modificato , in piena collaborazione con essa , l ' accordo di esposizione per renderlo conforme alle condizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 3 . La Commissione intende pertano applicare l ' articolo 7 del regolamento n . 17 e dichiare le disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , inapplicabili all ' accordo di esposizione notificato , per il periodo compreso fra il 1° luglio 1980 , data alla quale l ' accordo di esposizione modificato è stato per la prima volta sottoposto alla Commissione .

( 26 ) Nello stabilire la durata della propria decisione , conformemente all ' articolo 8 del regolamento n . 17 , la Commissione deve tener conto delle caratteristiche e delle esigenze proprie dell ' industria automobilistica , nonchù della frequenza delle manifestazioni coperte dall ' accordo di esposizione . Appare pertanto opportuno concedere l ' esenzione per il periodo compreso fra il 1° luglio 1980 e il 31 dicembre 1994 .

( 27 ) Ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , la decisione può essere sottoposta ad obblighi che consentano alla Commissione di accertare , durante il periodo di esenzione , che continuano a ricorrere le condizioni di applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 .

La SMM & T dovrà pertanto informare immediatamente la Commissione di tutte le modifiche apportate all ' accordo di esposizione e di tutti i cambianti intervenuti nella sua applicazione pratica .

Inoltre , la SMM & T informerà immediatamente la Commissione di tutti i casi in cui essa rifuiti , in base all ' accordo di esposizione , di approvare un ' esposizione di veicoli a motore organizzata nel Regno Unito da altri organizzatore .

Infine , la SMM & T presenterà ogni alla Commissione , entro la fine di gennaio , un calendario delle esposizioni internazionali di autoveicoli da essa organizzate del Regno Unito nel corso dell ' anno ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE sono dichiarate inapplicabili all ' accordo di esposizione della SMM & T , ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 . La presente decisione ha effetto dal 1° luglio 1980 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 1994 .

Articolo 2

Il divieto previsto dall ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato è dichiarato inapplicabile all ' accordo di esposizione della SMM & T per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1973 e il 30 giugno 1980 , ai sensi dell ' articolo 7 del regolamento n . 17 .

Articolo 3

La decisione di cui all ' articolo 1 è sottoposta ai seguenti obblighi :

- la SMM & T informerà immediatamente la Commissione di tutte le modifiche apportate all ' accordo di esposizione e di tutti i cambianti intervenuti nella sua applicazione pratica ;

- la SMM & T informerà immediatamente la Commissione di tutti i casi in cui essa rifuitera , in base all ' accordo di esposizione , di approvare un ' esposizione di autoveicoli organizzata nel Regno Unito da altri organizzatore ;

- ogni anno , entro la fine di gennaio , la SMM & T presenterà alla Commissione , il calendario delle sue esposizioni internazionali di veicoli a motore .

Articolo 4

La Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd ( Forbes House , Halkin Street , London SW1X 7DS ) e tutti i firmatari dell ' accordo di esposizioni , ai quali la SMM & T è tenuta a trasmetterla , sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 5 dicembre 1983 .

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

( 2 ) GU n . C 216 del 23 . 8 . 1980 , pag . 2 .

( 3 ) Decisione della Commissione nei casi :

Cematex ( GU n . L 227 dell ' 8 . 10 . 1971 , pag . 26 ) , rinnovata il 24 maggio 1983 ( GU n . L 140 del 31 . 5 . 1983 , pag . 27 ) ;

Unidi ( GU n . L 228 del 29 . 8 . 1975 , pag . 17 ) ;

BPICA ( GU n . L 299 del 23 . 11 . 1977 , pag . 18 ) , rinnovata il 20 aprile 1982 ( GU n . L 156 del 7 . 6 . 1982 , pag . 16 ) ;

EMO ( GU n . L 69 del 20 . 3 . 1969 , pag . 13 ) , rinnovata il 7 dicembre 1978 ( GU n . L 11 del 17 . 1 . 1979 , pag . 16 ) .

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