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Document 31983D0600
83/600/EEC: Commission Decision of 29 November 1983 approving a programme for the sheep sector in Ireland pursuant to Council Regulation (EEC) No 355/77 (Only the English text is authentic)
83/600/CEE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1983 relativa all'approvazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore ovino in Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
83/600/CEE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1983 relativa all'approvazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore ovino in Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 347 del 9.12.1983, p. 54–54
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
83/600/CEE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1983 relativa all'approvazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore ovino in Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 09/12/1983 pag. 0054 - 0054
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1983 relativa all'approvazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore ovino in Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (83/600/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, in data 11 gennaio 1983, il governo irlandese ha notificato il programma per il settore ovino completandolo con dati complementari in data 22 marzo e 6 maggio 1983; considerando che il programma interessa l'ammodernamento e la riattrezzatura dell'industria delle carni ovine ivi compresa la valorizzazione dei sottoprodotti e la creazione di sufficienti capacità di refrigerazione al fine di ridurre i costi di esercizio e di aumentare l'efficienza di questo settore, che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore della produzione di carni ovine; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato; considerando che rimane in sospeso la questione alle condizioni alle quali l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77 sarà continuata al di là del termine fissato dall'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento; che vi è motivo, di conseguenza, di limitare l'approvazione del programma alle date di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il programma per il settore ovino notificato dal governo irlandese in data 11 gennaio 1983, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, e completato in data 20 marzo e 6 maggio 1983, è approvato. 2. L'approvazione del programma riguarda unicamente i progetti presentati entro il 1o maggio 1984. Articolo 2 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.