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Document 31983D0494

83/494/CEE: Decisione della Commissione del 27 settembre 1983 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dal Canada

GU L 273 del 6.10.1983, p. 37–52 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2002; abrogato da 32002D0199

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/494/oj

31983D0494

83/494/CEE: Decisione della Commissione del 27 settembre 1983 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dal Canada

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 06/10/1983 pag. 0037 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0235
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0235
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0050


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1983

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dal Canada

(83/494/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a seguito di una missione effettuata da esperti veterinari delle Comunità, risulta che la situazione veterinaria nel Canada è controllata da servizi veterinari validamente strutturati ed organizzati, in grado di offrire garanzie soddisfacenti per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse con l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando inoltre che le autorità veterinarie canadesi responsabili hanno confermato che il Canada è indenne dalla peste bovina, dall'afta epizootica, dalla pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, dalla febbre catarrale maligna, dalla peste suina africana, dalla peste suina classica, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla stomatite e dall'esantema vescicolare dei suini da almeno dodici mesi ed è indenne da almeno sei mesi dalla stomatite vescicolare contagiosa, e che durante detti periodi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie;

considerando che le autorità veterinarie responsabili del Canada si sono impegnate a comunicare alla Commissione delle Comunità europee ed agli Stati membri, con telescritto o telegramma, entro un termine di ventiquattro ore, la conferma dell'apparizione di una delle malattie summenzionate o l'adozione delle vaccinazioni contro tali malattie, oppure entro un congruo termine, le proposte di modifica concernenti il piano canadese per gli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, il programma canadese per l'eradicazione della brucellosi o la normativa canadese concernente le importazioni di animali delle specie bovina e suina, nonché del relativo materiale seminale e dei loro embrioni;

considerando che le autorità veterinarie canadesi responsabili si sono impegnate a controllare ufficialmente il rilascio dei certificati previsti dalla presente decisione per le importazioni nella CEE di bovini e suini dal Canada ed a garantire che tutti i relativi certificati ed attestati saranno conservati dai servizi ufficiali almeno per un periodo di dodici mesi dalla spedizione degli animali;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adattate alla situazione specifica del paese terzo interessato; che, dato il carattere di epizoozia assunto dalla febbre catarrale maligna, gli Stati membri devono adottare ulteriori precauzioni;

considerando che, nel caso in cui sia necessaria la quarantena, occorre garantire, mediante un documento di autorizzazione, che sono state prese le opportune disposizioni affinché la quarantena si svolga nel modo regolare, tenuto conto in particolare delle capacità ricettive delle stazioni di quarantena designate; che il documento suddetto deve essere rilasciato se le predette condizioni sono soddisfatte, tenendo presente che può essere anche prescritto che nel periodo di quarantena e durante il trasporto gli animali possano venire a contatto soltanto con animali di stato sanitario analogo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali dal Canada alle seguenti condizioni:

a) animali domestici della specie bovina destinati all'allevamento o alla produzione, in possesso dei requisiti indicati nel certificato sanitario, conforme al facsimile dell'allegato A, che deve scortare la partita insieme a un documento di autorizzazione. Tale autorizzazione può comunque essere limitata a taluni periodi dell'anno e/o ad animali non gravidi;

b) animali domestici della specie suina destinati all'allevamento in possesso dei requisiti indicati nel certificato sanitario, conforme al facsimile dell'allegato B, che deve scortare la partita insieme ad un documento di autorizzazione;

c) nei documenti di autorizzazione di cui alle lettere a) e b) può essere richiesto che durante il periodo di isolamento e il trasporto gli animali vengano a contatto soltanto con animali di stato sanitario analogo.

2. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina diversi da quelli elencati al paragrafo 1.

3. a) Qualora le prove effettuate presso le stalle dell'isolamento precedente la spedizione di cui all'allegato A, paragrafo V, punto 10, ed all'allegato B, paragrafo V, punto 10, non dovessero dare esito negativo, tutti gli animali risultati positivi dovranno essere evacuati. Prima di autorizzare l'importazione di uno o più dei rimanenti animali in provenienza dai suddetti fabbricati, lo Stato membro destinatario e le autorità veterinarie canadesi devono garantire che detti animali continuino ad essere conformi alle garanzie sanitarie di cui al paragrafo 1.

b) Se più Stati membri impiegano simultaneamente i fabbricati adibiti all'isolamento, le misure di cui alla lettera a) devono essere coordinate dallo Stato membro interessato di concerto con le autorità veterinarie canadesi.

c) Gli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione un resoconto sugli incidenti gravi verificatisi durante il periodo di isolamento accompagnato dalla descrizione particolareggiata delle misure conseguentemente intraprese.

Articolo 2

1. Dopo l'ispezione sanitaria (controllo all'importazione), effettuata conformemente all'articolo 12 della direttiva 72/462/CEE a un posto di frontiera di uno Stato membro e dopo aver annotato sul certificato sanitario che scorta ogni spedizione di bovini o di suini che gli animali sono stati ammessi, questi ultimi possono essere posti in isolamento in un luogo e per un periodo che saranno indicati dallo Stato membro destinatario; durante il periodo di isolamento, gli animali possono essere sottoposti ai trattamenti ritenuti necessari dallo Stato membro, ovvero ad uno o più degli esami di cui all'allegato C, a seconda della specie cui appartengono. Se i risultati non sono negativi, possono essere effettuate prove supplementari più specifiche.

2. Lo Stato membro destinatario adotta tutte le misure necessarie per evitare un'eventuale contaminazione degli allevamenti indigeni.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per i tori destinati direttamente a un centro di raccolta del materiale seminale, gli Stati membri possono non applicare le disposizioni dell'allegato A, paragrafo V, punto 5, lettera iii), secondo trattino. In tal caso i tori, dopo l'importazione, devono essere isolati per almeno nove mesi, periodo durante il quale saranno sottoposti a due immunodiffusioni su gel di agar per la leucosi enzootica bovina, conformemente al disposto dell'allegato C, con un intervallo di quattro mesi tra le due prove, l'ultima delle quali è effettuata al termine del periodo di isolamento quando gli animali hanno almeno diciotto mesi di età.

2. a) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per i tori e le femmine non gravide, gli Stati membri possono non applicare le disposizioni dell'allegato A, paragrafo V, punto 5, lettera iii), secondo trattino. In tal caso gli animali devono avere almeno diciotto mesi di età al momento della spedizione di cui al punto 13 dell'allegato A e, qualora si tratti di animali femmine, questi devono essere non gravidi immediatamente prima dell'isolamento, secondo quanto previsto al punto 6 dell'allegato A, e al momento della spedizione. b) Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga devono isolare gli animali all'importazione e sottoporli ad immunodiffusione su gel di agar per la leucosi enzootica bovina, conformemente al disposto dell'allegato C, una prima volta due mesi dopo l'importazione e una seconda volta quattro mesi più tardi. Gli animali che risultino positivi devono essere macellati o riesportati.

c) Gli Stati membri devono garantire che gli animali importati in virtù di tale deroga possono essere rintracciati per un periodo di due anni dalla loro importazione; durante tale periodo essi devono essere sottoposti ad ulteriori immunodiffusioni su gel di agar per la leucosi enzootica bovina conformemente al disposto dell'allegato C.

d) Gli Stati membri devono presentare alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 1985, una relazione sugli animali importati in virtù di tale deroga.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1984 al più tardi.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per i bovini d'allevamento o da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

N.

Paese speditore: CANADA

Ministero competente: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA CANADESE

Servizio competente per il rilascio: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA CANADESE

I. Numero degli animali:

(In lettere)

II. Identificazione degli animali

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero degli animali // Vacca, toro, bue, giovenca o vitello // Razza // Età // Contrassegni ufficiali, altri marchi o dati segnaletici (indicare il numero e la posizione) // // // // // // // // // // // // // // //

III. Provenienza degli animali

Gli animali provengono dalla seguente azienda/dalle seguenti aziende (5):

1.2 // // // Contrassegni ufficiali o dati segnaletici // Azienda d'origine (Indirizzo e provincia) // // // // // //

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti

da

(Luogo di spedizione)

a

(Stato membro e luogo di destinazione)

entrando nel territorio della Comunità

a

(Posto di frontiera comunitario)

1.2.3 // a mezzo di: // aereo (volo n. // ) // // nave (nome: // ) (5)

il

(Data e ora d'arrivo previste)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario: V. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale designato dalla competente autorità centrale canadese, certifica che, in base all'esito dell'indagine effettuata e per quanto gli risulta, gli animali di cui sopra possiedono i seguenti requisiti:

1. i) Sono stati concepiti, partoriti ed allevati in Canada e non ne sono mai usciti.

ii) Non discendono da animali che risultino essere stati sottoposti all'immunodiffusione su gel di agar per la febbre catarrale maligna con risultato positivo.

iii) Provengono da aziende esistenti da almeno tre anni.

2. Sono stati identificati tramite contrassegni o dati segnaletici ufficialmente riconosciuti, come indicato nel paragrafo II.

3. Non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di malattie contagiose o infettive.

4. i) Non sono stati vaccinati contro la brucellosi, la malattia di Johne, o l'anaplasmosi.

ii) Sono/Non sono stati vaccinati contro la dissenteria virale bovina (3) (5).

iii) Sono/Non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva dei bovini (3) (5).

5. Provengono da allevamenti:

i) riconosciuti indenni da tubercolosi dalle autorità veterinarie centrali canadesi, conformemente al programma canadese per l'eradicazione della tubercolosi;

ii) riconosciuti indenni da brucellosi dalle autorità veterinarie centrali canadesi, conformemente al programma canadese 1980 per l'eradicazione della brucellosi, nei quali nessun animale è stato vaccinato contro la brucellosi nei tre anni precedenti (2) e nei quali tutti i bovini sono rimasti esenti da sintomi clinici della brucellosi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti il periodo di isolamento di cui al punto 6;

iii) nei quali:

- non è stato segnalato al sottoscritto o ad altri funzionari del governo canadese alcun fatto che lasci supporre che si sia verificato un caso di leucosi bovina enzootica nell'allevamento nei tre anni precedenti (2), avendo il proprietario dichiarato per iscritto di non essere a conoscenza di alcun fatto del genere ed inoltre che gli animali destinati all'esportazione verso la Comunità economica europea sono stati partoriti ed allevati nel suddetto allevamento o hanno fatto parte integrante di esso nei dodici mesi precedenti (2);

- nei dodici mesi precedenti (2) tutti i bovini di età superiore ai ventiquattro mesi alla data della prova, facenti parte dell'allevamento dal quale provengono, sono stati sottoposti, con risultato negativo, all'immunodiffusione su gel di agar per la leucosi enzootica bovina (3), (5), (6);

iv) nei quali, immediatamente prima del periodo d'isolamento previsto al punto 6, non si sono riscontrati sintomi di eventuali manifestazioni delle seguenti malattie:

- carbonchio ematico nei trenta giorni precedenti;

- rinotracheite infettiva dei bovini, vulvovaginite pustolosa infettiva dei bovini e dissenteria virale dei bovini nei tre mesi precedenti;

- rabbia, campilobatteriosi (C. foetus), tricomoniasi (T. foetus), febbre Q e leptospirosi nei sei mesi precedenti;

- micoplasmosi e anaplasmosi nei dodici mesi precedenti;

- malattia di Johne nei due anni precedenti.

6. Dopo esame clinico con esito negativo quanto ai sintomi di malattie trasmissibili, sono stati isolati dagli altri animali delle rispettive aziende di origine per un periodo non inferiore a ventuno giorni. Per gli animali della specie bovina ai quali si applica l'articolo 3 della decisione 83/494/CEE, tale periodo non è stato inferiore a due mesi (5). 7. All'inizio del suddetto periodo d'isolamento, sono risultati negativi ai seguenti esami effettuati ai sensi dell'allegato C della decisione 83/494/CEE della Commissione presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto:

i) intradermotubercolinizzazione unica;

ii) sieroagglutinazione e fissazione del complemento per la brucellosi bovina;

iii) immunodiffusione su gel di agar per la leucosi enzootica bovina;

iv) immunodiffusione su gel di agar per la febbre catarrale maligna e la malattia emorragica epizootica;

v) microagglutinazione per la leptospirosi (specie pomona, grippotyphosa, hardjo e sejroe) e/oppure sono stati sottoposti, durante il periodo di isolamento di cui al punto 10 e dopo essere risultati negativi a tutti gli esami ivi previsti (salvo quelli per la leptospirosi), ad un'iniezione di diidrostreptomicina (25 mg/kg di peso vivo) (3) (5);

vi) sieroneutralizzazione per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, nel caso di animali non vaccinati contro tale malattia (5);

vii) sieroneutralizzazione per la dissenteria virale bovina, nel caso di animali non vaccinati contro tale malattia (5);

viii) se si tratta di vacche in lattazione, esame clinico per la mastite ed analisi del latte, per rivelare uno stato infiammatorio o identificare un microorganismo patogeno specifico.

8. Dopo essere stati sottoposti agli esami di cui al punto 7, alla scadenza del periodo di ventuno giorni d'isolamento [due mesi se si tratta di animali ai quali si applica l'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/494/CEE] (3) (5) sono stati esaminati e riconosciuti esenti da malattie trasmissibili e da segni evidenti della presenza di ectoparassiti o larve di estridi.

9. Nelle ventiquattro ore successive agli esami di cui al punto 8, sono stati trasportati direttamente ai fabbricati destinati all'isolamento precedente la spedizione, di cui al punto 10, con veicoli puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi e senza venire a contatto con fessipedi diversi da bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione.

10. Hanno soggiornato in locali destinati all'isolamento precedente la spedizione ufficialmente riconosciuti e controllati dai servizi veterinari canadesi finché gli esami (4) di cui al punto 7 sono stati ripetuti con risultato negativo. Gli esami per la leptospirosi sono/non sono stati ripetuti (3) (5). Detti esami non sono stati iniziati prima del ventunesimo giorno di permanenza degli animali nei locali di isolamento e, se del caso, sono stati praticati presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto. Nel caso dei bovini ai quali si applica l'articolo 3 della decisione 83/494/CEE, il periodo è di trenta giorni (5). La tubercolinizzazione è stata iniziata il . . . . . . . . . . . . (data dell'inoculazione).

11. Alla scadenza del periodo di isolamento, una volta completati gli esami di cui al punto 10 e dopo un esame clinico risultato negativo quanto ai sintomi di malattie trasmissibili, sono stati trasportati direttamente al luogo di carico per la spedizione verso la Comunità europea, in veicoli puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi e senza venire a contatto con fessipedi diversi dai bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione.

12. Nel caso di animali ai quali si applica l'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/494/CEE, le femmine non erano gravide immediatamente prima dell'isolamento e al momento della spedizione tutti gli animali oggetto della presente deroga hanno almeno diciotto mesi di età e sono, per quanto riguarda le femmine, non gravidi (3) (5).

13. Nel luogo di spedizione sono stati imbarcati sulla nave o sull'aereo in compartimenti puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi, e sulla nave o sull'aereo non sono stati caricati fessipedi diversi dai bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione. VI. La validità del presente certificato è di ventuno giorni a decorrere dalla data del carico

1.2.3 // // Fatto a , // il (Data del carico) 1.2,3 // // // Timbro (Firma del veterinario ufficiale) // (Nome e qualifica, in stampatello)

VII. Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)/della nave (nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (5) dichiara che gli animali di cui al precedente paragrafo II sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave (5) durante il volo/la navigazione (5) da

in Canada a . . . . . . . . . . . . . . . . . nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave (5) non è atterrato/non ha fatto scalo (5) in nessun luogo al di fuori del Canada durante il suo viaggio verso la Comunità europea.

1.2.3 // // Fatto a , (Porto od aeroporto di arrivo) // il (Data di arrivo) 1.2,3 // // // Timbro (Firma del capitano della nave o dell'aereo) (Nome e qualifica, in stampatello)

VIII. Dichiarazione concernente il controllo sanitario all'importazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale responsabile del posto di frontiera di

1.2(Località) // in (Stato membro)

certifica che gli animali descritti al precedente paragrafo II sono stati sottoposti a controllo sanitario (controllo all'importazione) al loro arrivo sul territorio della Comunità, a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e che ad essi è stato concesso/rifiutato l'ingresso (5).

1.2.3 // // Fatto a , (Posto di frontiera) // il (Data del controllo sanitario) 1.2,3 // // // Timbro (Firma del veterinario ufficiale) (Nome e qualifica, in stampatello)

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi soltanto al numero di animali trasportati in una stessa nave o in uno stesso aereo, aventi lo stesso destinatario.

(2) Questo periodo precede la data dell'isolamento nell'azienda d'origine.

(3) Opzione che deve essere indicata dallo Stato membro importatore.

(4) Fra le prove di cui ai punti 7 e 10 deve intercorrere un periodo di almeno trenta giorni, salvo per la tubercolinizzazione, per la quale il periodo deve essere di almeno quarantadue giorni.

(5) Cancellare la menzione inutile.

(6) Cancellare in caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 3.

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per i suini d'allevamento o da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

N.

Paese speditore: CANADA

Ministero competente: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA CANADESE

Servizio competente per il rilascio: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA CANADESE

I. Numero degli animali:

(In lettere)

II. Identificazione degli animali

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero degli animali // Sesso // Razza // Età // Contrassegni ufficiali, altri marchi o dati segnaletici (indicare il numero e la posizione) // // // // // // // // // // // // // // //

III. Provenienza degli animali

Gli animali provengono dalla seguente azienda/dalle seguenti aziende (5):

1.2 // // // Contrassegni ufficiali o dati segnaletici // Azienda d'origine (Indirizzo e provincia) // // // // // //

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti

da

(Luogo di spedizione)

a

(Stato membro e luogo di destinazione)

entrando nel territorio della Comunità

a

(Posto di frontiera comunitario)

1.2.3 // a mezzo di: // aereo (volo n. // ) // // nave (nome: // ) (5)

il

(Data e ora d'arrivo previste)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario: V. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale designato dalla competente autorità canadese, certifica che, in base all'esito dell'indagine effettuata, e per quanto gli risulta, gli animali di cui sopra possiedono i seguenti requisiti:

1. Hanno soggiornato per almeno sei mesi prima della data del carico o sin dalla nascita in territorio canadese.

2. Sono stati identificati tramite contrassegni o dati segnaletici ufficialmente riconosciuti, come indicato al punto II.

3. Non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di malattie contagiose o infettive.

4. i) Non sono stati vaccinati contro la brucellosi suina, il morbo di Aujeszky, l'influenza suina.

ii) Sono/non sono stati vaccinati contro la leptospirosi (3) (5).

5. Provengono da allevamenti:

i) riconosciuti indenni da brucellosi dalle autorità veterinarie centrali canadesi;

ii) nei quali, immediatamente prima del periodo d'isolamento di cui al punto 6, non sono state riscontrate prove di eventuali manifestazioni delle seguenti malattie:

- carbonchio ematico nei trenta giorni precedenti,

- rabbia, malattia di Aujeszky, dissenteria suina, encefalomielite virale (vomito e deperimento), leptospirosi e rinite atrofica nei sei mesi precedenti;

- gastroenterite trasmissibile ed influenza suina nei dodici mesi precedenti;

iii) che nei precedenti sei mesi sono risultati negativi a un esame del sangue, praticato sul 10 % degli animali adulti da riproduzione e consistente nella prova di sieroneutralizzazione per la gastroenterite trasmissibile e/o nella prova di inibizione dell'emoagglutinazione per l'influenza suina (2) (3) (5).

6. Dopo esame clinico con esito negativo quanto ai sintomi di malattie trasmissibili, sono stati isolati dagli altri animali nelle rispettive aziende di origine per un periodo non inferiore a ventuno giorni.

7. Nel suddetto periodo d'isolamento di ventuno giorni, sono risultati negativi ai seguenti esami effettuati ai sensi dell'allegato C della decisione 83/494/CEE della Commissione presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto:

i) intradermotubercolinizzazione unica per la tubercolosi aviare;

ii) sieroagglutinazione e fissazione del complemento per la brucellosi;

iii) sieroneutralizzazione per la malattia di Aujeszky;

iv) sieroneutralizzazione per la gastroenterite trasmissibile;

v) inibizione dell'emoagglutinazione per l'influenza suina;

vi) microagglutinazione per la leptospirosi [specie pomona, grippotyphosa, hardjo e tarassovi (Hyos)] e/oppure sono stati sottoposti, durante il periodo di isolamento di cui al punto 10 e dopo essere risultati negativi a tutti gli esami ivi previsti (salvo quelli per la leptospirosi), ad un'iniezione di diidrostreptomicina (25 mg/kg di peso vivo) (3) (5).

8. Dopo essere stati sottoposti agli esami (4) di cui al punto 7, alla scadenza del periodo di ventuno giorni d'isolamento, sono stati esaminati e dichiarati esenti da sintomi di malattie trasmissibili e da segni evidenti della presenza di ectoparassiti. 9. Nelle ventiquattro ore successive agli esami di cui al punto 8, sono stati trasportati direttamente ai locali destinati all'isolamento precedente la spedizione, di cui al punto 10, con veicoli puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi e senza venire a contatto con fessipedi diversi da bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione.

10. Hanno soggiornato in locali destinati all'isolamento precedente la spedizione ufficialmente riconosciuti e controllati dai servizi veterinari canadesi finché gli esami (4) di cui al punto 7 sono stati ripetuti con risultato negativo. Gli esami per la leptospirosi sono/non sono stati ripetuti (3) (5). Detti esami non sono stati iniziati prima del ventunesimo giorno di permanenza degli animali nei locali di isolamento e, se del caso, sono stati praticati presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto. La tubercolinizzazione è stata iniziata il . . . . . . . (data dell'inoculazione).

11. Alla scadenza del periodo di isolamento, una volta completati gli esami di cui al punto 10 e dopo un esame clinico risultato negativo quanto ai sintomi di malattie trasmissibili, sono stati trasportati direttamente al luogo di carico per la spedizione verso la Comunità europea, in veicoli puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi e senza venire a contatto con fessipedi diversi da bovini o suini rispondenti alla norme della decisione 83/484/CEE della Commissione.

12. Nel luogo di spedizione sono stati imbarcati sulla nave o sull'aereo in compartimenti puliti e disinfettati sotto il controllo di un funzionario dei servizi veterinari canadesi, e sulla nave o sull'aereo non sono stati caricati altri fessipedi diversi da bovini o suini rispondenti alle norme della decisione 83/494/CEE della Commissione; se sono state utilizzate casse, esse erano state costruite con materiale nuovo.

VI. La validità del presente certificato è di ventuno giorni a decorrere dalla data del carico

1.2.3 // // Fatto a , // il (Data del carico) 1.2,3 // // // Timbro (Firma del veterinario ufficiale) // (Nome e qualifica, in stampatello)

VII. Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) /della nave (nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (5) dichiara che gli animali di cui al precedente paragrafo II sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave (5) durante il volo/la navigazione (5) da

in Canada a . . . . . . . . . . . . . . . . . nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave (5) non è atterrato/non ha fatto scalo (5) in nessun luogo al di fuori del Canada durante il suo viaggio verso la Comunità europea.

1.2.3 // // Fatto a , (Porto od aeroporto di arrivo) // il (Data di arrivo) 1.2,3 // // // Timbro (Firma del capitano della nave o dell'aereo) // (Nome e qualifica, in stampatello)

VIII. Dichiarazione concernente il controllo sanitario all'importazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale responsabile del posto di frontiera di

1.2(Località) // in (Stato membro)

certifica che gli animali descritti al precedente paragrafo II sono stati sottoposti a controllo sanitario (controllo all'importazione) al loro arrivo sul territorio della Comunità, a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e che ad essi è stato concesso/rifiutato l'ingresso (5).

1.2.3 // // Fatto a , (Posto di frontiera) // il (Data del controllo sanitario) 1.2,3 // // // Timbro (Firma del veterinario ufficiale) // (Nome e qualifica, in stampatello)

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi soltanto al numero di animali trasportati in uno stessa nave o in uno stesso aereo, aventi lo stesso destinatario.

(2) Questo periodo precede la data dell'isolamento nell'azienda d'origine e taluni Stati membri possono richiedere tali esami dell'allevamento.

(3) Opzione che deve essere indicata dallo Stato membro importatore.

(4) Fra le prove di cui ai punti 7 e 10 deve intercorrere un periodo di almeno trenta giorni, salvo per la tubercolonizzazione, per la quale il periodo deve essere di almeno quarantadue giorni.

(5) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO C

I. Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle prove per i bovini, ai sensi dell'allegato A, punto V, numeri 7 e 10

1. Tubercolosi

L'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina bovina dev'essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE del Consiglio (2).

2. Brucellosi

La prova di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento dev'essere effettuata conformemente all'allegato C, lettere A e B, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

3. Leucosi bovina enzootica

La prova di immunodiffusione su gel di agar dev'essere effettuata conformemente all'allegato G della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

4. Febbre catarrale maligna

La prova di immunodiffusione su gel di agar dev'essere effettuata secondo la seguente metodica.

i) Antigene:

L'antigene precipitante dev'essere preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida di un ceppo di riferimento del virus della febbre catarrale maligna. Sono raccomandabili le cellule BHK o Vero. L'antigene è presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione può essere effettuata con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus nell'antigene può essere inattivato per aggiunta dello 0,3 % (V/V) di B-propiolattone.

ii) Siero da esaminare.

iii) Siero positivo di riferimento:

Le proporzioni ottimali devono essere ricavate standardizzando rispetto al siero di riferimento internazionale. Impiegando l'antisiero e l'antigene di riferimento internazionali, si deve produrre un siero standard nazionale, da liofilizzare ed impiegare come siero di riferimento positivo in ciascuna prova.

iv) Gel di Agar:

Agarosio all'1 %, preparato in tampone al borato o al sodiobarbital a pH 8,5-9,0. Versare in scatola Petri, in modo da ottenere uno strato minimo di 3,0 mm di agarosio.

v) Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità; essi devono essere distribuiti secondo uno schema fisso, costituito da un pozzetto centrale e da 6 pozzetti disposti in circolo attorno ad esso.

Diametro dei pozzetti: 5 mm.

Distanza tra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm.

vi) Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti 2, 4 e 6 col siero positivo di riferimento; riempire i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare.

1

6 2

5 3

4

vii) Porre in incubazione per settantadue ore a temperatura ambiente in camera chiusa e umida. Il siero in esame risulta positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa d'identificazione col siero di riferimento. Esso è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e non fa incurvare la linea del siero di riferimento. Le scatole Petri vanno esaminate in illuminazione indiretta contro fondo scuro.

5. Malattia emorragica epizootica

La prova di immunodiffusione su gel di agar dev'essere effettuata secondo la seguente metodica.

i) Antigene:

L'antigene precipitante dev'essere preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida di un ceppo di riferimento del virus della malattia emorragica epizootica (ceppo New Jersey). Sono raccomandabili le cellule BHK o Vero. L'antigene è presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione può essere effettuata con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus nell'antigene può essere inattivato per aggiunta dello 0,3 % (V/V) di B-propiolattone.

ii) Siero da esaminare.

iii) Siero positivo di riferimento:

Le proporzioni ottimali devono essere ricavate standardizzando rispetto al siero di riferimento internazionale. Impiegando l'antisiero e l'antigene di riferimento internazionali, si deve produrre un siero standard nazionale, da liofilizzare ed impiegare come siero di riferimento positivo in ciascuna prova.

iv) Gel di agar:

Agarosio all'1 % preparato in tampone al borato e al sodiobarbital a pH 8,5-9,0. Versare in scatola Petri, in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio.

v) Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità; essi devono essere distribuiti secondo uno schema fisso, costituito da un pozzetto centrale e da 6 pozzetti disposti in circolo attorno ad esso.

Diametro dei pozzetti: 5 mm.

Distanza tra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm.

vi) Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti 2, 4 e 6 col siero positivo di riferimento; riempire i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare.

1

6 2

5 3

4

vii) Porre in incubazione per settantadue ore a temperatura ambiente in camera chiusa e umida. Il siero in esame risulta positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa d'identificazione col siero di riferimento. Esso è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e non fa incurvare la linea del siero di riferimento. Le scatole Petri vanno esaminate in illuminazione indiretta contro fondo scuro.

6. Leptospirosi

La prova di agglutinazione microscopica dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

Colture:

Mantenere in terreni di Korthof e EMJH a 30 ° C.

Antigene:

Deve contenere 2 × 10 8 microorganismi per ml di terreno di coltura.

Prova:

Impiegare quantità uguali di antigene e di siero. Porre in piastre da microtitolazione a fondo piatto, mescolare e incubare a 30 ° C per due ore, ovvero a 37 ° C per un'ora-un'ora e mezza e leggere i risultati in luce attenuata su campo scuro, impiegando un ingrandimento compreso fra 60 e 100.

Interpretazione:

Un'agglutinazione inferiore al 50 %, della diluizione di 1: 100, è considerata risultato negativo. 7. Rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva

La prova di sieroneutralizzazione dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

La prova di sieroneutralizzazione a virus costante e siero variabile dev'essere effettuata sulla base di una microtitolazione, impiegando cellule MDBK od altre cellule recettive. Il ceppo di riferimento del virus (Colorado, Oxford od altro) dev'essere impiegato a 100 TCID50 per 0,025 ml; i campioni di siero, inattivati e non diluiti, devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Prima di aggiungere le cellule MDBK, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per un'ora a 37 ° C nelle piastre per microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore.

Siero:

Prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 ° C per 30 minuti.

Controlli:

- prova di infettività del virus,

- controlli di tossicità del siero,

- controlli su colture di cellule non inoculate,

- antisieri di riferimento.

Interpretazione:

I risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-6 giorni di incubazione a 37 ° C. I titoli del siero sono considerati negativi qualora non si abbia neutralizzazione alla diluizione 1:2 (siero non diluito).

8. Dissenteria virale bovina

La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo la seguente procedura.

La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata con un'apparecchiatura per la microtitolazione, a virus costante e siero variabile, impiegando adeguate cellule bovine recettive propagate in serie (ad esempio cellule dei turbinati di bovini come quelle descritte da McClurkin ed altri, 1974, Arch. ges. Virusforschung, 45, 285-289).

È essenziale che tutti i reagenti e le cellule siano esenti da contaminazione da virus avventizio con citopatico DVB/MD. Il virus per la prova, che può essere qualsiasi ceppo citopatico di riferimento adeguato (come ad esempio il ceppo NADL) è impiegato ad una concentrazione di 100 dosi mediane infettive di coltura cellulare per 0,05 ml. Le diluizioni di sieri inattivati devono essere mescolate con volumi uguali di sospensione di virus (0,05 ml) e le miscele virus-siero devono essere poste in incubazione per un'ora a 37 ° C prima di aggiungere uguali volumi di sospensione cellulare. Le cellule devono essere impiegate ad una concentrazione capace di formare un monostrato completo entro due giorni.

Prima della prova di sieri devono essere inattivati termicamente a 56 ° C per trenta minuti.

I controlli devono comprendere:

- prova di infettività del virus,

- controlli di tossicità del siero,

- controlli su colture di cellule non inoculate,

- antisieri di riferimento.

Lettera ed interpretazione:

Con il ceppo NADL il tempo ottimale di lettura è dopo cinque giorni di incubazione a 37 ° C.

Un titolo di neutralizzazione mediano di 1/10 è considerato indicativo di un responso immunitario ad un'infezione acuta avuta in passato.

9. Analisi del latte per la ricerca della mastite

L'analisi del latte deve essere effettuata secondo l'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE del Consiglio. II. Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle prove per i suini, ai sensi dell'allegato B, punto V, numeri 7 e 10

1. Tubercolosi

L'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina aviare dev'essere effettuata secondo l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE, salvo il fatto che l'inoculazione va praticata nella pelle floscia alla base dell'orecchio.

2. Brucellosi

Le prove di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento devono essere effettuate secondo l'allegato C, lettere A e B, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE del Consiglio.

3. Malattia di Aujeszky

La prova di sieroneutralizzazione dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

La prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile dev'essere effettuata mediante una microtitolazione su cellule Vero o su altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della malattia di Aujeszky dev'essere impiegato a 100 TCID50 per 0,025 ml; i campioni di siero, inattivati e non diluiti, devono essere mescolati con un volume eguale (0,025ml) di sospensione virale. Prima di aggiungere le opportune cellule, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per un'ora a 37 ° C nelle piastre per microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo ventiquattro ore. Ogni pozzetto riceve 0,05 ml di sospensione di cellule.

Siero:

Prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 ° C per trenta minuti.

Controlli:

- prova di infettività del virus,

- controlli di tossicità del siero,

- controlli su colture di cellule non inoculate,

- antisieri di riferimento.

Interpretazione:

I risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo tre-sette giorni di incubazione a 37 ° C. I sieri con titolo inferiore a 1: 2 sono considerati negativi.

4. Gastroenterite trasmissibile (GET)

La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo la seguente procedura.

Impiegare la prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile. Le miscele siero-virus devono essere inoculate su colture monostrato precocemente confluenti di cellule primarie del rene di suino, o su altri sistemi cellulari sensibili del suino. Il virus della GET dev'essere impiegato a 100 TCID50 per volume: i campioni di siero inattivo (non diluito) devono essere mescolati con un volume uguale di sospensione di virus. Le miscele virus/siero devono essere incubate per trenta-sessanta minuti a 37 ° C, poi inoculate su opportune cellule renali primarie o su altre cellule recettive di suino.

Controlli:

- prova di infettività del virus,

- controlli di tossicità del siero,

- controlli su colture di cellule non inoculate,

- antisieri di riferimento.

Interpretazione:

I risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato nella prova devono essere rgistrati dopo cinque giorni di incubazione a 37 ° C. I sieri con titoli inferiori a 1: 2 sono da considerarsi negativi. Nella prova di microtitolazione sono considerati negativi i sieri con titoli inferiori a 1: 4. 5. Influenza dei suini

La prova di emoagglutinazione-inibizione dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

Le prove vanno effettuate secondo metodi standard (US Department Health, Education and Welfare, Immunology series No 6) impiegando il ceppo A/Swine/Winconsin/15/30 e A/Swine/Belgium/1/79 (HlNl). Per distruggere gli inibitori non specifici, i sieri di suino devono essere trattati a 37 ° C per una notte con enzima distruttore dei recettori (filtrato di Vibrio cholerae) e successivamente riscaldati a 56 ° C per trenta minuti per distruggere l'attività enzimatica residua, oppure essere trattati a 4 ° C per una notte con caolino al 25 % (Clarke and Casals 1958, American Journal for Tropical Medicine and Hygiene, 7, 561).

Dopo assorbimento con una sospensione al 10 % di eritrociti di pollo (un'ora a 37 ° C), i sieri devono essere controllati con riferimento a 4 unità emoagglutinanti di virus impiegando eritrociti di pollo all'1 %. Prima di aggiungere gli eritrociti, il virus e il siero devono essere mantenuti a contatto per sessanta minuti a temperatura ambiente.

I sieri con titoli uguali o superiori a 1/10 sono considerati positivi.

6. Leptospirosi

La prova di agglutinazione microscopica dev'essere effettuata secondo la seguente procedura.

Colture:

Mantenere in terreni Korthof e EMJH a 30 ° C.

Antigene:

Deve contenere 2 × 108 microorganismi per ml di terreno di coltura.

Prova:

Impiegare quantità eguali di antigene e di siero. Porre in piastre da microtitolazione a fondo piatto, mescolare e incubare a 30 ° C per due ore, ovvero a 37 ° C per un'ora-un'ora e mezza, e leggere i risultati in luce attenuata su campo scuro, impiegando un ingrandimento compreso fra 60 e 100 X.

Interpretazione:

Un'agglutinazione inferiore al 50 %, alla diluizione di 1: 100, è considerata risultato negativo.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.

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