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Έγγραφο 31983D0331

83/331/CEE: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1983 che adotta l' azione comunitaria sperimentale di stimolo dell' efficacia del potenziale scientifico e tecnico della Comunità economica europea

GU L 181 del 6.7.1983, σ. 20 έως 23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30/06/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/331/oj

31983D0331

83/331/CEE: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1983 che adotta l' azione comunitaria sperimentale di stimolo dell' efficacia del potenziale scientifico e tecnico della Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 06/07/1983 pag. 0020


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1983

che adotta l'azione comunitaria sperimentale di stimolo dell'efficacia del potenziale scientifico e tecnico della Comunità economica europea

(83/331/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha tra l'altro il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita; che gli obiettivi dell'azione svolta dalla Comunità a tale fine sono precisati all'articolo 3 del trattato;

considerando che, con la risoluzione del 14 gennaio 1974, relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione di azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia (3), il Consiglio ha affidato alla Commissione il compito di definire azioni di interesse comunitario e di selezionare gli indirizzi e i mezzi propri all'attuazione di tali azioni;

considerando che la strategia comunitaria globale comprende la concezione e l'attuazione di un programma-quadro generale delle attività scientifiche e tecniche comuni;

considerando che tra le opzioni di base proposte dalla Commissione per il programma-quadro e accolte favorevolmente dal Consiglio l'8 marzo 1982 l'azione « miglioramento dell'efficacia scientifica e tecnica della Comunità » necessita modalità d'azione particolari;

considerando che il 30 giugno 1982 il Consiglio ha riconosciuto l'interesse di un'azione comunitaria di stimolo che integri le azioni nazionali ed internazionali già in atto;

considerando che il 4 novembre 1982 il Consiglio ha adottato una posizione comune in previsione di una decisione relativa all'adozione di un'azione comunitaria per quanto riguarda lo stimolo del potenziale scientifico e tecnico della Comunità, fase sperimentale 1983/1984;

considerando che in tali condizioni conviene adottare un'azione comunitaria sperimentale di stimolo che consenta di precisare le vie di un'azione successiva da includere in un programma-quadro;

considerando il parere emesso dal comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) in merito alla proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È adottata un'azione comunitaria sperimentale di stimolo dell'efficacia del potenziale scientifico e tecnico della Comunità economica europea, qui di seguito denominata « azione sperimentale », quale è definita in allegato, per un periodo di due anni a decorrere dal 1o luglio 1983.

L'azione sperimentale consiste in attività volte a collaudare gli indirizzi e i metodi di stimolo della Comunità, essenzialmente nei sette settori definiti in allegato.

Articolo 2

L'importo che si ritiene necessario per l'esecuzione dell'azione sperimentale ammonta a 7 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di tre agenti.

Articolo 3

La Commissione provvede all'esecuzione dell'azione sperimentale mediante indennità di ricerca, sovvenzioni per il gemellaggio di laboratori, contratti di sviluppo e sovvenzioni a favore di gruppi di ricerca, seminari e tirocini.

Essa è assistita dal comitato dello sviluppo europeo della scienza e della tecnologia (COSEST), istituito con la decisione 82/835/CEE (4), nonché da consulenti.

Articolo 4

Al termine del primo anno del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione procede ad una valutazione di carattere metodologico dell'azione sperimentale. La Commissione trasmette una relazione in merito al Consiglio e al Parlamento.

Articolo 5

La diffusione delle conoscenze derivante dall'esecuzione dell'azione sperimentale si effettua in conformità del regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabili ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (1).

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER

(1) GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 174.

(2) GU n. C 90 del 5. 4. 1983, pag. 5.

(3) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.

(4) GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 45.

(1) GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

Azione comunitaria sperimentale di stimolo dell'efficacia del potenziale scientifico e tecnico della Comunità economica europea

L'azione sperimentale verte su attività di carattere multi o interdisciplinare per le quali è necessario o preferibile un lavoro in comune a livello multinazionale.

Il programma d'azione è definito come segue.

1) Sono sostenuti, in via prioritaria, tre tipi di attività:

- attività per le quali è opportuna o indispensabile l'unione (mono o pluridisciplinare) di gruppi di ricerca.

L'unione monodisciplinare serve a ravvicinare gruppi che lavorano nello stesso campo in vari Stati membri. Tale collaborazione deve consentire, in taluni casi, di raggiugere la massa critica necessaria per il pieno sviluppo della creatività di ciascun gruppo.

Con l'unione pluridisciplinare si intende riunire gruppi che lavorano in campi differenti in vari Stati membri.

Entrambe le forme di unione si propongono di sfruttare la ricchezza dei metodi e dei risultati sparsi in Europa;

- attività che consentano di promuovere gruppi di ricerca altamente qualificati che, a causa del carattere nuovo della loro attività, non beneficiano ancora di un appoggio giustificato in relazione al loro valore e all'interesse potenziale dei loro lavori;

- attività che permettano di rafforzare le comunicazioni e la diffusione dell'informazione in seno al sistema scientifico e tecnico.

Le attività riguardano soprattutto i seguenti sette settori che formeranno oggetto di discussione con il COSEST:

- farmacobiologia: applicazione delle ultime conquiste della biologia cellulare e della biologia molecolare;

- fisica dei solidi: fenomeni di strutturazione e processo di elaborazione di materiali compositi;

- ottica: applicazione di moderne tecniche di analisi matematica a diversi problemi di ottica;

- combustione: approccio dei fenomeni di accensione (comportamento dei corpi durante la combustione);

- fotometria - fotoacustica: applicazione all'analisi non distruttiva;

- climatologia: fenomeni di transizione;

- fenomeni di interfaccia.

2) Nei settori di cui al punto 1 verranno sperimentati vari tipi d'azione di stimolo che avranno valore di esempio: indennità di ricerca, gemellaggio di laboratori, mobilità dei ricercatori, sovvenzioni a gruppi di ricerca. D'altra parte verrà avviato un progetto specifico di carattere pluridisciplinare che consenta a gruppi di vari Stati membri di lavorare in comune al fine della buona riuscita del progetto.

3) La scelta delle azioni di stimolo e dei gruppi scientifici e tecnici interessati sarà effettuata come segue:

- la Commissione informerà gli ambienti scientifici e tecnici nazionali circa le possibilità d'azione comunitarie nei settori che sono stati scelti; essa attende proposte in merito;

- la selezione delle proposte verrà fatta dalla Commissione che, con l'aiuto del COSEST, impiegherà un sistema di « valutazione a coppie » per giudicare l'interesse scientifico e tecnico delle attività proposte e il valore dei gruppi proponenti. Gli interventi che verranno decisi avranno carattere multinazionale (mobilità di ricercatori da uno Stato membro all'altro; gruppi composti da ricercatori di diversi Stati membri; progetti svolti in collaborazione da parte di vari gruppi in diversi Stati membri) e riguarderanno attività del tipo definito al punto 1; esse saranno complementari alle altre attività scientifiche e tecniche comunitarie e coerenti con queste.

4) Vari studi, consulenze, indagini e seminari, realizzati in collaborazione con gruppi scientifici e tecnici nazionali della Comunità, consentiranno di analizzare e valutare le esigenze e le possibilità scientifiche e tecniche al fine di precisare il contenuto dei successivi programmi annuali di stimolo da inserire nel programma-quadro.

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