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Document 31983D0300

    83/300/CEE: Decisione della Commissione dell' 8 giugno 1983 che modifica la decisione 83/138/CEE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana

    GU L 160 del 18.6.1983, p. 44–45 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/300/oj

    31983D0300

    83/300/CEE: Decisione della Commissione dell' 8 giugno 1983 che modifica la decisione 83/138/CEE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana

    Gazzetta ufficiale n. L 160 del 18/06/1983 pag. 0044 - 0045
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0058
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0058


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'8 giugno 1983

    che modifica la decisione 83/138/CEE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana

    (83/300/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

    vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE, in particolare l'articolo 8,

    vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (5), in particolare l'articolo 7,

    considerando che, in seguito all'apparizione dell'epizozia della peste suina africana in certe parti del territorio dell'Italia, la Commissione ha stabilito con la sua decisione 83/138/CEE (6) talune misure di protezione contro tale malattia;

    considerando che da allora le misure applicate e l'inchiesta epidemiologica effettuata dalle autorità italiane in una delle parti del territorio in cui la malattia è stata constatata permettono di riprendere progressivamente e secondo le zone territoriali gli scambi di certe categorie di prodotti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 83/138/CEE della Commissione è modificata come segue:

    1. L'articolo 1 è sostituito dall'articolo seguente:

    « Articolo 1

    Gli Stati membri proibiscono l'introduzione sul loro territorio:

    1. in provenienza dalla regione autonoma della Sardegna:

    - di suini vivi,

    - di carni fresche di suino,

    - di prodotti a base di carni suine che non abbiano subito il trattamento citato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 80/215/CEE;

    2. in provenienza dalla regione del Piemonte, eccettuati i comuni di Cavallerleone, Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Ruffia, Monasterolo di Savigliano nella provinicia di Cuneo:

    - di suini vivi,

    - di carni fresche di suino diverse da quelle ottenute da animali macellati dopo il 1o giugno 1983,

    - di prodotti a base di carni suine diversi da:

    a) quelli che hanno subito un trattamento citato all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a), della direttiva 80/215/CEE,

    b) quelli la cui preparazione è terminata prima del 1o febbraio 1983,

    c) quelli preparati con carni ottenute da animali macellati dopo il 1o giugno 1983;

    3. in provenienza dai comuni di Cavallerleone, Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Ruffia, Monasterolo di Savigliano nella provincia di Cuneo:

    - di suini vivi,

    - di carni fresche di suino diverse da quelle ottenute da animali macellati dopo il 1o settembre 1983,

    - di prodotti a base di carni suine diversi da:

    a) quelli che hanno subito un trattamento citato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 80/215/CEE,

    b) quelli la cui preparazione è terminata prima del 1o febbraio 1983,

    c) quelli preparati con carni ottenute da animali macellati dopo il 1o settembre 1983 ».

    2. All'articolo 2, la data del 25 marzo 1983 menzionata ai paragrafi 1, 2 e 3 è sostituita dalla data dell'8 giugno 1983.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dall'11 giugno 1983.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    (2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.

    (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

    (4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

    (5) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

    (6) GU n. L 93 del 13. 4. 1983, pag. 17.

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