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Document 31983D0138

    83/138/CEE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1983 concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana

    GU L 93 del 13.4.1983, p. 17–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1992; abrogato da 31992D0451

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/138/oj

    31983D0138

    83/138/CEE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1983 concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana

    Gazzetta ufficiale n. L 093 del 13/04/1983 pag. 0017 - 0018
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0133
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0133


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 marzo 1983

    concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana

    (83/138/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

    vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE, in particolare l'articolo 8,

    vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (5), in particolare l'articolo 7,

    considerando che la peste suina africana è stata constatata in una parte limitata del territorio italiano;

    considerando che tale epizoozia costituisce una minaccia per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri a causa degli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carne suina;

    considerando che occorre pertanto che gli altri Stati membri adottino i provvedimenti atti a garantire la loro salvaguardia per tutto il tempo necessario e fino alla scomparsa dell'epizoozia;

    considerando che i provvedimenti adottati dalle autorità italiane permettono di ridurre l'incidenza della malattia a talune regioni; che è quindi opportuno limitare le misure restrittive alle sole spedizioni da tali regioni;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carne suina, che non abbiano subito il trattamento previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 80/215/CEE, provenienti dalle seguenti regioni italiane: regione del Piemonte, regione autonoma di Sardegna.

    Articolo 2

    1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna i suini spediti dall'Italia deve essere completato dalla seguente menzione: « Animali conformi alla decisione della Commissione del 25 marzo 1983 ».

    2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), che accompagna le carni suine spedite dall'Italia deve essere completato dalla seguente menzione: « Carni conformi alla decisione della Commissione del 25 marzo 1983 ».

    3. Il certificato sanitario, previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (7), che accom

    pagna i prodotti a base di carne suina di cui all'articolo 1, spediti dall'Italia, deve essere completato dalla seguente menzione: « Prodotti conformi alla decisione della Commissione del 25 marzo 1983 ».

    Articolo 3

    La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale la presente decisione sarà eventualmente modificata.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    (2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.

    (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

    (4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

    (5) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

    (6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

    (7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

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