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Document 31982R3551
Council Regulation (EEC) No 3551/82 of 29 December 1982 extending the arrangements applicable to trade between Greece and the ACP States
Regolamento (CEE) n. 3551/82 del Consiglio, del 29 dicembre 1982, che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d' Africa, dei Caraibi e del Pacifico
Regolamento (CEE) n. 3551/82 del Consiglio, del 29 dicembre 1982, che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d' Africa, dei Caraibi e del Pacifico
GU L 373 del 31.12.1982, p. 2–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1983
Regolamento (CEE) n. 3551/82 del Consiglio, del 29 dicembre 1982, che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d' Africa, dei Caraibi e del Pacifico
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1982 pag. 0002 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3551/82 DEL CONSIGLIO del 29 dicembre 1982 che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'8 ottobre 1981 è stato firmato il protocollo addizionale alla seconda convenzione ACP-CEE, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea; considerando che in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo è opportuno che la Comunità, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, proroghi in modo autonomo, a decorrere dal 1o gennaio 1983, il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, quale è previsto dal regolamento (CEE) n. 439/81 (1), prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/82 (2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 1o gennaio al 30 giugno 1983 il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico è quello risultante dall'allegato del regolamento (CEE) n. 439/81. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente O. MOELLER (1) GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19. (2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 1.