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Document 31982R2989
Council Regulation (EEC) No 2989/82 of 9 November 1982 on the granting of aid for the consumption of butter in Denmark, Greece, Italy and Luxembourg
Regolamento (CEE) n. 2989/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo
Regolamento (CEE) n. 2989/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo
GU L 314 del 10.11.1982, p. 25–25
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229
Regolamento (CEE) n. 2989/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 10/11/1982 pag. 0025 - 0025
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2989/82 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1982 relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che la situazione del mercato del burro della Comunità è caratterizzata da cospicue disponibilità e che occorre pertanto aumentare il consumo di burro con tutti i mezzi appropriati; considerando che il ribasso dei prezzi al consumo finale costituisce un mezzo efficace per raggiungere tale scopo; che a tal fine la Commissione prevede di adottare sulla base dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 804/68 una misura ad hoc implicante una riduzione supplementare del prezzo del burro acquistato per il consumo diretto in previsione delle festività di fine anno; considerando che l'attuazione di tale misura pone problemi particolari in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo; che il mercato del burro di tali paesi è infatti caratterizzato da scorte pubbliche molto limitate o nulle e da quantitativi molto ridotti, oggetto di contratti d'ammasso privato; che, per evitare di porre i consumatori di tali Stati membri in una posizione di svantaggio rispetto a quelli degli altri Stati membri, occorre prevedere la possibilità di sovvenzionare burro in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo, alle stesse, condizioni del burro venduto negli altri Stati membri nell'ambito della predetta misura; considerando che il Lussemburgo e la Danimarca si avvalgono delle possibilità previste dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1186/82 (4); che la misura oggetto del presente regolamento deve tener conto dell'aiuto concesso in virtù di detto regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Un aiuto al consumo diretto di burro viene concesso in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo. 2. L'aiuto è fissato a 130 ECU per 100 chilogrammi per la Grecia e l'Italia e a 85 ECU per 100 chilogrammi per la Danimarca e il Lussemburgo. Articolo 2 Le modalità d'applicazione del presente regolamento prevedono in particolare una data limite per il condizionamento del burro in piccoli imballaggi, il quantitativo massimo di burro che può beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1 e le disposizioni intese a garantire che il burro sia consumato negli Stati membri per i quali è destinato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente K. ENGGAARD (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8. (4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 5.