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Document 31982R2824

Regolamento (CEE) n. 2824/82 della Commissione, del 20 ottobre 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cina

GU L 297 del 23.10.1982, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2824/oj

31982R2824

Regolamento (CEE) n. 2824/82 della Commissione, del 20 ottobre 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cina

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 23/10/1982 pag. 0014 - 0015


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/82 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1982

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2007/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Francia di alcuni prodotti (categorie 82 e 91) elencati in allegato, originari della Cina, hanno superato o rischiano di superare il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11, del regolamento (CEE) n. 3061/79, sono state notificate alla Cina domande di consultazione; che, in attesa dei risultati delle consultazioni avviate in seguito a dette domande, i prodotti in questione sono soggetti a limiti quantitativi a titolo provvisorio;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 1o gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia di prodotti originari della Cina, delle categorie riportate in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1o gennaio 1982 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino all'entrata in vigore di un regolamento che fissi limiti quantitativi a titolo definitivo in seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria n. // N. della tariffa // Codice Nimexe 1982 // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1982 // // // // // // // // // 82 // 60.04 B IV a) c) // 60.04-38; 60 // Sottovesti a maglia non elastica né gommata: B. di altre materie tessili: Sottovesti, non per bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali // Cina // F // Tonnellata // 18 // // // // // // // // // 91 // 62.04 A II B II // 62.04-23; 73 // Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Tende // Cina // F // Tonnellata // 162 // // // // // // // //

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