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Document 31982R2673
Council Regulation (EEC) No 2673/82 of 4 October 1982 fixing for the 1982/83 marketing year the representative market price and the threshold price for olive oil and the percentages of the consumption aid to be retained in accordance with Article 11 (5) and (6) of Regulation No 136/66/EEC
Regolamento (CEE) n. 2673/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE
Regolamento (CEE) n. 2673/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE
GU L 284 del 7.10.1982, p. 1–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 20/11/1983
Regolamento (CEE) n. 2673/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 284 del 07/10/1982 pag. 0001 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2673/82 DEL CONSIGLIO del 4 ottobre 1982 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione, considerando che il prezzo rappresentativo di mercato dev'essere fissato secondo i criteri previsti dagli articoli 7 e 10 del regolamento n. 136/66/CEE; considerando che il prezzo d'entrata dev'essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si situi, nel luogo di transito di frontiera di cui all'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto; considerando che l'applicazione di questi criteri induce a fissare il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento; considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE, una determinata percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo dev'essere destinata, nel corso di ciascuna campagna oleicola, al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, nonché al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare le suddette percentuali per la campagna di commercializzazione 1982/1983, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono fissati nel modo seguente: - prezzo rappresentativo di mercato: 159,50 ECU/100 chilogrammi; - prezzo di entrata: 155,88 ECU/100 chilogrammi. Articolo 2 1. Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1,7. 2. Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 0. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 1982. Per il Consiglio Il Presidente H. GROVE (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.