Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R2673

Regolamento (CEE) n. 2673/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE

GU L 284 del 7.10.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2673/oj

31982R2673

Regolamento (CEE) n. 2673/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 07/10/1982 pag. 0001 - 0002


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2673/82 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 1982

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo rappresentativo di mercato dev'essere fissato secondo i criteri previsti dagli articoli 7 e 10 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'entrata dev'essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si situi, nel luogo di transito di frontiera di cui all'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto;

considerando che l'applicazione di questi criteri induce a fissare il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE, una determinata percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo dev'essere destinata, nel corso di ciascuna campagna oleicola, al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, nonché al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare le suddette percentuali per la campagna di commercializzazione 1982/1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono fissati nel modo seguente:

- prezzo rappresentativo di mercato: 159,50 ECU/100 chilogrammi;

- prezzo di entrata: 155,88 ECU/100 chilogrammi.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1,7.

2. Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 0.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. GROVE

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

Top