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Document 31982R2499

    Regolamento (CEE) n. 2499/82 della Commissione, del 15 settembre 1982, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983

    GU L 267 del 16.9.1982, p. 16–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2499/oj

    31982R2499

    Regolamento (CEE) n. 2499/82 della Commissione, del 15 settembre 1982, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983

    Gazzetta ufficiale n. L 267 del 16/09/1982 pag. 0016 - 0022


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2499/82 DELLA COMMISSIONE

    del 15 settembre 1982

    che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 65,

    visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 2,

    considerando che le prime previsioni di raccolta fanno presumere una produzione quantitativamente ingente e, in media, di buona qualità; che tuttavia, in alcune regioni della Comunità, la prevedibile qualità del raccolto dovrebbe essere inferiore alla media; che è quindi opportuno ricorrere alla distillazione preventiva di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79;

    considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 2144/82, dispone importanti modifiche del regime della distillazione preventiva; che, pertanto, il regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2008/82 (4), non è quindi più applicabile nella misura in cui le relative disposizioni non corrispondono più alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79; che lo stesso regolamento non prevede talune norme generali rese necessarie dalla nuova disciplina;

    considerando che il nuovo regime dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1982; che il Consiglio non ha potuto adottare nuove norme generali per l'applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2144/82 e il 1o settembre 1982; che, in tali circostanze, onde consentire l'applicazione del nuovo regime a decorrere dalla data prevista ed evitare le difficoltà derivanti dal passaggio dalla precedente disciplina alla nuova, occorre che la Commissione adotti il complesso delle disposizioni relative alla distillazione preventiva per la campagna 1982/1983;

    considerando che occorre prescrivere ai produttori di concludere con i distillatori contratti di consegna soggetti all'approvazione dell'organismo d'intervento, onde garantire il controllo delle operazioni e l'adempimento da ambo le parti dei rispettivi obblighi; che, con questo sistema, sarà inoltre possibile seguire con maggior precisione l'incidenza quantitativa delle distillazioni sul mercato;

    considerando che è tuttavia indispensabile ritoccare il sistema dei contratti, per tener conto del fatto che esistono sia produttori che intendono ricorrere a terzi per effettuare per proprio conto la distillazione, sia produttori che dispongono essi stessi di impianti di distillazione; che, nel caso di questi ultimi produttori, la mancanza di un obbligo contrattuale rende necessaria un'analisi ufficiale di taluni elementi del vino da distillare;

    considerando che occorre precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere tra l'altro gli elementi necessari per l'identificazione dei vini che ne formano oggetto;

    considerando che, sia per i produttori sia per i distillatori, occorre prevedere determinati termini per lo svolgimento dell'operazione, onde garantire alla misura un massimo di efficacia; che tali termini devono essere fissati tenendo conto della data prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la distillazione obbligatoria;

    considerando che il prezzo del vino destinato alla distillazione non consente in genere di commercializzare alle condizioni del mercato i prodotti ottenuti mediante distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto il cui importo è fissato tenendo conto del prezzo di mercato dei vari prodotti che possono essere ottenuti mediante distillazione;

    considerando che la distillazione preventiva è possibile per tutti i vini da tavola nonché per i vini atti a produrre vini da tavola; che tuttavia i prezzi minimi d'acquisto dei vini conferiti alla distillazione sono fissati in percentuale dei prezzi d'orientamento dei vari tipi di vino da tavola; che è pertanto necessario definire i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascun tipo di vino da tavola;

    considerando che, data la mancanza di una definizione comunitaria del vino rosato e ai fini di una maggiore chiarezza, occorre precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi a motivo della stretta relazione economica esistente tra di loro;

    considerando che occorre prevedere che il prezzo minimo garantito ai produttori sia versato a questi ultimi, in linea di massima, entro termini che consentano loro di trarre un utile paragonabile a quello che essi ricaverebbero se si trattasse di una vendita commerciale; che è quindi indispensabile anticipare per quanto possibile il versamento degli aiuti dovuti loro per la distillazione in causa, garantendo nel contempo, grazie ad un adeguato regime di cauzione, il corretto svolgimento delle operazioni; che, per consentire che negli Stati membri la misura raggiunga in pieno il suo scopo, è opportuno prevedere modalità di versamento degli aiuti e degli anticipi che si adattino ai regimi amministrativi dei diversi Stati membri;

    considerando che l'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di ammettere una certa tolleranza per i quantitativi e per il titolo alcolometrico volumico effettivo indicati nei contratti di consegna dei vini; che è altresì opportuno prevedere la possibilità, in circostanze dovute a caso fortuito o a motivi di forza maggiore, di versare l'aiuto per il quantitativo di vino effettivamente distillato;

    considerando che, per consentire all'operazione di distillazione di raggiungere in pieno il suo scopo e per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione, è opportuno ammettere che tali vini possano essere trasformati in vini alcolizzati ad opera dei distillatori o degli elaboratori;

    considerando che il vino alcolizzato viene elaborato in prossimità del luogo in cui è detenuto il vino da tavola, onde limitare i costi di trasporto verso la distilleria nel caso in cui questa si trovi molto distante; che l'autorizzazione ad elaborare vino alcolizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la cantina del produttore non è economicamente giustificata e rischia di creare gravi problemi di controllo; che è conseguentemente opportuno precisare che il vino alcolizzato può essere elaborato soltanto nel paese di produzione del vino da tavola; che è inoltre opportuno che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui l'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata, allo scopo di garantire le più adeguate forme di controllo;

    considerando che, per garantire un adeguato controllo delle operazioni di distillazione, è opportuno sottoporre i distillatori e gli elaboratori di vini alcolizzati ad un regime di riconoscimento;

    considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti;

    considerando che l'aggiunta di un rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo; che occorre precisare che la presenza di detto rivelatore non deve impedire la circolazione di tali vini e dei prodotti da essi ricavati;

    considerando che le misre previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I produttori che intendono far distillare vini da tavola o vini atti a produrre vini da tavola di loro produzione in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 stipulano contratti di consegna con un distillatore riconosciuto e li presentano all'organismo d'intervento entro il 20 gennaio 1983.

    Tuttavia, se viene adottata la decisione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, la data di cui al primo comma è sostituita da quella della pubblicazione di detta decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. I contratti di cui al paragrafo 1 indicano almeno:

    a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare, precisando se si tratta di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola;

    b) il nome e l'indirizzo del produttore;

    c) il luogo di magazzinaggio del vino;

    d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;

    e) l'indirizzo della distilleria.

    3. I contratti di cui al paragrafo 1 producono i propri effetti a norma del presente regolamento soltanto se sono approvati dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale si trova il vino al momento della conclusione del contratto, entro il 10 febbraio 1983, o in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della decisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79. 4. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato approvato il contratto, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento del primo Stato membro.

    Articolo 2

    1. I produttori:

    - che dispongono di impianti di distillazione e che intendono procedere alla distillazione di cui all'articolo 1,

    oppure

    - che intendono far procedere, per proprio conto, ad una distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto,

    ne informano l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la loro cantina con una dichiarazione di fornitura alla distillazione. Se gli impianti di distillazione si trovano in un altro Stato membro, ne informano anche l'organismo d'intervento di quest'ultimo paese mediante invio di una copia della dichiarazione.

    La dichiarazione di cui al primo comma è presentata agli organismi d'intervento competenti entro i termini previsti all'articolo 1, paragrafo 1.

    2. Ai fini del presente regolamento, il contratto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito:

    - nel caso considerato al paragrafo 1, primo comma, primo trattino, dalla dichiarazione;

    - nel caso considerato al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di fornitura alla distillazione, concluso tra il produttore e il distillatore.

    3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 nonché il contratto di cui al paragrafo 2, secondo trattino, indicano almeno:

    a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare, precisando se si tratta di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola;

    b) il nome e l'indirizzo del produttore;

    c) il luogo di magazzinaggio del vino;

    d) l'indirizzo della distilleria.

    4. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 produce i propri effetti a norma del presente regolamento soltanto se è approvata, entro i termini di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore.

    5. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, primo trattino, un campione del vino destinato alla distillazione è prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore, in modo che un laboratorio ufficiale possa procedere alla determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile e dell'anidride solforosa.

    Il risultato di tale analisi è trasmesso dal produttore all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui avviene la distillazione, con il visto di un organo ufficiale.

    6. Un rappresentante di un organo ufficiale verifica il quantitativo di vino distillato e la data di distillazione.

    7. I produttori che hanno presentato una dichiarazione sono obbligati a distillare o a far distillare il vino che forma oggetto della stessa.

    Articolo 3

    L'organismo d'intervento incaricato dell'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni comunica agli interessati il risultato della procedura di approvazione al più tardi 30 giorni dopo la ricezione del contratto o della dichiarazione.

    Articolo 4

    1. Il vino può essere distillato soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione di cui forma oggetto.

    2. Le operazioni di distillazione non possono essere effettuate dopo il 31 maggio 1983.

    3. Mediante la distillazione di cui all'articolo 1 può essere ottenuto soltanto un prodotto avente una gradazione alcolometrica uguale o superiore all'86 % vol ovvero uguale o inferiore all'85 % vol.

    Articolo 5

    1. Il prezzo minimo d'acquisto dei vini destinati alla distillazione è fissato a:

    - 2,13 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

    - 3,16 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi del tipo R III,

    - 1,96 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vini da tavola,

    - 4,42 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

    - 5,05 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

    Se la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 non è decisa i prezzi di cui al primo comma sono maggiorati, a decorrere dal 20 gennaio 1983, di:

    - 0,16 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

    - 0,24 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi del tipo R III, - 0,15 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vini da tavola,

    - 0,34 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

    - 0,39 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

    2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si applicano a merce sfusa, franco azienda del produttore.

    Articolo 6

    Per il vino distillato, l'organismo d'intervento versa un aiuto. Se il titolo alcolometrico del prodotto della distillazione è pari o inferiore all'85 % vol, l'importo dell'aiuto è fissato a:

    - 1,53 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

    - 2,56 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi del tipo R III,

    - 1,36 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vini da tavola,

    - 3,82 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

    - 4,45 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

    Se il titolo alcolometrico del prodotto della distillazione è pari o superiore all'86 % vol, l'importo dell'aiuto è fissato a:

    - 1,55 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

    - 2,58 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi del tipo R III,

    - 1,38 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vini da tavola,

    - 3,84 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

    - 4,47 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

    Articolo 7

    1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.

    2. Le disposizioni del presente regolamento relative ad un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tale tipo di vino.

    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo:

    - A I, i vini da tavola bianchi non appartenenti ai tipi A I, A II o A III,

    - R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 12,5 % vol e non appartenenti ai tipi R I o R III,

    - R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 12,5 % vol e non appartenenti al tipo R III.

    Articolo 8

    Per il pagamento del prezzo minimo d'acquisto dei vini e per il versamento dell'aiuto da parte dell'organismo d'intervento, si applica, a scelta degli Stati membri, l'una o l'altra delle procedure di cui agli articoli 9 e 10.

    Articolo 9

    1. Il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è pagato dal distillatore al produttore entro novanta giorni dall'entrata in distilleria:

    - del quantitativo totale di vino indicato nel contratto, se viene effettuata una sola consegna,

    - di ciascuna partita di vino, se la consegna del vino indicato nel contratto si effettua a scaglioni.

    2. L'organismo d'intervento versa al distillatore l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché, se del caso, la maggiorazione del prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, entro novanta giorni dalla presentazione della prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato.

    Tuttavia, se il termine di cui al primo comma scade prima che la maggiorazione di cui sopra sia applicabile, l'organismo d'intervento versa la maggiorazione al distillatore entro il 31 marzo 1983.

    Il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento la prova di aver pagato il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, entro il termine previsto al paragrafo 1, nonché, se del caso, la maggiorazione di detto prezzo entro il termine di cui al quarto comma. Se tale prova non è fornita entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della prova di cui al primo comma, gli importi versati sono recuperati dall'organismo d'intervento. Qualora sia applicabile la maggiorazione del prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, il distillatore ne versa l'importo al produttore:

    - contemporaneamente al prezzo minimo d'acquisto se questo non è stato ancora pagato,

    - anteriormente al 31 gennaio 1983 se il prezzo minimo d'acquisto è già stato pagato.

    Articolo 10

    1. Entro trenta giorni dall'entrata in distilleria,

    - del quantitativo totale di vino indicato nel contratto, se viene effettuata una sola consegna,

    - di ciascuna partita di vino, se la consegna del vino indicato nel contratto si effettua a scaglioni,

    il distillatore versa al produttore almeno la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

    2. Entro trenta giorni dalla presentazione della prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, l'organismo d'intervento versa al produttore l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché, se del caso, la maggiorazione del prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

    Tuttavia, se il termine di cui al primo comma scade pima che la maggiorazione di cui sopra sia applicabile, l'organismo d'intervento versa la maggiorazione al produttore entro il 15 febbraio 1983.

    Articolo 11

    1. Il distillatore, nel caso di cui all'articolo 9, o il produttore, nel caso di cui all'articolo 10, può chiedere che un importo pari all'aiuto previsto dall'articolo 6, primo comma, gli sia versato a titolo di anticipo a condizione che egli abbia costituito, a favore dell'organismo d'intervento, una cauzione pari al 110 % di detto importo.

    2. La cauzione è costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo d'intervento.

    3. L'anticipo è versato entro novanta giorni dalla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione e, comunque, dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

    4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto se, entro il 31 ottobre 1983, è fornita la prova:

    - che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato,

    - e, se l'anticipo è stato versato al distillatore, che questi ha pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, nonché, se del caso, la maggiorazione di detto prezzo entro i termini prescritti.

    Tuttavia, se le prove di cui al primo comma sono fornite dopo la data fissata in detto comma ma anteriormente al 1o febbraio 1984, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione, mentre la differenza è incamerata.

    Se tali prove non sono fornite anteriormente al 1o febbraio 1984, la cauzione è interamente incamerata.

    5. Al momento dello svincolo della cauzione l'organismo d'intervento versa il saldo degli importi da esso dovuti effettuando gli adeguamenti necessari per tener conto delle tolleranze di cui all'articolo 12.

    Articolo 12

    1. Per il vino consegnato alle distillerie, è ammessa una tolleranza dell'1 % vol rispetto alla gradazione alcolometrica effettiva indicata nel contratto o nella dichiarazione, a condizione che:

    - il vino da tavola abbia il titolo alcolometrico effettivo minimo fissato nell'allegato II, punto 11, del regolamento (CEE) n. 337/79,

    - il vino atto a produrre vini da tavola abbia almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui è prodotto.

    Per il quantitativo di vino effettivamente consegnato alla distilleria, è ammessa una tolleranza del 10 % rispetto al quantitativo di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione.

    2. L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 6, per il quantitativo di vino effettivamente distillato, entro il limite delle tolleranze di cui al paragrafo 1.

    Articolo 13

    Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di un contratto o di una dichiarazione non possa essere distillata, il distillatore o il produttore ne informa senza indugio:

    - l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione,

    nonché,

    - se la cantina del produttore si trova in un altro Stato membro, l'organismo d'intervento di questo secondo paese.

    In tali casi, l'organismo d'intervento versa l'aiuto previsto all'articolo 6 per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato. Articolo 14

    Il vino destinato alla distillazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può essere trasformato in vino alcolizzato dal distillatore o da un elaboratore riconosciuto diverso dal produttore.

    Nel caso in cui la trasformazione è effettuata dall'elaboratore, gli articoli 1 e da 3 a 13 si applicano fatti salvi gli articoli successivi.

    Articolo 15

    1. Nel caso previsto dall'articolo 14, secondo comma, i contratti di cui all'articolo 1 sono conclusi tra un produttore e un elaboratore.

    2. Tali contratti comportano l'obbligo per l'elaboratore:

    a) di acquistare il quantitativo di vino ivi indicato e di trasformarlo in vino alcolizzato;

    b) di consegnare ad un distillatore riconosciuto il vino alcolizzato ottenuto;

    c) di pagare al produttore almeno il prezzo di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

    Le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e e), s'intendono riferite all'elaboratore di vino alcolizzato e agli stabilimenti in cui l'elaborazione viene effettuata.

    Articolo 16

    1. Nel caso previsto dall'articolo 14, secondo comma, l'elaborazione di vino alcolizzato può avvenire soltanto nel territorio dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore e anteriormente al 1o maggio 1983.

    2. L'elaborazione del vino alcolizzato di cui al paragrafo 1 è effettuata sotto controllo ufficiale. A tal fine:

    - il documento o i documenti e il registro o i registri di cui all'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 337/79 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo, espresso in % vol, riportando il titolo rilevato prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino;

    - prima della trasformazione in vino alcolizzato, un campione del vino è prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale, ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratoio operante sotto controllo ufficiale. Due bollettini di tale analisi sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato.

    3. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, sempreché tale limitazione si renda necessaria per garantire le più opportune forme di controllo.

    Articolo 17

    Nel caso previsto dall'articolo 14, secondo comma, il prezzo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è pagato dall'elaboratore entro novanta giorni dall'entrata nei suoi stabilimenti del quantitativo totale di vino indicato nel contratto.

    Articolo 18

    Nel caso previsto dall'articolo 14, secondo comma, la distillazione del vino alcolizzato è effettuata anteriormente al 1o luglio 1983. Con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85 % vol.

    Articolo 19

    1. L'organismo d'intervento dello Stato membro in cui il vino alcolizzato è stato elaborato versa all'elaboratore l'importo di cui all'articolo 6, primo comma, nonché, se del caso, la maggiorazione del prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo le modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 2, o dall'articolo 11.

    2. L'aiuto è calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino anteriormente alla trasformazione in vino alcolizzato.

    3. Le tolleranze di cui all'articolo 12 si applicano ai quantitativi di vino da tavola consegnati allo stabilimento dell'elaboratore.

    4. L'aiuto è versato per il quantitativo di vino da tavola che, dopo la trasformazione in vino alcolizzato, è stato effettivamente distillato.

    Articolo 20

    Ai sensi del presente regolamento, per distillatore riconosciuto s'intende il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati

    È assimilato al distillatore di cui al primo comma colui per conto del quale è effettuata la distillazione. In tal caso, la distillazione dev'essere effettuata da un distillatore riconosciuto.

    Ai sensi del presente regolamento, per elaboratore riconosciuto s'intende l'elaboratore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.

    Il riconoscimento è revocato al distillatore o all'elaboratore che non paga al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5. Esso può essere revocato se il distillatore o l'elaboratore non rispetta gli altri obblighi che gli incombono a norma delle disposizioni comunitarie, in particolare quelli in materia di comunicazioni. Articolo 21

    1. Entro il 28 febbraio 1983, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino che formano oggetto dei contratti di distillazione approvati.

    2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, indicando per i prodotti ottenuti i quantitativi espressi in alcole puro e distinguendo i prodotti aventi un titolo alcolometrico pari o superiore all'86 % vol da quelli aventi un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85 % vol.

    3. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente e i quantitativi di prodotti ottenuti, espressi in alcole puro, distinguendoli come indicato al paragrafo 2.

    4. Entro il 30 settembre 1983, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza dei distillatori o degli elaboratori e le misure adottate al riguardo.

    Articolo 22

    1. Gli organismi d'intervento incaricati dell'applicazione del presente regolamento sono quelli designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79.

    2. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 19, paragrafo 1, l'organismo d'intervento competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata la distillazione.

    Articolo 23

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento, in particolare le misure di controllo intese ad impedire lo storno del vino da tavola dalla sua destinazione di distillazione. Gli Stati membri possono a tal fine prevedere l'impiego di un rivelatore.

    Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel loro territorio di un vino da tavola destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da detto vino.

    Articolo 24

    La conversione in moneta nazionale degli importi di cui al presente regolamento è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido il 16 dicembre 1982 nel settore vinicolo, che si applica anticipatamente a decorrere dal 1o settembre 1982.

    Articolo 25

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1982.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.

    (4) GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 2.

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