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Document 31982R2214

Regolamento (CEE) n. 2214/82 della Commissione, del 6 agosto 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di pantaloni, camicie e camicette (categorie 6, 7 e 8) originari dell' Indonesiad

GU L 236 del 11.8.1982, p. 5–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2214/oj

31982R2214

Regolamento (CEE) n. 2214/82 della Commissione, del 6 agosto 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di pantaloni, camicie e camicette (categorie 6, 7 e 8) originari dell' Indonesiad

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 11/08/1982 pag. 0005 - 0007


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2214/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1982

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di pantaloni, camicie e camicette (categorie 6, 7 e 8) originari dell'Indonesia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 661/82 (2), in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di pantaloni, camicie e camicette (categorie 6, 7 e 8) originari dell'Indonesia hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11, sono state notificate all'Indonesia richieste di consultazioni;

considerando che l'importazione di detti prodotti (categorie 6, 7 e 8) è già stata subordinata a limitazioni quantitative definitive per il 1982 in alcuni Stati membri dai regolamenti (CEE) n. 2822/80 (3), (CEE) n. 662/81 (4) e (CEE) n. 2322/81 (5) della Commissione;

considerando che l'importazione di detti prodotti (categorie 6, 7 e 8) era subordinata a limitazioni quantitative provvisorie per il 1982 in altri Stati membri dai regolamenti (CEE) n. 3750/81 (6) e (CEE) n. 1227/82 (7) della Commissione;

considerando che, a seguito delle consultazioni tenutesi in data 9 e 12 luglio 1982, è stato convenuto di subordinare le importazioni dei prodotti in questione (categorie 6, 7 e 8) a limiti quantitativi nella Comunità per il periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia a decorrere dal 1o gennaio 1982, devono essere detratti dai limiti quantitativi per l'anno 1982;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nella Comunità dei prodotti delle categorie riportate in allegato, originari dell'Indonesia, è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. L'importazione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso la Repubblica federale di Germania, il Benelux, l'Italia, la Danimarca e la Grecia (categoria 7) e verso la Grecia (categorie 6 e 8) tra il 1o gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1227/82 o del presente regolamento rispettivamente, e non ancora immessi in libera pratica, viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. I prodotti (categorie 6, 7 e 8) spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'Indonesia verso la Comunità di cui all'allegato sono subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dall'Indonesia a decorrere dal 1o gennaio 1982 e immessi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi stabiliti per il 1982.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 2822/80, n. 662/82, n. 2322/81, n. 3750/81 e n. 1227/82 non sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 82 del 29. 3. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 292 dell'1. 11. 1980, pag. 52.

(4) GU n. L 69 del 14. 3. 1981, pag. 16.

(5) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 21.

(6) GU n. L 374 del 30. 12. 1981, pag. 11.

(7) GU n. L 141 del 20. 5. 1982, pag. 58.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Cate- goria N. // N. della tariffa // Codice Nimexe (1982) // Designazione delle merci // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1982 // // // // // // // // 6 // 61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc) // 61.01-62; 64; 66; 72; 74; 76 61.02-66; 68; 72 // Indumenti esterni per uomo e per ragazzo Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // D F I BNL UK IRL DK GR CEE // 1 000 pezzi // 993 528 249 730 728 22 130 45 3 425 // // // // // // // // 7 // 60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd) // 60.05-22; 23; 24; 25; 61.02-78; 82; 84 // Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // D F I BNL UK IRL DK GR CEE // 1 000 pezzi // 965 390 124 617 520 29 205 25 2 875 // // // // // // // // 8 // 61.03 A // 61.03-11; 15; 19 // Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // D F I BNL UK IRL DK GR CEE // 1 000 pezzi // 2 018 571 585 493 832 31 115 30 4 675 // // // // // // //

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