Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R1921

    Regolamento (CEE) n. 1921/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini Di Dão, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)

    GU L 209 del 17.7.1982, p. 7–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1921/oj

    31982R1921

    Regolamento (CEE) n. 1921/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini Di Dão, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)

    Gazzetta ufficiale n. L 209 del 17/07/1982 pag. 0007 - 0012


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1921/82 DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 1982

    recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Dão, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 9 del protocollo complementare (1) all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (2), completato dal regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo (3), prevede all'importazione nella Comunità di vini Dão delle sottovoci ex 22.05 C I a) e ex 22.05 C II a) della tariffa doganale comune, originari del Portogallo, una riduzione dei dazi doganali del 30 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario annuale di 2 010 hl; che tali vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine;

    considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (5);

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dal Portogallo, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

    considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini Dão sui mercati; che tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito:

    1.2.3.4 // // // // // Stati membri // 1979 // 1980 // 1981 // // // // // Benelux // 31 // 37 // 45 // Danimarca // 12 // 13 // 7 // Germania // 20 // 14 // 11 // Grecia // - // - // - // Francia // 11 // 12 // 14 // Irlanda // 3 // 2 // 1 // Italia // - // 1 // 1 // Regno Unito // 23 // 21 // 21 // // // //

    considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

    Benelux: 37,8

    Danimarca: 9,9

    Germania: 16,9

    Grecia: 0,1

    Francia: 12,4

    Irlanda: 1,6

    Italia: 0,3

    Regno Unito: 21,0

    considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 74 % del volume contingentale;

    considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

    considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

    considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote, attribuite a detta unione economica, possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 1o luglio 1982 al 30 giugno 1983, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai vini Dão, presentati nella Comunità in recipienti contenenti due litri o meno, delle sottovoci ex 22.05 C I a) e ex 22.05 C II a), originari del Portogallo, sono ridotti rispettivamente a 10,1 ECU/hl e 11,8 ECU/hl, nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 2 010 hl.

    Nel limite di tale contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81.

    2. L'ammissione dei vini Dão al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato, vistato dalle autorità doganali portoghesi. Questo certificato deve rispondere alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1120/75 (1).

    3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

    I vini in questione sono ammessi al beneficio del contingente tariffario su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.

    Articolo 2

    1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

    2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1983 corrispondono ai seguenti quantitativi:

    1.2 // // (in ettolitri) // Benelux: // 575 // Danimarca: // 150 // Germania: // 255 // Grecia: // 2 // Francia: // 188 // Irlanda: // 25 // Italia: // 5 // Regno Unito: // 320

    3. La seconda parte del contingente, pari a 490 ettolitri, costituisce la riserva.

    Articolo 3

    1. Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

    2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

    3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

    Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

    4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

    Articolo 4

    Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1983.

    Articolo 5

    Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o aprile 1983, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 marzo 1983, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 marzo 1983 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

    Articolo 6

    La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

    Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1983, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

    Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

    2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

    3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

    Articolo 8

    A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

    Articolo 9

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1982.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. NIELSON

    (1) GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 44.

    (2) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

    (3) GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.

    (4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (5) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

    (1) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

    Top