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Document 31982R1750
Council Regulation (EEC) No 1750/82 of 30 June 1982 fixing the guaranteed prices applicable for cane sugar originating in the overseas countries and territories for the 1982/83 delivery period
Regolamento (CEE) n. 1750/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d' oltremare per il periodo di consegna 1982/1983
Regolamento (CEE) n. 1750/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d' oltremare per il periodo di consegna 1982/1983
GU L 193 del 3.7.1982, p. 1–1
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1983
Regolamento (CEE) n. 1750/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d' oltremare per il periodo di consegna 1982/1983
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/07/1982 pag. 0001 - 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1750/82 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1982 che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare per il periodo di consegna 1982/1983 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136, visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione, considerando che, ai termini della dichiarazione n. 2 di cui all'allegato del protocollo n. 7 della seconda convenzione ACP-CEE (1) la Comunità garantisce allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare indicati nel suddetto allegato un trattamento identico a quello previsto nel protocollo di cui sopra; considerando che la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2), mette in applicazione tale principio; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'allegato IV di tale decisione, i prezzi garantiti sono fissati ogni anno; considerando che i prezzi garantiti validi nel periodo di consegna 1982/1983 per lo zucchero di canna originario degli Stati ACP sono stati determinati mediante accordo in forma di scambio di lettere con gli Stati ACP interessati; che è opportuno pertanto che il Consiglio fissi gli stessi prezzi garantiti per lo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo di consegna 1o luglio 1982 - 30 giugno 1983, i prezzi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, dell'allegato IV della decisione 80/1186/CEE sono fissati come segue: a) per lo zucchero greggio, 42,63 ECU per 100 chilogrammi, b) per lo zucchero bianco, 52,62 ECU per 100 chilogrammi. Tali prezzi s'intendono per zucchero della qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, « free out », porti europei della Comunità. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT (1) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.