This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31982R1668
Council Regulation (EEC) No 1668/82 of 28 June 1982 amending Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture
Regolamento (CEE) n. 1668/82 del Consiglio, del 28 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo
Regolamento (CEE) n. 1668/82 del Consiglio, del 28 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo
GU L 184 del 29.6.1982, p. 19–22
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 23/05/1983; abrog. impl. da 31983R1223
Regolamento (CEE) n. 1668/82 del Consiglio, del 28 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 29/06/1982 pag. 0019 - 0022
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1668/82 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 878/77 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82 (4); che risulta opportuno fissare per la corona danese, la dracma greca e la sterlina irlandese un nuovo tasso rappresentativo più aderente alla realtà economica attuale; che in questo momento occorre correggere gli errori evidenti che si trovano nelle versioni anteriori dei testi degli allegati III e VIII; che per maggiore chiarezza conviene d'altronde ripubblicare tutti i tassi rappresentativi; considerando che nell'adattamento di detti tassi deve essere tenuto conto dei relativi effetti, soprattutto sui prezzi, nonché della situazione esistente negli Stati membri interessati; che, segnatamente per questo motivo, occorre prevedere che l'applicazione dei nuovi tassi abbia generalmente luogo entro un termine ragionevole connesso, in linea di massima, con l'inizio della campagna o con una modifica dei prezzi, senza peraltro escludere in taluni casi un'efficacia a decorrenza immediata; considerando che, onde evitare un trattamento diverso di prodotti interdipendenti, risulta necessario disporre che i nuovi tassi si applichino a decorrere da una stessa data nei settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina; considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati da I a VIII del regolamento (CEE) n. 878/77 sono sostituiti dagli allegati da I a IX del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente P. de KEERSMAEKER (1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27. (4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51. ALLEGATO « ALLEGATO I BELGIO/LUSSEMBURGO 1 ECU = 42,9772 franchi belgi/franchi lussemburghesi. Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 maggio 1982. ALLEGATO II DANIMARCA 1 ECU = 8,234 corone danesi. Questo tasso è applicabile a decorrere dal 29 giugno 1982; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79. ALLEGATO III REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 1. 1 ECU = 2,57524 marchi tedeschi. Questo tasso è applicabile a decorrere: - dal 20 maggio 1982 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; - dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni bovine; - dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni ovine e caprine; - dal 1o luglio 1982 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio; - dal 1o agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina; - dal 1o novembre 1982 per il settore delle carni suine; - dal 16 dicembre 1982 per il settore del vino; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date; - dal 1o gennaio 1983 per il settore dei prodotti della pesca; - dal 1o luglio 1984 per il settore delle sementi; - dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 17 maggio 1982; - dal 20 maggio 1982 in tutti gli altri casi. 2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso: 1 ECU = 2,65660 marchi tedeschi, eccettuato il settore delle sementi per il quale è applicabile il seguente tasso: 1 ECU = 2,78341 marchi tedeschi fino al 30 giugno 1982, e 1 ECU = 2,65660 marchi tedeschi dal 1o luglio 1982 al 30 giugno 1984. ALLEGATO IV FRANCIA 1 ECU = 6,19564 franchi francesi. Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 maggio 1982; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date. ALLEGATO V GRECIA 1. 1 ECU = 66,5526 dracme greche. Questo tasso è applicabile a decorrere: - dal 1o settembre 1982 per le uve secche, - dal 1o novembre 1982 per l'olio d'oliva, - dal 29 giugno 1982 negli altri casi; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79. 2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso: 1 ECU = 64,8597 dracme greche. ALLEGATO VI IRLANDA 1 ECU = 0,691011 sterline irlandesi. Questo tasso è applicabile dal 29 giugno 1982; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79. ALLEGATO VII ITALIA 1. 1 ECU = 1 289,00 lire italiane. Questo tasso è applicabile a decorrere: - dal 17 maggio 1982 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; - dal 17 maggio 1982 per il settore delle carni bovine; - dal 17 maggio 1982 per il settore delle carni ovine e caprine; - dal 1o luglio 1982 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio; - dal 1o luglio 1982 per il settore delle sementi; - dal 1o agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina; - dal 1o novembre 1982 per il settore delle carni suine; - dal 6 maggio 1982 per il settore del vino; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date; - dal 1o gennaio 1983 per il settore dei prodotti della pesca; - dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il 1o aprile 1982; - dal 6 maggio 1982 in tutti gli altri casi. 2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso: - 1 ECU = 1 258,00 lire italiane per tutti i casi in cui questo tasso è entrato in vigore prima del 6 maggio 1982, in virtù del regolamento (CEE) n. 3398/81, in particolare per i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, dell'olio d'oliva, del vino e della pesca; - 1 ECU = 1 227,00 lire italiane per gli altri settori. ALLEGATO VIII PAESI BASSI 1. 1 ECU = 2,75563 fiorini olandesi. Questo tasso è applicabile a decorrere: - dal 20 maggio 1982 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; - dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni bovine; - dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni ovine e caprine; - dal 1o luglio 1982 per il settore delle zucchero e dell'isoglucosio; - dal 1o agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina; - dal 1o novembre 1982 per il settore delle carni suine; - dal 16 dicembre 1982 per il settore del vino; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79; - dal 1o gennaio 1983 per il settore dei prodotti della pesca; - dal 1o luglio 1984 per il settore delle sementi; - dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 17 maggio 1982; - dal 20 maggio 1982 in tutti gli altri casi. 2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso: 1 ECU = 2,81318 fiorini olandesi. ALLEGATO IX REGNO UNITO 1 ECU = 0,618655 sterline inglesi. Questo tasso è applicabile a decorrere dal 20 maggio 1982 ».