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Document 31982R1633

Regolamento (CEE) n. 1633/82 della Commissione, del 23 giugno 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri originari della Romania), annulla la decisione 80/564/CEE della Commissione, del 4 giugno 1980, reca accettazione degli impegni assunti dagli esportatori nell' ambito della procedura relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari della Cecoslovacchia, della Finlandia, dell' Ungheria, della Norvegia, della Polonia, della Spagna, della Svezia e dell' Unione Sovietica e chiude la procedura relativa a tali paesi ed alla Bulgaria

GU L 181 del 25.6.1982, p. 19–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1633/oj

31982R1633

Regolamento (CEE) n. 1633/82 della Commissione, del 23 giugno 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri originari della Romania), annulla la decisione 80/564/CEE della Commissione, del 4 giugno 1980, reca accettazione degli impegni assunti dagli esportatori nell' ambito della procedura relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari della Cecoslovacchia, della Finlandia, dell' Ungheria, della Norvegia, della Polonia, della Spagna, della Svezia e dell' Unione Sovietica e chiude la procedura relativa a tali paesi ed alla Bulgaria

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 25/06/1982 pag. 0019 - 0023


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1633/82 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1982

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri originari della Romania), annulla la decisione 80/564/CEE della Commissione, del 4 giugno 1980, reca accettazione degli impegni assunti dagli esportatori nell'ambito della procedura relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari della Cecoslovacchia, della Finlandia, dell'Ungheria, della Norvegia, della Polonia, della Spagna, della Svezia e dell'Unione Sovietica e chiude la procedura relativa a tali paesi ed alla Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la difesa contro le importazioni in regime di dumping o di sovvenzione da paesi non membri della Comunità (1), in particolare gli articoli 10 e 11,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che il 4 giugno 1980 la Commissione ha deciso di accettare gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari di Cecoslovacchia, Finlandia, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna, Svezia ed Unione Sovietica e di chiudere detta procedura (2);

considerando che la Commissione ha ricevuto una richiesta di revisione degli impegni in materia di prezzi, presentata dalla Confederazione europea delle industrie del legno, a nome dei produttori comunitari che rappresentano la quasi totalità della produzione comunitaria di pannelli di fibre, in cui sono contenuti elementi di prova in merito all'esistenza di nuove pratiche di dumping relative alle importazioni di pannelli duri e di pannelli isolanti da tali paesi; che nel contempo la stessa federazione ha presentato una denuncia per l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni di pannelli duri originari della Bulgaria e dell'Ungheria nonché per il pregiudizio materiale che ne deriva per l'industria comunitaria interessata;

considerando che, a seguito di dette prove, sufficienti a giustificare l'avvio della procedura, la Commissione annunciava, mediante nota pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), l'intento di rivedere la decisione di accettare gli impegni connessi con la procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari di detti paesi e di riaprire tali procedure;

considerando che la Commissione ha annunciato inoltre l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari della Bulgaria e dell'Ungheria (4); che essa ha avviato a livello comunitario un'indagine in merito;

considerando che la Commissione ne ha informato ufficialmente gli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti esportatori e quelli dei ricorrenti;

considerando che la Commissione ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di essere intese verbalmente;

considerando che tutti gli esportatori notoriamente interessati e numerosi importatori si sono avvalsi di questa possibilità ed hanno presentato osservazioni per iscritto e/o verbalmente;

considerando che, per pervenire ad un accertamento preliminare del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha raccolto nella Comunità dai produttori, dagli esportatori, dagli importatori e dagli agenti interessati tutte le informazioni ritenute necessarie; che per verificare tali informazioni essa ha proceduto a controlli in loco presso le seguenti società:

Produttori comunitari

Isorel SA, Parigi, Francia

Unalit SA, St Jean de Losne, Francia

Herman D Krages, Leutkirch, Germania

H Henselmann GmbH & Co Kg, Tiengen, Germania

Herzberger Plattenwerk GmbH & Co Kg, Herzberg, Germania

Pim Board Co. Ltd, Sunbury on Thames, Regno Unito

Cape Insulation Limited, Queensferry, Regno Unito

Orsa Spa, Mondovì, Italia

Legnochimica SpA, Mondovì, Italia

Faesite SpA, Padova, Italia

Esportatori

Karlit AB, Karlsholmsbruk, Svezia

AB Statens Skogsindustrier, Skinnskatteberg, Svezia

Svaneholms AB, Svanskog, Svezia

Holmen AB Norrkoeping, Svezia

Masonite Wikstroem, AB, Stoccolma, Svezia

Tafisa SA, Madrid, Spagna

Ahlstroem OY, Pihlava, Finlandia

Wilh Schauman OY, Helsinki, Finlandia

Enso Gutzeit OY, Helsinki, Finlandia

Hackman OY, Helsinki, Finlandia

Norsk Wallboard AS, Vennesla, Norvegia

Treschow Fritzoee, Larvik, Norvegia

Berger Langmoen AS, Brumunddal

Importatori / Agenti

Germania

Mueller Szymczak & Co, Amburgo

Steinbrugge & Berninghausen GmbH & Co, Brema

Italia

Angelo Nicotra & Cia SpA, Acireale

Sadepan SpA, Viadana

Paganoni Importlegno SpA, Pioltello

Belgio

NV Unalit, Geraardsbergen

NV Beveka, Anversa

NV Isipan, Gand

Omniplex NV, Bruxelles

Regno Unito

Tafinsa Board Ltd, Londra

Price Morgan Ltd, Londra

Laconite Ltd, Londra

Polish Timber Products Ltd, Londra

Francia

Konow & Smith, Parigi

Sapco SA, Parigi

considerando che come periodo d'indagine per l'accertamento del dumping la Commissione ha scelto il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1981;

considerando che per determinare l'esistenza del margine di dumping la Commissione ha comparato i prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori interessati con il valore normale rilevato nel corso del periodo sottoposto ad indagine;

considerando che per quanto riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Spagna, il valore normale è stato fondato sui prezzi praticati durante il periodo in esame sul mercato interno per le vendite di prodotti analoghi effettuate secondo la normale prassi commerciale e non in perdita;

considerando che, nondimeno, in ordine ad un solo esportatore finlandese, sono state accertate vendite di pannelli isolanti effettuate per un lungo periodo ed in quantitativi di rilievo a prezzi inferiori al loro costo di produzione; che pertanto il valore normale è stato stabilito adeguando i prezzi inferiori al costo di produzione in modo da eliminare la perdita ed offrire un equo margine di utile;

considerando che le vendite del solo esportatore spagnolo di pannelli duri di pino nero sono risultate analogamente in perdita, e che il valore è stato stabilito in base al valore ricostruito, comprensivo di un margine ragionevole onde tener conto delle spese generali e dell'utile;

considerando che, nel caso degli esportatori norvegesi, risulta siano state destinate alla Comunità forti esportazioni di pannelli isolanti Norbit, di un tipo che viceversa non era stato venduto in Norvegia; che pertanto il valore normale è stato fondato sul prezzo di listino dei pannelli isolanti contenenti il 20 % di bitume, riconosciuto come analogo;

considerando che, per quanto riguarda tutti gli esportatori svedesi, il valore normale del pannello duro è stato basato sul valore ricostruito comprensivo di un margine ragionevole per tener conto delle spese generali e dell'utile, poiché le vendite dei prodotti analoghi in Svezia non erano sufficienti per poter essere ritenute rappresentative oppure perché delle vendite sono state effettuate per un lungo periodo ed in forti quantitativi a prezzi inferiori ai costi di produzione dei pannelli in oggetto; che, per l'unico esportatore svedese di pannelli isolanti sottoposto all'indagine, il valore normale è stato determinato in base alle vendite effettuate sul mercato interno;

considerando che, per stabilire se le importazioni da Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania ed Unione Sovietica siano state oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che i suddetti paesi non sono ad economia di mercato;

considerando che, pertanto, la Commissione ha dovuto fondare i propri calcoli sul valore normale del prodotto in un paese ad economia di mercato; che a questo proposito i ricorrenti portano ad esempio i prezzi dei pannelli duri praticati sul mercato austriaco e su quello spagnolo e quelli praticati per i pannelli isolanti sul mercato austriaco;

considerando che, dovendo effettuare indagini sulle importazioni da dieci paesi, compresi quattro paesi ad economia di mercato, la Commissione ha ritenuto giustificato l'eventuale onere amministrativo supplementare in cui sarebbe incorsa effettuando indagini in un altro paese (Austria) soltanto se si fosse dimostrato manifestamente più razionale ed equo prendere come valore normale i prezzi interni austriaci anziché i prezzi o costi di uno dei paesi ad economia di mercato sottoposti ad indagine; che non è stato provato essere i prezzi austriaci più adeguati od equi di quelli praticati nei paesi ad economia di mercato considerati; che, alla luce dei risultati delle proprie indagini, la Commissione ha ritenuto ragionevole ed equo determinare il valore normale per i paesi a commercio di Stato in causa fondandosi sui prezzi interni norvegesi dei pannelli isolanti e sul valore ricostruito dei pannelli di pino nero (di qualità inferiore) in Spagna; considerando che non sono state presentate obiezioni riguardo all'uso dei prezzi interni norvegesi quale valore normale per i pannelli isolanti; che, però, gli esportatori ungheresi e rumeni avevano contestato l'uso del prezzo interno spagnolo per un duplice motivo: la protezione di cui godeva il mercato spagnolo e l'accusa di dumping fatta agli esportatori spagnoli, la quale di per sé indica l'inadeguatezza dei prezzi praticati sul mercato interno spagnolo quale base di calcolo per stabilire il valore normale; che essi avevano proposto di stabilire il valore normale in base ai prezzi interni o ai prezzi all'esportazione iugoslavi;

considerando che, a parere della Commissione, i prezzi interni di un paese non possono essere ritenuti inadeguati ed irragionevoli quale base per la determinazione del valore normale nei paesi a commercio di Stato semplicemente perché anche il suddetto paese è stato accusato di dumping;

considerando che, il valore normale essendo stato in ogni caso basato sui costi di produzione (includendovi le spese generali e un equo margine di profitto) di un produttore spagnolo noto come uno dei più efficienti in Europa, non è stato necessario tener conto del fatto che il mercato spagnolo dei pannelli duri fosse protetto;

considerando che i prezzi per l'esportazione di tutti i paesi interessati hanno come base i prezzi per l'esportazione pagati o da pagare per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità nel corso del periodo aperto dall'indagine;

considerando che, ai fini del confronto fra il valore normale ed i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto nel debito conto, ove del caso, le divergenze che possono influire sulla comparabilità dei prezzi, vista la variabilità delle spese di distribuzione e di vendita, dei termini di consegna e delle condizioni di pagamento, nei casi in cui le vendite in questo senso potevano essere soddisfacentemente comprovate;

considerando che alcuni paesi a commercio di Stato hanno invocato differenze qualitative; che, però, non si è tenuto conto di questi argomenti, non essendo suffragati da alcuna prova quantificabile;

considerando che sono stati fatti confronti per i paesi ad economia di mercato in causa e Ungheria allo stadio franco fabbrica e per gli altri paesi non ad economia di mercato allo stadio fob;

considerando che, quale risultato del suddetto esame preliminare dei fatti, è emersa l'esistenza di pratiche di dumping da parte di tutti gli esportatori interessati, con un margine di dumping pari alla differenza in più del valore normale stabilito rispetto al prezzo per l'esportazione nella Comunità;

considerando che tali margini variano in funzione dell'esportatore, dello Stato membro importatore e del tipo di pannello; che la media ponderata relativa a ciascuno degli esportatori è risultata essere la seguente:

Bulgaria:

22,3 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti;

Cecoslovacchia:

11,1 % per i pannelli duri, 28,4 % per i pannelli isolanti;

Finlandia:

Ahlstroem: 10,2 % per i pannelli duri, 14,8 % per i pannelli isolanti;

Enso Gutzeit: 1,4 % per i pannelli duri, 25,1 % per i pannelli isolanti;

Hackman: nessuna esportazione di pannelli duri, 9,8 % per i pannelli isolanti;

Schauman: 1,4 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti;

Ungheria:

12,8 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti;

Norvegia:

Berger Langmoen: nessuna esportazione di pannelli duri, 37,0 % di pannelli isolanti;

Norsk Wallboard: 10,9 % per i pannelli duri, 4,75 % per i pannelli isolanti;

Treschow-Fritzoee: nessuna esportazione di pannelli duri, 21,3 % per i pannelli isolanti;

Polonia:

10,3 % per i pannelli duri, 31,4 % per i pannelli isolanti;

Romania:

26,9 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti;

Spagna:

Tafisa: 18,8 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti;

Svezia:

Assi: 11,3 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti;

Holmen: 19,9 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti;

Karlit: 14,3 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti;

Masonite: 17,1 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti;

Svaneholms: 1,7 % per i pannelli duri, 13,3 % per i pannelli isolanti;

Unione Sovietica:

27,7 % per i pannelli duri, nessuna esportazione di pannelli isolanti; considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, secondo i dati in possesso della Commissione, le importazioni di pannelli duri dai paesi considerati hanno subito una lieve flessione passando dal livello massimo 1979 di 373 000 t, che fu all'origine delle misure approvate nel 1980, alle 163 000 t della prima metà del 1981 e che il calo dei consumi permise a tali paesi di incrementare la propria quota di mercato dal 32,5 % al 32,7 % fra il 1979 e la prima metà del 1981; che per i pannelli isolanti le importazioni dai paesi considerati hanno subito un calo passando da un massimo di 63 000 t nel 1979 a 24 000 t nella prima metà del 1981; che le rispettive quote di mercato hanno subito una flessione passando dal 51,8 % del 1979 al 44 % nella prima metà del 1981;

considerando che, nel periodo coperto dall'indagine, i prezzi di queste importazioni erano notevolmente più bassi dei costi di produzione comprensivi delle spese generali e di un equo margine di utile, sostenuti dai produttori comunitari di prodotti analoghi; che questo inferiore livello di prezzo variava fra l'8 % e il 25 % per i pannelli duri dei paesi ad economia di mercato in causa e fra il 32 e il 43 % per i pannelli duri dei paesi a commercio di Stato; che, per quanto riguarda i pannelli isolanti, i margini oscillavano fra il 13 e il 14 % per i paesi ad economia di mercato e tra il 25 % e il 30 % per i paesi a commercio di Stato;

considerando che le ripercussioni sull'industria comunitaria, la cui produzione fra il 1979 e la prima metà del 1981 ha registrato un calo passando da 638 000 a 280 000 t di pannelli duri e da 56 000 a 21 000 t per i pannelli isolanti, si sono concretizzate in una compressione dei prezzi, che non hanno potuto svilupparsi parallelemente ai costi di produzione, rendendo così impossibile coprire questi costi; che, inoltre, le vendite dei produttori comunitari di pannelli duri hanno subito nella Comunità un calo del 18 % fra il 1979 e la prima metà del 1981 e nello stesso periodo le scorte sono pressoché raddoppiate; che in detto periodo le vendite e le scorte di pannelli isolanti sono rimaste relativamente stabili;

considerando che quasi tutti i produttori comunitari registrano quindi perdite considerevoli nella produzione di pannelli di fibra con conseguente diminuzione di posti di lavoro;

considerando che la Commissione ha controllato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori che singolarmente o combinati possono avere influito negativamente sull'industria comunitaria, quali il volume ed i prezzi di altre importazioni oppure la riduzione della domanda; che il livello raggiunto nel 1980 e nella prima metà del 1981 delle importazioni in regime di dumping originarie dei paesi in questione, pari ad oltre 2/3 delle importazioni totali, ed il fatto che la Commissione ha attualmente in corso una procedura antidumping contro le importazioni brasiliane di pannelli duri nella Comunità, le quali, però, rappresentano meno del 10 % del totale, hanno indotto la Commissione stessa a concludere che le importazioni in dumping di pannelli di fibre oggetto dell'indagine hanno causato pregiudizio materiale all'industria comunitaria interessata;

considerando che la Commissione in tali circostanze è costretta a ritirare la sua accettazione degli impegni esistenti;

considerando che, informati dei principali risultati dell'indagine, i seguenti esportatori hanno offerto impegni per i propri prezzi futuri: Karlit AB, Svezia; AB Statens Skogsindustrier, Svezia; Svaneholms AB, Svezia; Holmen AB, Svezia; Masonite Wikstroem, Svezia; Stora Kopparberg, Svezia; Tafisa SA, Spagna; Ahlstroem OY, Finlandia; Wilh Schauman OY, Finlandia; Enso Gutzeit OY, Finlandia; Hackman OY, Finlandia; Norsk Wallboard AS, Norvegia; Treschow Fritzoee, Norvegia; Berger Langmoen AS, Norvegia; Lingnimpex, Ungheria; Paged, Polonia; Exportles, Unione Sovietica; Ligna, Cecoslovacchia;

considerando che tutti questi impegni eliminano il dumping ed il pregiudizio; che, pertanto, la Commissione li considera accettabili;

considerando che le importazioni dalla Bulgaria non hanno mai superato la quota di mercato dello 0,7 % e nel periodo dell'indagine erano pari allo 0,2 %; che, da quanto sopra, si ritiene non siano necessarie le misure di protezione nei confronti di tali importazioni;

considerando che, invece, le importazioni dalla Romania sono state tradizionalmente più elevate che nella prima metà del 1981 e coprivano una quota di mercato pari allo 0,8 % contribuendo al pregiudizio causato all'industria comunitaria;

considerando che non è stato offerto alcun impegno, pur essendo stata discussa con l'impresa esportatrice rumena la possibilità di trovare un rimedio costruttivo;

considerando che, di conseguenza, l'interesse della Comunità richiede un'azione immediata onde evitare che le importazioni dalla Romania possano mettere in pericolo i livelli di prezzo stabiliti mediante i suddetti impegni;

considerando che un dazio provvisorio dovrebbe essere imposto pertanto sulle importazioni di pannelli di fibre rumeni;

considerando che per determinare l'importo del dazio, a parere della Commissione e alla luce della presente procedura, la soluzione più equa sia stabilire un prezzo minimo eguale al valore normale calcolato su base fob maggiorato dei costi medi di trasporto dalla Romania nei vari mercati della Comunità; considerando che, dopo l'imposizione del dazio provvisorio, occorre fissare una scadenza entro cui le parti interessate possano esprimere il proprio parere e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È revocata la decisione della Commissione, del 4 giugno 1980, in cui si accettano gli impegni sottoscritti dagli esportatori operanti in Cecoslovacchia, Finlandia, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna, Unione Sovietica e Svezia in relazione alla procedura antidumping sulle importazioni di pannelli di fibre originari di detti paesi.

2. Sono accettati i nuovi impegni offerti da: Karlit AB, Svezia; AB Statens Skogsindustrier, Svezia; Svaneholms AB, Svezia; Holmen AB, Svezia; Masonite Wikstroem, Svezia; Stora Kopparberg, Svezia; Tafisa SA, Spagna; Ahlstroem OY, Finlandia; Wilh Schauman OY, Finlandia; Enso Gutzeit OY, Finlandia; Hackman OY, Finlandia; Norsk Wallboard AS, Norvegia; Treschow Fritzoee, Norvegia; Berger Langmoen AS, Norvegia; Lingnimpex, Ungheria; Paged, Polonia; Exportles, Unione Sovietica; Ligna, Cecoslovacchia, ed è chiusa la procedura nei confronti delle importazioni da Bulgaria, Cecoslovacchia, Finlandia, Ungheria, Norvegia, Polonia, Spagna, Unione Sovietica e Svezia.

Articolo 2

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di pannelli di fibre di peso superiore a 0,8 g/cm3 (pannelli duri), della voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10 e 20, originari della Romania.

2. L'importo del dazio è equivalente alla differenza fra il prezzo netto al m2 franco frontiera comunitaria non sdoganato e 0,79 ECU per i pannelli duri di spessore pari o superiore a 2,8 mm ma inferiore a 3,5 mm. Agli altri spessori si applica il seguente indice:

- spessore inferiore o uguale a 2,0 mm 0,86

- spessore superiore a 2,0 mm ma inferiore

a 2,8 mm 0,925

- spessore pari o superiore a 3,5 mm ma

inferiore a 5,0 mm 1,45

- spessore pari o superiore a 5,0 mm ma

inferiore a 7 mm 1,90

- spessore pari o superiore a 7 mm 2,40.

3. La messa in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 nella Comunità è soggetta al versamento di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Le disposizioni vigenti relativamente ai dazi doganali si applicano al suddetto dazio provvisorio.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, le disposizioni del presente regolamento relative al dazio provvisorio si applicano sino a che siano approvate misure definite da parte del Consiglio e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 145 dell'11. 6. 1980, pag. 39.

(3) GU n. C 164 del 4. 7. 1981, pag. 3.

(4) GU n. C 164 del 4. 7. 1981, pag. 2.

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