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Document 31982R1404

Regolamento (CEE) n. 1404/82 della Commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al paracetamol (DCI) della sottovoce 29.25 B III ex b) della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

GU L 157 del 8.6.1982, p. 14–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1404/oj

31982R1404

Regolamento (CEE) n. 1404/82 della Commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al paracetamol (DCI) della sottovoce 29.25 B III ex b) della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 08/06/1982 pag. 0014 - 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1404/82 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al paracetamol (DCI) della sottovoce 29.25 B III ex b) della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per il paracetamol (DCI) della sottovoce 29.25 B III ex b) della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 300 000 ECU; che, in data 20 maggio 1982, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'11 giugno 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.25 B III ex b) (codice Nimexe: 29.25-53) // Paracetamol (DCI) // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1982, pag. 1.

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