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Document 31982R1401
Commission Regulation (EEC) No 1401/82 of 4 June 1982 re-establishing the levying of customs duties on antimony oxides, falling within subheading 28.28 ex N and originating in Bolivia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3601/81 applyr
Regolamento (CEE) n. 1401/82 della Commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Bolivia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consigliod
Regolamento (CEE) n. 1401/82 della Commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Bolivia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consigliod
GU L 157 del 8.6.1982, p. 11–11
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Regolamento (CEE) n. 1401/82 della Commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Bolivia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consigliod
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 08/06/1982 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1401/82 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1982 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Bolivia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per gli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 240 000 ECU; che, in data 25 maggio 1982, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Bolivia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Bolivia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dall'11 giugno 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Bolivia: 1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 28.28 ex N (codice Nimexe: 28.28-91) // Ossidi di antimonio // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.