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Document 31982R1401

    Regolamento (CEE) n. 1401/82 della Commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Bolivia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consigliod

    GU L 157 del 8.6.1982, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1401/oj

    31982R1401

    Regolamento (CEE) n. 1401/82 della Commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Bolivia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consigliod

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 08/06/1982 pag. 0011 - 0011


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1401/82 DELLA COMMISSIONE

    del 4 giugno 1982

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Bolivia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che per gli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 240 000 ECU; che, in data 25 maggio 1982, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Bolivia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Bolivia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dall'11 giugno 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Bolivia:

    1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 28.28 ex N (codice Nimexe: 28.28-91) // Ossidi di antimonio // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1982.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

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