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Document 31982R1063

    Regolamento (CEE) n. 1063/82 della Commissione, del 5 maggio 1982, relativo a misure transitorie concernenti l' applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi tra alcuni Stati membri

    GU L 123 del 6.5.1982, p. 31–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1063/oj

    31982R1063

    Regolamento (CEE) n. 1063/82 della Commissione, del 5 maggio 1982, relativo a misure transitorie concernenti l' applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi tra alcuni Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 06/05/1982 pag. 0031 - 0032


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1063/82 DELLA COMMISSIONE

    del 5 maggio 1982

    relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi tra alcuni Stati membri

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81 (2), in particolare l'articolo 6,

    visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1051/82 (4), in particolare l'articolo 5,

    considerando che, con regolamento (CEE) n. 1051/82, sono stati fissati, per le monete di taluni Stati membri, nuovi tassi rappresentativi, con decorrenza dal 6 maggio 1982;

    considerando che la fissazione di questo nuovo tasso determina una considerevole modifica degli importi compensativi monetari applicabili in taluni Stati membri; che, in previsione di tali modifiche, rischiano di prodursi, per taluni settori particolarmente sensibili, movimenti speculativi atti a provocare deviazioni di traffico;

    considerando che, onde evitare tali deviazioni, occorre disporre che, per i prodotti che potrebbero essere oggetto di tali speculazioni, gli importi compensativi in vigore il 4 maggio 1982 restino applicabili ai prodotti in questione anche dopo tale data;

    considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di trasformazione del burro, è opportuno precisare, segnatamente per questo prodotto particolare, la nozione di ottenimento del prodotto, ai sensi del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga ai regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari validi nel periodo che inizia il 6 maggio 1982, gli importi compensativi monetari validi per l'unione economica belgo-lussemburghese il 4 maggio 1982 per i prodotti che figurano in allegato restano in vigore per i prodotti esportati dall'unione belgo-lussemburghese se ne viene fornita la prova ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato:

    - che sono stati raccolti o ottenuti nello Stato membro esportatore, o

    - che provengano da suini o bovini macellati nello Stato membro esportatore, o

    - che, preventivamente all'esportazione, le formalità d'importazione nello Stato membro esportatore sono state espletate prima del 24 febbraio 1982 o dopo il 4 maggio 1982.

    Negli scambi con i paesi terzi restano in vigore anche i tassi rappresentativi e il coefficiente monetario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1372/81, validi il 4 maggio 1982 per i prodotti in questione.

    2. Tuttavia, qualora si tratti di scambi di prodotti della sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune, fabbricati con prodotti della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune, l'importo compensativo monetario valido il 4 maggio 1982 resta applicabile se l'interessato non fornisce per questi ultimi prodotti, una delle prove del paragrafo 1.

    3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non si considerano ottenuti nell'unione economica belgo-lussemburghese i prodotti della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo, che hanno subito una o più trasformazioni sostanziali nell'unione economica belgo-lussemburghese.

    4. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle esportazioni per le quali le formalità doganali sono espletate anteriormente alle date indicate nell'allegato.

    5. Lo Stato membro responsabile per la riscossione degli importi compensativi monetari in oggetto adotta le misure di controllo necessarie.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1982.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

    (2) GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.

    (3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

    (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    1,2.3 // // // Prodotti in questione // Da applicare sino al // // // 1.2.3 // Settore cereali // 10.01 B I 10.03 10.05 B 10.07 C // 30 giugno 1982 // // // // Settore carni suine // 02.01 A III a) // 30 giugno 1982 // // 16.01 A 16.01 B 16.02 A II 16.02 B III a) // 31 agosto 1982 // // // // Settore carni bovine // 02.01 A II b) da 1 a 4 // 30 giugno 1982 // // 16.02 B III b) 1 aa) // 31 agosto 1982 // // // // Settore latte e prodotti lattiero-caseari // 04.02 04.03 // 31 agosto 1982 // // // // Merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 // 18.06 D II c) 21.07 G da VI a IX // 31 agosto 1982 // // //

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