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Document 31982R0482
Council Regulation (EEC) No 482/82 of 25 February 1982 providing for special aid for raw tobacco following the earthquake in Italy in November 1980 and derogating from Article 12a of Regulation (EEC) No 727/70
Regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio, del 25 febbraio 1982, che prevede aiuti speciali nel settore del tabacco greggio a seguito del sismo verificatosi in Italia nel novembre 1980 e reca deroga all' articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 727/70
Regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio, del 25 febbraio 1982, che prevede aiuti speciali nel settore del tabacco greggio a seguito del sismo verificatosi in Italia nel novembre 1980 e reca deroga all' articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 727/70
GU L 58 del 2.3.1982, p. 1–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
Regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio, del 25 febbraio 1982, che prevede aiuti speciali nel settore del tabacco greggio a seguito del sismo verificatosi in Italia nel novembre 1980 e reca deroga all' articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 727/70
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 02/03/1982 pag. 0001 - 0003
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 482/82 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1982 che prevede aiuti speciali nel settore del tabacco greggio a seguito del sismo verificatosi in Italia nel novembre 1980 e reca deroga all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 727/70 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il sismo verificatosi in Italia nel novembre 1980 ha colpito particolarmente la regione Campania e le sue immediate vicinanze; che nella regione colpita il settore del tabacco rappresenta sia a livello della coltura che a livello della prima trasformazione e del condizionamento un'attività economica di primaria importanza; che gli eventi del novembre 1980 hanno arrecato un grave pregiudizio alle operazioni di cura, di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco del raccolto 1980; considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (4), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, prevede all'articolo 12 bis che i quantitativi di tabacco in colli presentato all'intervento da una impresa di prima trasformazione e di condizionamento siano acquistati ad un prezzo d'intervento ridotto qualora superino, per una stessa varietà e uno stesso raccolto, il 25 % della produzione di tale impresa; considerando che il sismo ha gravemente danneggiato la commercializzazione del tabacco della regione colpita; che in tali condizioni è opportuno non applicare a questa regione l'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70; che tuttavia è possibile limitare tale deroga alla trasformazione del tabacco raccolto nella suddetta regione; considerando che il sismo ha colpito i mezzi di produzione dei tabacchicoltori; che per contribuire a porre rimedio alle conseguenze specifiche, per i tabacchicoltori, di una catastrofe naturale avvenuta in un periodo durante il quale si effettuano normalmente le operazioni di essiccazione in azienda conviene concedere loro un aiuto speciale; che è tuttavia equo differenziare l'aiuto forfettariamente in proporzione del pregiudizio subito; considerando che tutte le imprese del tabacco della regione Campania sono state, direttamente o indirettamente, colpite nelle operazioni di trasformazione e di commercializzazione; che le imprese di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco della regione Campania e delle sue immediate vicinanze sono state invitate a ritirare il tabacco presso i tabacchicoltori nello stato in cui esso si presentava dopo il sismo; che nella maggior parte dei casi hanno dovuto effettuare nei propri impianti le operazioni normalmente compiute dai tabacchicoltori; che ciò ha determinato spese supplementari; che è quindi opportuno concedere un aiuto forfettario inteso a coprire una parte delle spese supplementari sostenute dalle imprese di prima trasformazione e di condizionamento di tabacco della regione colpita dal sismo; considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici necessari per concedere detti aiuti; che occorre pertanto citare a questo proposito l'articolo 235 del trattato; considerando che il capitolo 69 del bilancio della Comunità per il 1982 prevede crediti destinati all'aiuto alle popolazioni della Comunità che sono vittime di catastrofi; considerando che per avere la massima efficacia gli aiuti in questione devono essere versati entro un termine molto breve dopo la presentazione della relativa domanda, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Disposizioni relative al regolamento (CEE) n. 727/70 Articolo 1 1. L'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 non si applica alle imprese di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco situate nella regione Campania, per il tabacco raccolto nel 1980. 2. Ai fini del presente regolamento si considerano come imprese di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco situate nella regione Campania anche le imprese situate nelle sue immediate vicinanze e che sono state invitate dalle autorità italiane a prendere in consegna quantitativi di tabacco dai tabacchicoltori individuali o associati di cui all'articolo 2, paragrafo 1. TITOLO II Aiuti speciali Articolo 2 1. Un aiuto speciale è concesso, su loro richiesta, ai tabacchicoltori individuali o associati che, secondo i resoconti ufficiali redatti dalle autorità italiane, hanno subito danni ai loro beni immobili o ai loro impianti adibiti alla lavorazione del tabacco a seguito del sismo verificatosi in Italia nel novembre 1980. 2. L'aiuto consiste in un importo per chilogrammo di tabacco in foglia del raccolto 1980 per il quale sia stato rilasciato un certificato di premio previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1726/70 (1). Tuttavia, se un tabacchicoltore individuale o associato ha ottenuto, per il raccolto 1980, meno del 60 % del prodotto che è oggetto del certificato di premio e raccolto su una superficie equivalente nel 1979, il quantitativo preso in considerazione per il calcolo dell'aiuto è pari al 60 % del raccolto 1979. L'importo è fissato a 1 ECU per i tabacchicoltori individuali o associati i cui beni immobili o impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco sono stati distrutti e a 0,70 ECU per gli altri. Articolo 3 1. Un aiuto speciale è concesso, su loro richiesta, alle imprese di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco situate nella regione Campania per i quantitativi di tabacco del raccolto 1980 consegnati dai tabacchicoltori individuali o associati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dopo il 23 novembre 1980. 2. L'aiuto speciale di cui al paragrafo 1 è ugualmente concesso alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,30 ECU/kg di tabacco in foglia preso in consegna conformemente al paragrafo 1 e per il quale è stato rilasciato un certificato di premio. Articolo 4 Il finanziamento comunitario delle misure di cui agli articoli 2 e 3 è a carico del bilancio della Comunità a titolo degli aiuti alle popolazioni della Comunità vittime di catastrofi ed è limitato a 20,3 milioni di ECU. Per la gestione ed il controllo dell'aiuto in questione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 729/70 (2) sono applicabili mutatis mutandis nel settore disciplinato dal presente regolamento. Articolo 5 La Repubblica italiana versa gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 entro un termine di due mesi successivi alla relativa domanda. Per il versamento di questi aiuti il controvalore dell'ECU in moneta nazionale è quello del giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. TITOLO III Disposizioni generali Articolo 6 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70 o una procedura analoga. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1982. Per il Consiglio Il Presidente M. EYSKENS (1) GU n. C 285 del 7. 11. 1981, pag. 6. (2) Parere reso il 15. 2. 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 17. 12. 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (1) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.