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Document 31982R0448
Council Regulation (EEC) No 448/82 of 25 February 1982 temporarily suspending certain rules for calculating monetary compensatory amounts
Regolamento (CEE) n. 448/82 del Consiglio, del 25 febbraio 1982, recante sospensione temporanea di talune norme di calcolo degli importi compensativi monetari
Regolamento (CEE) n. 448/82 del Consiglio, del 25 febbraio 1982, recante sospensione temporanea di talune norme di calcolo degli importi compensativi monetari
GU L 55 del 26.2.1982, p. 66–66
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1982
Regolamento (CEE) n. 448/82 del Consiglio, del 25 febbraio 1982, recante sospensione temporanea di talune norme di calcolo degli importi compensativi monetari
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 26/02/1982 pag. 0066 - 0066
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 448/82 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1982 recante sospensione temporanea di talune norme di calcolo degli importi compensativi monetari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 2, paragrafo 1bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81 (2), prevede di applicare , per il calcolo degli importi compensativi monetari, la percentuale 1 fino a che, detratti 1 o 1,50 punti, secondo i casi, il risultato ottenuto sia inferiore all'1,1 e superiore a 0; considerando che, tenuto conto delle modifiche intervenute in seguito agli avvenimenti monetari del 22 febbraio 1982 per i tassi centrali delle monete degli Stati membri che formano parte del sistema monetario europeo, l'applicazione di detta norma di calcolo potrebbe portare all'introduzione degli importi compensativi monetari per Stati membri che non li applicavano alla data del 22 febbraio 1982; considerando che, in attesa di una prossima decisione in materia di prezzi agricoli e di tassi rappresentativi per la campagna 1982/1983, non risulta opportuno istituire per un breve periodo gli importi compensativi monetari menzionati più sopra, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71, non è fissato alcun importo compensativo monetario per i casi in cui tali disposizioni dovessero determinare, in seguito a modifica dei tassi centrali delle monete interessate in seguito agli avvenimenti monetari del 22 febbraio 1982, l'introduzione di importi compensativi monetari. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 22 febbraio al 31 marzo 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1982. Per il Consiglio Il Presidente M. EYSKENS (1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.