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Document 31982R0273
Commission Regulation (EEC) No 273/82 of 4 February 1982 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 1993/78 on technical assistance for the development of the use and consumption of milk products of Community origin outside the Community
Regolamento (CEE) n. 273/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, relativo al proseguimento delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 sull' assistenza tecnica per incrementare l' impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all' esterno nella Comunità
Regolamento (CEE) n. 273/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, relativo al proseguimento delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 sull' assistenza tecnica per incrementare l' impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all' esterno nella Comunità
GU L 28 del 5.2.1982, p. 21–23
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1984
Regolamento (CEE) n. 273/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, relativo al proseguimento delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 sull' assistenza tecnica per incrementare l' impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all' esterno nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 05/02/1982 pag. 0021 - 0023
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 273/82 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1982 relativo al proseguimento delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 sull'assistenza tecnica per incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo a un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 857/81 (2), in particolare l'articolo 4, considerando che le azioni avviate nel settore dell'assistenza tecnica, in conformità del regolamento (CEE) n. 1993/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, relativo a misure volte ad incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità con l'ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali (3), e proseguite con il regolamento (CEE) n. 2937/79 (4), si sono rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari all'esterno della Comunità e che è pertanto opportuno proseguirle a medio termine; considerando che, di conseguenza, le organizzazioni o le imprese aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie dovrebbero essere nuovamente invitate a presentare programmi particolareggiati da attuare; considerando che per le altre modalità possono essere applicate, per l'essenziale, le disposizioni dei regolamenti anteriori, tenendo conto dell'esperienza acquisita; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, sono incentivate azioni intese ad incrementare e a migliorare con l'ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali l'impiego e il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità, al fine di ampliare gli scambi della Comunità con i paesi terzi interessati. 2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto l'assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione, l'informazione del consumatore e la pubblicità a favore dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria, qualunque sia la forma dell'operazione commerciale. 3. Le azioni di cui al paragrafo 1 non possono in alcun caso riguardare il finanziamento diretto o indiretto di investimenti (fornitura di impianti, consegna di merci, rimborso spese di personale, ecc.) all'atto della costruzione di nuovi stabilimenti o impianti o all'atto dell'ampliamento o del rinnovo di stabilimenti o impianti già esistenti, destinati alla fabbricazione o alla trasformazione di prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, qualora sia fornita la prova che investimenti del genere sono effettuati per iniziativa delle autorità o di imprese interessate del paese terzo in oggetto, l'apporto delle necessarie conoscenze può considerarsi come un'azione ai sensi del paragrafo 1. 4. Non sono prese in considerazione le azioni che possono pregiudicare gli scambi di prodotti lattiero-caseari già in corso con il paese interessato. 5. Le azioni di cui ai paragrafi precedenti sono imputabili solo se iniziate dopo il 31 marzo 1982; esse devono essere ultimate entro e non oltre il 31 marzo 1984. 6. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 5 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato inoltri prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta alla Commissione comprovante l'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili. Articolo 2 1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed attuate da organizzazioni o imprese, aventi la loro sede nella Comunità, che: a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta; b) offrono adeguate garanzie: - di tutelare gli interessi del commercio comunitario già in atto con il paese terzo interessato o i paesi terzi interessati; - di non effettuare investimenti diretti o indiretti a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, realizzati dall'organizzazione o dall'impresa in questione. 2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 75 % delle spese occasionate dalle azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 3 1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono invitati a trasmettere alla competente autorità designata dal rispettivo Stato membro - in appresso denominato « organismo d'intervento » - proposte particolareggiate relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 2. Le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento anteriormente al 1o aprile 1982. 3. Per quanto riguarda le altre modalità per la presentazione delle proposte, si rimanda all'avviso pubblicato dagli organismi di intervento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 54 del 13 marzo 1981, pagina 7. 4. Entro venti giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l'organismo d'intervento: a) esamina la forma e il contenuto delle proposte pervenute e delle eventuali aggiunte, e b) trasmette alla Commissione le proposte, accompagnate da un parere motivato. Articolo 4 1. La proposta deve recare: a) il nome e l'indirizzo dell'interessato; b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, compresi i termini d'esecuzione, i risultati previsti e, se del caso, l'indicazione dei terzi che intervengono nell'esecuzione; c) il prezzo netto offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento; d) le modalità auspicate per il versamento del contributo comunitario [articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b)]; e) la relazione sull'attività svolta nell'ultimo esercizio. 2. Una proposta è valida soltanto: a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1; b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6. Articolo 5 1. Previo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione conclude i contratti per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono state accolte. Prima della conclusione del contratto, l'interessato può essere invitato a fornire informazioni e/o precisazioni complementari in ordine alla sua proposta. 2. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo d'intervento del seguito riservato alla sua proposta. Articolo 6 1. In caso di accoglimento della proposta in conformità dell'articolo 5, la Commissione stabilisce un disciplinare redatto in almeno tre esemplari e firmato dall'interessato. 2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento, e b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma. 3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni concordate mediante controlli in loco nella Comunità. Articolo 7 1. L'organismo d'intervento competente versa all'interessato, secondo l'opzione precisata nella sua proposta: a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare, b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi; il primo di questi acconti viene pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare. Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo d'intervento può: - dilazionare il pagamento di un acconto qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste; - anticipare in casi eccezionali, il pagamento di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, e d'accordo con la Commissione, qualora l'interessato debba già effettuare una parte considerevole delle spese in una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario per tali spese. 2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %. 3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo d'intervento sono subordinati alle seguenti condizioni: a) l'organismo d'intervento accerta che l'interessato ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel contratto e nel disciplinare; b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo d'intervento, il quale verifica le indicazioni in essa contenute, d'intesa con il competente servizio della Commissione; tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, il saldo può essere versato dopo l'esecuzione della misura e dopo la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, purché siano state costituite cauzioni pari all'importo totale del contributo comunitario, maggiorato del 10 %; c) l'organismo d'intervento accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto. 4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese dichiarate al FEAOG, sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77. Articolo 8 Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure indicate all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo d'intervento competente, al più tardi tre mesi dall'esecuzione delle misure in oggetto, ma comunque anteriormente al 1o luglio 1984, una relazione sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati ottenuti, in particolare sull'andamento dello smercio dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria. Nello stesso tempo trasmette alla Commissione la parte della relazione riferentesi ai risultati dell'azione. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 16. (3) GU n. L 230 del 22. 8. 1978, pag. 8. (4) GU n. L 334 del 18. 12. 1979, pag. 13.