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Document 31982L0603
Council Directive 82/603/EEC of 28 July 1982 amending Directive 75/130/EEC on the establishment of common rules for certain types of combined road/rail carriage of goods between Member States
Direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati Membri
Direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati Membri
GU L 247 del 23.8.1982, p. 6–8
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1992
Direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati Membri
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 23/08/1982 pag. 0006 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0063
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1982 che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri ( 82/603/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando l ' esito positivo dell ' applicazione della direttiva 75/130/CEE del Consiglio , del 17 febbraio 1975 , relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 82/3/CEE ( 5 ) ; considerando che lo sviluppo del trasporto combinato è d ' interesse generale ; considerando che le varie tecniche di trasporto combinato hanno notevolmente progredito negli ultimi anni ; che i tassi di crescita attuali del traffico di contenitori e del traffico rotaia/strada in genere sono già impressionanti ; che la tendenza positiva non si limita alla cooperazione rotaia/strada ma si estende anche alla navigazione interna , in particolare a quella sul Reno ; considerando che quest ' evoluzione potrebbe essere ulteriormente accentuata se il trasporto combinato fosse svincolato , da una parte , da talune restrizioni amministrative e facilitato , dall ' altra , da provvedimenti incentivanti ; considerando che la tecnica del trasporto combinato porta ad un alleggerimento della circolazione stradale e che perciò appare logico ridurre le tasse sulla circolazione o sulla detenzione dei veicoli industriali in proporzione al loro trasporto per ferrovia ; considerando che occorre rendere , in maniera adeguata , più elastici i criteri concernenti i trasporti per conto proprio ; considerando che devono pure essere fatti taluni sforzi ai fini del miglioramento delle statistiche in cui si riscontra ancora qualche lacuna , soprattuto in vista delle misure che dovranno essere adottate in futuro nel settore dei trasporti combinati ; considerando che alla luce dell ' esperienza acquisita bisogna sviluppare una rete di trasporti combinati d ' interesse comunitario in grado di soddisfare alle necessità del mercato ; considerando che è pertanto opportuno estendere la direttiva 75/130/CEE ad altri trasporti combinati , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 75/130/CEE è modificata come segue : 1 . il titolo è così modificato : « Direttiva del Consiglio del 17 febbraio 1975 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri . » ; 2 . all ' articolo 1 , paragrafo 1 , viene aggiunto il seguente trattino : « - " trasporti combinati per via navigabile " i trasporti di contenitori di 20 piedi ed oltre effettuati per via navigabile tra Stati membri che comportano percorsi iniziali o terminali per ferrovia o strada che non superino un raggio di 50 chilometri in linea d ' aria dal porto fluviale d ' imbarco o di sbarco . » ; 3 . l ' articolo 3 è sostituito dal seguente testo : « Articolo 3 In caso di trasporto combinato per conto terzi , il documento di trasporto che risponda almeno ai requisiti di cui all ' articolo 6 del regolamento n . 11 del Consiglio , del 27 giugno 1960 , riguardante l ' abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell ' articolo 79 , paragrafo 3 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea ( 3 ) , deve essere completato con l ' indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico del veicolo o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi ai percorsi effettuati per via navigabile . Tali menzioni vengono apposte prima che il trasporto abbia avuto luogo e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni o nei porti fluviali in questione , al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia o per via navigabile . » ; 4 . l ' articolo 4 è sostituito dal seguente testo : « Articolo 4 1 . In caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario o il percorso effettuato per via navigabile , gli Stati membri possono esigere che il trasportatore certifichi con un documento idoneo che sia stato riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore , dell ' autocarro , del rimorchio , del semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili , nonchù per il trasporto per via navigabile del contenitore di 20 piedi ed oltre . 2 . Gli Stati membri possono abilitare le autorità di controllo ad esigere la presentazione del documento di trasporto ferroviario o per via navigabile dopo che sia stato effettuato il percorso per ferrovia o per via navigabile , mediante il trasporto combinato . » ; 5 . l ' articolo 7 è sostituito dal seguente testo : « Articolo 7 1 . La Commissione redige ogni due anni , e per la prima volta entro il 31 dicembre 1984 , una relazione al Consiglio riguardante : - lo sviluppo economico dei trasporti combinati , - l ' applicazione del diritto comunitario in questo settore , - l ' eventuale definizione di nuove azioni destinate a promuovere i trasporti combinati . 2 . Per la raccolta delle informazioni necessarie ad elaborare la relazione di cui al paragrafo 1 , la Commissione è assistita dai rappresentanti degli Stati membri . La relazione analizza le informazioni e i dati statistici riguardanti in particolare : - le relazioni di traffico , effettuate in trasporto combinato , - il numero di spedizioni , veicoli , casse amovibili e contenitori trasportati nelle varie relazioni di traffico , - il tonnellaggio trasportato , - le prestazioni in tonnellate/km effettuate . Detta relazione proporrà se del caso le soluzioni idonee a migliorare in seguito queste informazioni statistiche . » ; 6 . sono aggiunti i seguenti articoli : « Articolo 8 1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù a decorrere dal 1° gennaio 1985 le tasse elencate al paragrafo 3 applicabili ai veicoli stradali ( autocarri , trattori , rimorchi o semirimorchi ) , semprechù utilizzati in trasporto combinato , siano ridotte o rimborsate forfettariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia , entro i limiti , alle condizioni e secondo le modalità da essi fissate , previa consultazione della Commissione . Lo Stato di immatricolazione dei veicoli concede le riduzioni o i rimborsi di cui al primo comma sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati all ' interno del medesimo . Tuttavia gli Stati membri possono accordare tali riduzioni o rimborsi tenendo conto dei percorsi per ferrovia effettuati parzialmente o interamente al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli . 2 . Fatte salve le disposizioni risultanti da eventuali modifiche a livello comunitario dei sistemi nazionali di tasse sui veicoli utilitari , i veicoli utilizzati esclusivamente per la trazione stradale e nei percorsi iniziali o terminali di un trasporto combinato possono essere esentati , quando sono tassati isolatamente , dalle tasse indicate al paragrafo 3 . 3 . Le tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 sono le seguenti : - Italia : a ) tassa di circolazione sugli autoveicoli b ) addizionale del 5 % sulla tassa di circolazione ; Vedi G.U . Articolo 9 Quando un rimorchio o un semirimorchio , appartenente ad una impresa che effettua trasporti combinati per conto proprio , è trainato nel percorso terminale da un veicolo trattore appartenente ad un ' impresa che effettua trasporti per conto terzi , il trasporto così effettuato è esentato dalla presentazione del documento di cui all ' articolo 3 , ma deve essere fornito un altro documento comprovante il percorso effettuato per ferrovia . Articolo 10 Entro il 31 dicembre 1984 il Consiglio , su proposta della Commissione , adotterà le misure necessarie per definire una rete di interesse comunitario delle linee ferroviarie e dei centri di trasbordo ai fini dell ' evoluzione dei trasporti combinati . » ; 7 . l ' articolo 9 diventa articolo 11 . Articolo 2 Gli Stati membri adottano le misure per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° aprile 1983 . Essi ne informano la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 28 luglio 1982 . Per il Consiglio Il Presidente O . MoeLLER ( 1 ) GU n . C 351 del 31 . 12 . 1980 , pag . 37 . ( 2 ) GU n . C 260 del 12 . 10 . 1981 , pag . 123 . ( 3 ) GU n . C 310 del 30 . 11 . 1981 , pag . 18 . ( 4 ) GU n . L 48 del 22 . 2 . 1975 , pag . 31 . ( 5 ) GU n . L 5 del 9 . 1 . 1982 , pag . 12 .