Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0603

    Direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati Membri

    GU L 247 del 23.8.1982, p. 6–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/603/oj

    31982L0603

    Direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati Membri

    Gazzetta ufficiale n. L 247 del 23/08/1982 pag. 0006 - 0008
    edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0063
    edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0063


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 28 luglio 1982

    che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri

    ( 82/603/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando l ' esito positivo dell ' applicazione della direttiva 75/130/CEE del Consiglio , del 17 febbraio 1975 , relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 82/3/CEE ( 5 ) ;

    considerando che lo sviluppo del trasporto combinato è d ' interesse generale ;

    considerando che le varie tecniche di trasporto combinato hanno notevolmente progredito negli ultimi anni ; che i tassi di crescita attuali del traffico di contenitori e del traffico rotaia/strada in genere sono già impressionanti ; che la tendenza positiva non si limita alla cooperazione rotaia/strada ma si estende anche alla navigazione interna , in particolare a quella sul Reno ;

    considerando che quest ' evoluzione potrebbe essere ulteriormente accentuata se il trasporto combinato fosse svincolato , da una parte , da talune restrizioni amministrative e facilitato , dall ' altra , da provvedimenti incentivanti ;

    considerando che la tecnica del trasporto combinato porta ad un alleggerimento della circolazione stradale e che perciò appare logico ridurre le tasse sulla circolazione o sulla detenzione dei veicoli industriali in proporzione al loro trasporto per ferrovia ;

    considerando che occorre rendere , in maniera adeguata , più elastici i criteri concernenti i trasporti per conto proprio ;

    considerando che devono pure essere fatti taluni sforzi ai fini del miglioramento delle statistiche in cui si riscontra ancora qualche lacuna , soprattuto in vista delle misure che dovranno essere adottate in futuro nel settore dei trasporti combinati ;

    considerando che alla luce dell ' esperienza acquisita bisogna sviluppare una rete di trasporti combinati d ' interesse comunitario in grado di soddisfare alle necessità del mercato ;

    considerando che è pertanto opportuno estendere la direttiva 75/130/CEE ad altri trasporti combinati ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva 75/130/CEE è modificata come segue :

    1 . il titolo è così modificato :

    « Direttiva del Consiglio del 17 febbraio 1975 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri . » ;

    2 . all ' articolo 1 , paragrafo 1 , viene aggiunto il seguente trattino :

    « - " trasporti combinati per via navigabile " i trasporti di contenitori di 20 piedi ed oltre effettuati per via navigabile tra Stati membri che comportano percorsi iniziali o terminali per ferrovia o strada che non superino un raggio di 50 chilometri in linea d ' aria dal porto fluviale d ' imbarco o di sbarco . » ;

    3 . l ' articolo 3 è sostituito dal seguente testo :

    « Articolo 3

    In caso di trasporto combinato per conto terzi , il documento di trasporto che risponda almeno ai requisiti di cui all ' articolo 6 del regolamento n . 11 del Consiglio , del 27 giugno 1960 , riguardante l ' abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell ' articolo 79 , paragrafo 3 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea ( 3 ) , deve essere completato con l ' indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico del veicolo o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi ai percorsi effettuati per via navigabile . Tali menzioni vengono apposte prima che il trasporto abbia avuto luogo e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni o nei porti fluviali in questione , al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia o per via navigabile . » ;

    4 . l ' articolo 4 è sostituito dal seguente testo :

    « Articolo 4

    1 . In caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario o il percorso effettuato per via navigabile , gli Stati membri possono esigere che il trasportatore certifichi con un documento idoneo che sia stato riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore , dell ' autocarro , del rimorchio , del semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili , nonchù per il trasporto per via navigabile del contenitore di 20 piedi ed oltre .

    2 . Gli Stati membri possono abilitare le autorità di controllo ad esigere la presentazione del documento di trasporto ferroviario o per via navigabile dopo che sia stato effettuato il percorso per ferrovia o per via navigabile , mediante il trasporto combinato . » ;

    5 . l ' articolo 7 è sostituito dal seguente testo :

    « Articolo 7

    1 . La Commissione redige ogni due anni , e per la prima volta entro il 31 dicembre 1984 , una relazione al Consiglio riguardante :

    - lo sviluppo economico dei trasporti combinati ,

    - l ' applicazione del diritto comunitario in questo settore ,

    - l ' eventuale definizione di nuove azioni destinate a promuovere i trasporti combinati .

    2 . Per la raccolta delle informazioni necessarie ad elaborare la relazione di cui al paragrafo 1 , la Commissione è assistita dai rappresentanti degli Stati membri .

    La relazione analizza le informazioni e i dati statistici riguardanti in particolare :

    - le relazioni di traffico , effettuate in trasporto combinato ,

    - il numero di spedizioni , veicoli , casse amovibili e contenitori trasportati nelle varie relazioni di traffico ,

    - il tonnellaggio trasportato ,

    - le prestazioni in tonnellate/km effettuate .

    Detta relazione proporrà se del caso le soluzioni idonee a migliorare in seguito queste informazioni statistiche . » ;

    6 . sono aggiunti i seguenti articoli :

    « Articolo 8

    1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù a decorrere dal 1° gennaio 1985 le tasse elencate al paragrafo 3 applicabili ai veicoli stradali ( autocarri , trattori , rimorchi o semirimorchi ) , semprechù utilizzati in trasporto combinato , siano ridotte o rimborsate forfettariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia , entro i limiti , alle condizioni e secondo le modalità da essi fissate , previa consultazione della Commissione .

    Lo Stato di immatricolazione dei veicoli concede le riduzioni o i rimborsi di cui al primo comma sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati all ' interno del medesimo .

    Tuttavia gli Stati membri possono accordare tali riduzioni o rimborsi tenendo conto dei percorsi per ferrovia effettuati parzialmente o interamente al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli .

    2 . Fatte salve le disposizioni risultanti da eventuali modifiche a livello comunitario dei sistemi nazionali di tasse sui veicoli utilitari , i veicoli utilizzati esclusivamente per la trazione stradale e nei percorsi iniziali o terminali di un trasporto combinato possono essere esentati , quando sono tassati isolatamente , dalle tasse indicate al paragrafo 3 .

    3 . Le tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 sono le seguenti :

    - Italia :

    a ) tassa di circolazione sugli autoveicoli

    b ) addizionale del 5 % sulla tassa di circolazione ;

    Vedi G.U .

    Articolo 9

    Quando un rimorchio o un semirimorchio , appartenente ad una impresa che effettua trasporti combinati per conto proprio , è trainato nel percorso terminale da un veicolo trattore appartenente ad un ' impresa che effettua trasporti per conto terzi , il trasporto così effettuato è esentato dalla presentazione del documento di cui all ' articolo 3 , ma deve essere fornito un altro documento comprovante il percorso effettuato per ferrovia .

    Articolo 10

    Entro il 31 dicembre 1984 il Consiglio , su proposta della Commissione , adotterà le misure necessarie per definire una rete di interesse comunitario delle linee ferroviarie e dei centri di trasbordo ai fini dell ' evoluzione dei trasporti combinati . » ;

    7 . l ' articolo 9 diventa articolo 11 .

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le misure per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° aprile 1983 . Essi ne informano la Commissione .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 28 luglio 1982 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    O . MoeLLER

    ( 1 ) GU n . C 351 del 31 . 12 . 1980 , pag . 37 .

    ( 2 ) GU n . C 260 del 12 . 10 . 1981 , pag . 123 .

    ( 3 ) GU n . C 310 del 30 . 11 . 1981 , pag . 18 .

    ( 4 ) GU n . L 48 del 22 . 2 . 1975 , pag . 31 .

    ( 5 ) GU n . L 5 del 9 . 1 . 1982 , pag . 12 .

    Top