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Document 31982H0857

    82/857/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile

    GU L 357 del 18.12.1982, p. 27–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1982/857/oj

    31982H0857

    82/857/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile

    Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1982 pag. 0027 - 0028
    edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 3 pag. 0039
    edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 3 pag. 0039


    *****

    RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

    del 10 dicembre 1982

    relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile

    (82/857/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che il 18 dicembre 1979 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa alla ristrutturazione del tempo di lavoro (3), e che in sede di comitato permanente dell'occupazione si è delineato un ampio consenso circa la necessità di concedere progressivamente a tutti i lavoratori il diritto di scegliere, a partire da una certa età, il momento del loro collocamento a riposo;

    considerando che una maggiore flessibilità dell'età pensionabile è giustificata da una serie di ragioni; che tali ragioni sono principalmente fondate sulle necessità oggettive e sui desideri degli interessati, ma anche su considerazioni politiche generali;

    considerando che per realizzare progressivamente questo obiettivo comunitario occorre definire un certo numero di principi,

    INVITA GLI STATI MEMBRI:

    a riconoscere come uno degli obiettivi della loro politica sociale l'attuazione del pensionamento flessibile, cioè, alle condizioni previste dalle loro legislazioni, la libera scelta del momento al quale i lavoratori salariati ai sensi della legislazione nazionale possono beneficiare del collocamento a riposo;

    RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

    A. di ispirarsi ai seguenti principi al fine di realizzare progressivamente il pensionamento flessibile nell'ambito dei vari sistemi pensionistici, tenendo conto in particolare dell'autonomia delle parti sociali:

    1. Affinché il collocamente a riposo possa effettuarsi su base volontaria, sarebbe opportuno rendere più elastiche le disposizioni relative all'età normale di ammissione ad una pensione di vecchiaia. A tale scopo:

    - il lavoratore salariato dovrebbe, a partire da un'età determinata e eventualmente fino ad un'età limite, avere il diritto di scegliere liberamente l'età a decorrere dalla quale potrebbe beneficiare del collocamento a riposo;

    - ove il suddetto diritto non possa essere concesso e qualora il sistema preveda un'età fissa per il collocamento a riposo, al lavoratore salariato dovrebbe essere riconosciuta la facoltà, durante un periodo stabilito, di chiedere di anticipare il pensionamento o, al contrario, di ritardarlo rispetto all'età prescritta. Le riduzioni apportate all'ammontare della pensione chiesta anticipatamente non dovrebbero essere tali da falsare l'esercizio di detta facoltà;

    - inoltre, una maggiore elasticità dell'età di ammissione ad una pensione di vecchiaia può essere realizzata anche ricorrendo ad un sistema che riconosca il diritto ad una pensione di anzianità dopo un numero prescritto di anni assicurativi o di attività professionale.

    2. Le misure di cui al punto 1 non dovrebbero nuocere alle possiblità esistenti o future per i lavoratori salariati di ottenere una graduale riduzione del tempo di lavoro nel corso degli ultimi anni precedenti il loro pensionamento.

    3. Le misure intese a favorire, mediante incentivi finanziari, il pensionamento anticipato dei lavoratori anziani, introdotte unicamente per un periodo limitato e in circostanze economiche eccezionali, non possono comunque essere considerate come facenti parte di un sistema pensionistico flessibile.

    Gli Stati membri stabiliscono inoltre quali regimi non possono essere considerati come facenti parte di un sistema pensionistico flessibile.

    4. I lavoratori salariati beneficiari di una pensione di vecchiaia non possono essere esclusi da tutte le forme di attività retribuite.

    5. Negli anni che precedono la conclusione della vita professionale, dovrebbero essere attuati programmi di preparazione al pensionamento ai quali partecipino organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori salariati nonché altri organismi interessati;

    B. di procedere nei prossimi due anni, come prima fase, all'esame dei loro sistemi pensionistici, tenendo conto dei principi di cui sopra, e di esaminare inoltre se sia realizzabile la generalizzazione delle possibilità di pensionamento progressivo, per facilitare il passaggio dall'attività a tempo pieno al pensionamento.

    Gli Stati membri comunicheranno il risultato di questi esami alla Commissione entro due anni e mezzo a decorrere dalla data d'adozione della presente raccomandazione, per permetterle di redigere e presentare al Consiglio una relazione sui progressi compiuti e sugli ostacoli riscontrati nell'applicazione del pensionamento flessibile e del pensionamento progressivo e di proporre eventualmente qualsiasi altro provvedimento che sia necessario al conseguimento di obiettivi comuni e che permetta di rendere più agevole ai lavoratori salariati il passaggio dall'attività a tempo pieno al pensionamento.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. FENGER MOELLER

    (1) GU n. C 267 dell'11. 10. 1982, pag. 71.

    (2) GU n. C 178 del 15. 7. 1982, pag. 30.

    (3) GU n. C 2 del 4. 1. 1980, pag. 1.

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