EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31982D0826
82/826/EEC: Commission Decision of 24 November 1982 concerning certain measures to prevent the spread of classical swine fever
82/826/CEE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 1982, concernente certe misure di protezione contro la peste suina classica
82/826/CEE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 1982, concernente certe misure di protezione contro la peste suina classica
GU L 347 del 7.12.1982, p. 24–24
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 07/04/1983; abrogato da 31983D0180
82/826/CEE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 1982, concernente certe misure di protezione contro la peste suina classica
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 07/12/1982 pag. 0024 - 0024
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 1982 concernente certe misure di protezione contro la peste suina classica (82/826/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/61/CEE (2), in particolare l'articolo 9, considerando che un'epizoozia di peste suina classica si è dichiarata in Belgio; che, a causa del notevole volume degli scambi di animali e di carni fresche, tale epizoozia costituisce una minaccia per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri; considerando che occorre pertanto che gli altri Stati membri adottino i provvedimenti atti a garantire la loro salvaguardia per tutto il tempo necessario e fino alla scomparsa dell'epizoozia; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di suini vivi provenienti dalla seguente parte di territorio della provincia di Anversa: Comune di Baarle Hertog escluso, zona limitata all'ovest dalla strada nazionale 20 a partire dalla frontiera olandese fino alla giunzione dell'autostrada E3 con la strada nazionale 20, al nord dalla frontiera olandese e al sud dall'autostrada E3 a partire dalla sua giunzione con la strada nazionale 20. Articolo 2 Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna i suini spediti dal Belgio deve essere completata dalla seguente menzione: « Animali conformi alla decisione della Commissione del 24 novembre 1982 ». Articolo 3 La Commissione segue l'evoluzione della situazione, sulla cui base la presente decisione potrà eventualmente essere modificata. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU n. L 29 du 6. 2. 1982, pag. 13.