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Document 31982D0423

    82/423/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 1982, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni frigoriferi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria, della Polonia, della Romania, dell' Unione Sovietica e della Iugoslavias

    GU L 184 del 29.6.1982, p. 23–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/423/oj

    31982D0423

    82/423/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 1982, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni frigoriferi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria, della Polonia, della Romania, dell' Unione Sovietica e della Iugoslavias

    Gazzetta ufficiale n. L 184 del 29/06/1982 pag. 0023 - 0025


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 21 giugno 1982

    che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni frigoriferi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia

    (82/423/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento,

    considerando che nel marzo 1981 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Conseil européen de la construction électrodomestique » (CECED) a nome della grande maggioranza di produttori comunitari di alcuni tipi di frigoriferi; che la denuncia conteneva elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping rispetto a prodotti simili originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia, nonché circa il notevole pregiudizio da essa derivante;

    considerando che le prove suddette erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine;

    considerando che la Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), ha annunciato l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di taluni frigoriferi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia ed ha avviato l'indagine a livello comunitario;

    considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati;

    considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere intese oralmente;

    considerando che la maggior parte degli interessati ha colto questa occasione;

    considerando che, ai fini di una valutazione del margine di dumping a della portata del pregiudizio, la Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli presso la sede dell'unico produttore ed esportatore iugoslavo che ha collaborato all'inchiesta, cioé Gorenje (Valenje) e presso i seguenti importatori: in Belgio: Asogem NV e Artsel NV; in Danimarca: Gorenje Skandinavien ApS; nella Repubblica federale di Germania: IVG Bulka-Lehel GmbH; in Francia: Garelly SA, Générale Sidex SA e Sideme SA; in Grecia: Gorenje Hellas Co. Ltd; in Irlanda: Electro-Diesel Ireland Ltd; e nel Regno Unito: Astral Domestic Equipment Ltd, Curry's Ltd, Technical & Optical

    Equipment (Londra) Ltd e USC (Consumer Products) Ltd; che la Commissione ha inoltre effettuato controlli in loco presso la maggior parte dei produttori ricorrenti della Comunità e cioè nella Repubblica federale di Germania, Bauknecht GmbH; in Francia: Thomson-Brandt SA; in Grecia: Elinda SA; in Italia: Iberna SpA, Kelly Italia SpA, Merloni Elettrodomestici SpA, Pargest SpA, Philips SpA, Siltal Casa SpA e Industrie Zanussi SpA; e nel Regno Unito: Electrolux Ltd, LEC Refrigeration Ltd e Thorn Domestic Appliances (Electrical) Ltd;

    considerando che la Commissione ha scelto come periodo oggetto dell'inchiesta i dodici mesi precedenti al 30 giugno 1981;

    considerando che, per stabilire l'esistenza di dumping riguardo alle importazioni iugoslave, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno iugoslavo;

    considerando che la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cecoslovacchia, la Repubblica democratica tedesca, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e l'Unione Sovietica non sono paesi ad economia di mercato;

    considerando che, per questo motivo, la Commissione ha dovuto basare i suoi calcoli relativi ai suddetti paesi sul valore normale in un paese ad economia di mercato; che a questo proposito la denuncia si riferiva al mercato interno iugoslavo;

    considerando che, durante i colloqui con gli esportatori della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica, è stata contestata la comparabilità del mercato iugoslavo per i frigoriferi, poiché i prezzi non erano ritenuti rappresentativi; che il confronto proposto con altri paesi, come la Turchia, la Spagna e il Brasile non è stato considerato opportuno a causa di differenze esistenti nelle situazioni di mercato; che, in base al controllo effettuato presso la sede del produttore iugoslavo, appare ragionevole utilizzare il prezzo interno iugoslavo come un valore normale poiché i processi di produzione, le norme tecniche e la tecnologia sono simili a quelli utilizzati dagli altri esportatori interessati;

    considerando che la valutazione del dumping, per i sette paesi interessati è stata effettuata confrontando i prezzi interni medi ponderati « franco fabbrica » praticati sul mercato iugoslavo con i prezzi franco fabbrica all'esportazione nella Comunità a partire da ciascun paese in questione nel periodo oggetto dell'indagine;

    considerando che, per permettere di tenere debitamente conto delle differenze che pregiudicano la comparabilità dei prezzi, dai prezzi iugoslavi sono stati dedotti gli sconti, nonché le spese di vendita e di assistenza clienti sostenute dal produttore iugoslavo; che, per tutti i paesi esportatori interessati, è stato tenuto conto delle differenze nelle caratteristiche materiali, quali volume, capacità di refrigerazione e sistema di sbrinamento, in base ai costi di produzione stimati corrispondenti a tali differenze; che inoltre è stato tenuto conto delle differenze relative alle condizioni di pagamento e alle spese di trasporto sino alla frontiera comunitaria, nonché delle spese connesse; che non si è tenuto conto delle differenze relative alle spese di pubblicità e di promozione delle vendite, nonché delle spese per la ricerca e lo sviluppo, respingendo la richiesta dell'esportatore iugoslavo, poiché secondo la Commissione tali costi non erano direttamente connessi con le vendite dei frigoriferi in questione; che non si è tenuto conto dei seguenti elementi poiché non sono state fornite prove sufficienti per giustificarli: le richieste degli esportatori della Repubblica democratica tedesca e della Polonia di tener conto di differenze di progettazione; le richieste degli esportatori della Repubblica democratica tedesca di tener conto delle differenze in materia di imballaggio e di dimensioni; le richieste degli esportatori ungheresi in merito alle differenze, in termini di valore di mercato, tra i frigoriferi a banco ed i frigoriferi ad armadio; che le richieste presentate dagli esportatori ungheresi e polacchi in merito a differenze tra i compressori non sono state accolte poiché si è ritenuto che questi elementi non costituissero una differenza nella caratteristica materiale dei frigoriferi tale da essere percettibile all'acquirente e quindi da influenzare la sua scelta;

    considerando che dal confronto risulta che le importazioni oggetto dell'indagine vengono effettuate in regime di dumping, il cui margine è uguale all'importo per il quale il valore normale, determinato secondo i criteri esposti in precedenza, supera il prezzo all'esportazione nella Comunità; che i margini variano secondo il tipo e le dimensioni del frigorifero e il paese esportatore; che i margini erano compresi tra il 7,4 % e il 74,2 % dei prezzi all'esportazione franco frontiera comunitaria, dazio escluso;

    considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio provocato all'industria comunitaria, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità dei frigoriferi in questione originari dei paesi oggetto dell'inchiesta sono aumentati da circa 511 000 unità a 717 000 unità tra il 1978 e il 1980; che le importazioni negli Stati membri per i quali sono disponibili statistiche per i nove mesi del 1981 sono state pari a 498 043 unità rispetto a 475 756 unità importate negli stessi Stati membri nel 1978;

    considerando che la quota di mercato di tali importazioni nella Comunità, pari al 15,8 % nel 1978, è aumentata sino al 20,3 % nel 1980, e, secondo le valutazioni, dovrebbe mantenersi al medesimo livello nel 1981; che tutte queste importazioni nel periodo oggetto dell'indagine sono state effettuate a prezzi di dumping;

    considerando che i prezzi di rivendita nella Comunità relativi ai frigoriferi originari dei paesi in questione erano inferiori a quelli di prodotti analoghi fabbricati da industrie comunitarie di circa il 20 % in media; considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria, il cui volume di produzione è diminuito da 3 559 000 unità a 3 236 000 unità tra il 1978 e il 1980, ossia del 10 %, e si è mantenuto a tale livello nel 1981, è costituito da una riduzione della quota di mercato dei produttori comunitari, nonché da una flessione oppure da un mancato incremento dei prezzi, circostanza, questa, che rende impossibile coprire i costi di produzione oppure ottenere un ragionevole profitto sui frigoriferi in questione; che tutti i produttori comunitari hanno dovuto registrare notevoli aumenti delle scorte di frigoriferi nel periodo oggetto dell'indagine;

    considerando che la maggior parte dei produttori comunitari subisce pertanto gravi perdite oppure trae profitti inadeguati dalla vendita di frigoriferi oggetto della procedura;

    considerando che la Commissione ha esaminato l'eventualità che il pregiudizio sia provocato da altri fattori, quali la concorrenza tra i produttori comunitari, mutamenti nella composizione dei consumi, eccedenza di capacità nell'industria comunitaria o importazioni da altri paesi; che la quota di mercato comunitario dei produttori di uno degli Stati membri è leggermente aumentata nel periodo in esame ma, come è stato accertato, l'incremento ha dimensioni insignificanti e i prezzi di vendita sono stati superiori a quelli delle importazioni in regime di dumping; che tra il 1978 e il 1980 il consumo nella Comunità è aumentato, mentre la produzione comunitaria e le importazioni da altri paesi terzi sono diminuiti; che, pertanto, il notevole incremento delle importazioni in regime di dumping e i prezzi estremamente bassi a cui i suddetti prodotti importati sono stati offerti in vendita nella Comunità ha indotto la Commissione a stabilire che le importazioni in causa, considerate isolatamente, hanno provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata;

    considerando che la Commissione, dopo aver esaminato i prezzi dei produttori e degli importatori comunitari, i costi, la redditività e le condizioni di commercializzazione, ha stabilito i prezzi all'importazione necessari per eliminare il pregiudizio;

    considerando che gli importatori e gli esportatori interessati sono stati informati dei principali risultati dell'indagine preliminare ed hanno presentato le loro osservazioni in merito; che sono stati offerti alcuni impegni relativi alle importazioni dalla Cecoslovacchia, dalla Repubblica democratica tedesca, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dall'Unione Sovietica e dalla Iugoslavia, tali da eliminare il pregiudizio per i produttori comunitari;

    considerando che gli aumenti di prezzi proposti tengono conto delle differenze constatate durante le indagini tra i prezzi praticati dai diversi paesi esportatori; che tali aumenti non superano mai la media dei margini di dumping e sono generalmente al di sotto di questo livello;

    considerando che l'esportatore iugoslavo interessato ha chiesto la prosecuzione dell'indagine in merito al pregiudizio; che tuttavia la Commissione ritiene che le indagini relative al dumping e al pregiudizio siano state concluse e che i suddetti impegni siano accettabili; che, nondimeno, nel corso delle consultazioni in seno al comitato consultivo uno degli Stati membri ha sollevato obiezioni in merito alla conclusione della procedura con l'accettazione degli impegni suddetti,

    DECIDE:

    Articolo unico

    La procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni frigoriferi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia è conclusa con l'accettazione degli impegni sui prezzi offerti alla Commissione dagli esportatori interessati.

    Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. TINDEMANS

    (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. C 162 del 2. 7. 1981, pag. 3.

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